Page 16 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MASSIMO D'AURIA





               2. Da Coase …

                  Al fine di comprendere la filosofia di fondo che ispira la direttiva, conviene,
               anzitutto, osservare che il testo offre il destro per riportare l’attenzione del giurista
               sulla  dimensione  industriale  della  produzione  di  beni  e  servizi  e,  dunque,  di
               “valore”.  Con  ciò  si  profila  la  necessità  quantomeno  di  ridimensionare  un
               paradigma teorico di derivazione economica su cui il giurista si è in qualche modo
               adagiato, quello il cui nucleo concettuale risponde all’assunto che la generazione
               del  “valore”  costituisce  variabile  dipendente  unicamente  dello  scambio  sul
               mercato . Del resto, tale assunto rappresenta un’ipersemplificazione della realtà
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               poiché ad essa è sottesa l’idea che la teoria dei rapporti di produzione sia variabile
               indipendente  dalle  istituzioni  sociali  ovvero  che  i  rapporti  di  potere  siano
               irrilevanti al fine di fornire una spiegazione dei meccanismi distributivi che si
               generano all’interno della catena produttiva. Tutto si risolve nella centralità dello
               scambio  anomico  sul  mercato  che,  alle  condizioni  date,  costituisce  l’unico
               antecedente causale della generazione del valore.
                  Almeno  nella  sua  formulazione  più  matura,  il  problema  della  sostenibilità
               ambientale e sociale riflette l’assenza di un modello che giustifichi l’idea che un
               sistema impostato su una “individual bargaining tactic” di breve periodo assicuri nel
               lungo  periodo  e  a  livello  aggregato,  esiti  assimilabili  ad  un  “social  strategic
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               arrangement” . Ed invero, la tesi che assegna al prezzo di mercato la funzione di


               stessa  (cfr.  C.  Giust.  CE  16  dicembre  1993,  C-334/92,  in  Racc.,  1993,  I-691).  La  dottrina  ha
               giustamente osservato che tali precisazioni non attenuano la portata dell’obbligo interpretativo, ma
               costituiscono solo dei limiti operativi (cfr. NIGLIA, Ai confini tra diritto privato e legislazione comunitaria.
               La teorica dell’obbligo interpretativo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 76) utili a distinguere l’obbligo di
               interpretazione  dalla  teorica  degli  effetti  delle  direttive  “che  può  operare  a  prescindere  dalla
               presenza  di  normative  nazionali  di  attuazione  o  comunque  pertinenti  la  materia  oggetto  della
               direttiva”  (cfr.  SABATINI,  Il  diritto  privato  ed  il  contesto  comunitario:  la  ricerca  di  conformità  e
               l’interpretazione del diritto nazionale alla luce delle direttive, in Contratto e impresa/Europa, 2007, 1, 131).
                  7  Al problema di definire un impianto regolatorio idoneo a gestire i costi sociali determinati dagli
               harmful effects correlati alla produzione industriale, la proposizione originaria del teorema di Coase
               afferma che, data una qualunque condizione legale di assegnazione della proprietà, in termini di
               diritto all’uso di una risorsa produttiva, procede alla correzione delle esternalità negative mediante
               la libera contrattazione tra operatori economici che, in assenza di costi di transazione, opererà
               naturalmente in maniera da massimizzare il benessere sociale. COASE, R. H., “The problem of social
               cost”, J. L. Econ. 3 (1960): 1 – 44. Per varie e più ampie considerazioni sul teorema di Coase, v. D.
               CAMPBELL, Ronald Coase’s “The problem of social costs”, University of Queensland Law journal,
               2016, 75 ss.; H. DEMSETZ, The problem of social cost: What Problem? A critique of the reasoning of A.C.
               Pigou and R. H. Coase, in Rev. law economics, 2, 7.1, 2011, pp.
                  8  Sul piano societario, v. DENOZZA, Lo scopo della società: dall’organizzazione al mercato, in «Rivista
               ODC», 2019, 3, pp. 615 ss.; Id., Lo scopo della società, tra short-termism e stakeholder empowerment,
               in «Rivista ODC», 2021, 1, pp. 29 ss. Id., Incertezza, azione collettiva, esternalità, problemi distributivi:
               come si forma lo short-termism e come se ne può uscire con l’aiuto degli stakeholders, in «Riv. soc.», 2021, pp.
               297  ss.  Id.,  Due  concetti  di  stakeholderism,  in  «Rivista  ODC»,  2022,  1,  pp.  37  ss.;  critico  E.
               BARCELLONA,  La  sustainable  corporate  governance  nelle  proposte  di  riforma  del  diritto  europeo:  a
               proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism, in Riv. Soc., 2022, pp. 1 ss.

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