Page 80 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MARIANO ROBLES





                  L’operazione sembrerebbe esprimere nella prospettiva civilistica – riservando
               qualche  ulteriore  osservazione  in  appresso  –,  una  fattispecie  ascrivibile  al
               «collegamento»  funzionale  fra  molteplici  rapporti  giuridici  contrattuali  (di
               scambio  e  associativi),  connotati  dall’unicità  del  requisito  causale,  consistente
               nell’ottimale allocazione dei rischi di gestione dell’impianto progettato in ragione
               della sua «bancabilità», ossia dell’attitudine ad attrarre capitali nel medio/lungo
               periodo di durata dell’operazione . In tale ottica, l’amministrazione procedente
                                              21
               dovrebbe “traslare” sul soggetto privato i rischi che quest’ultimo, per competenze
               tecniche e/o esperienze in precedenza maturate, sia in grado di «minimizzare»
               (mitigation  risk)  circa  la  probabilità  di  accadimento  e/o  l’impatto  economico
               negativo ad essi riconducibili .
                                          22
               Orbene,  un  ambito  nel  quale  è  chiaramente  rappresentata  la  stringente
               “connessione” tra policy ambientale e rapporti interprivati è indubbiamente quello
               bancario, in relazione al rischio ambientale nella raccolta e gestione del risparmio,
               sotto forma di sostegno al credito per operazioni di tal genere. In questo scenario,
               il  ruolo  delle  banche  appare  particolarmente  ricco  di  potenzialità  «sociali» ,
                                                                                        23
               funzionali  alla  promozione  di  una  cultura  ambientalista  sempre  più  capillare,
               onde  assicurare  il  successo  di  qualsiasi  iniziativa  (lato  sensu  “pubblica”)  a
               salvaguardia della compatibilità eco-sistemica.


               SCIORTINO, Project financing: l’applicazione per il settore costruzioni, in Gazz. val. comm. intern., n. 23,
               1989, p. 1357 ss., nonché G. OTTAVIANO, Il modello “BOT” nel project financing, in diritto.it, agosto
               1999. Un esempio di project finance realizzato secondo il modello BOT è fornito da S. MARSHALL,
               Project Finance in Vietnam, in Int. Comp. Common L. Rev., 1995, p. 310. Per una rassegna dei diversi
               «modelli»  utilizzati  a  livello  internazionale  in  operazioni  di  project  finance,  cfr.  R.  MORZENTI
               PELLEGRINI, Immodificabilità soggettiva e project financing, in M. ANDREIS (a cura di), La conclusione
               inespressa  del  procedimento,  I,  Milano,  2006,  p.  61,  ed  ivi  nota  17;  nonché  F.  MONTANI,  Project
               Financing. Inquadramenti contrattuali e profili applicativi, Napoli, 2009, p. 42 ss.
                  21  È questa la nozione genericamente adoperata dall’(allora) AVLP, Atto di regolazione 18 luglio
               2000, n. 34. Per un primo commento, cfr. F. RUSSO, Le regole di Garri per «asseverare» i progetti presentati
               dai promotori, in Edil. territorio, 28, 2000, pp. 100-101; v. anche Bozza di Determinazione ANAC, 8
               gennaio  2015,  Linee  guida  per  l’affidamento  delle  concessioni  di  lavori  pubblici  e  di  servizi  ai  sensi
               dell’[abrogato: N.d.A.] art. 153, d.lg. n. 163/06, spec. pp. 26-27. A riguardo, sottolinea M. ZACCHEO,
               La società di progetto, in G. MORBIDELLI (a cura di), Finanza di progetto, in Quad. CESIFIN, n. 18,
               Torino,  2004,  p.  126,  che:  «se  solo  si  rifletta  sulle  discussioni  sorte  intorno  alla  figura  del
               collegamento negoziale [...] è facile scorgere le ragioni che giustificano l’adozione dello schema
               societario [i.e., di tipo «associativo»: N.d.A.] in luogo di quello contrattuale». V. peraltro le criticità
               infra, § 10.
                  22   Il  problema  è,  dunque,  quello  di  determinare  chi  debba  farsi  carico  del  «segno  di
               contraddizione»  venutosi  a  creare  tra  pattuizioni  negoziali  ed  evolversi  degli  eventi  (cosí,  M.
               BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, p. 150). Sulle varie tipologie di rischio ivi
               presenti,  cfr.  G.F.  CARTEI,  Rischio  operativo,  equilibrio  economico-finanziario  e  disciplina  delle
               sopravvenienze, in ID. e M. RICCHI, Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico-Privato. Temi europei,
               istituti nazionali e operatività, Napoli, 2015, pp. 23-48; ne sottolinea giustamente, anche in prospettiva
               comparatistica, il (sotteso) principio ispirato all’art. 1367 c.c., V. MONTANI, Il Project Financing.
               Inquadramento giuridico e logiche manutentive, Torino, 2018, p. 191 ss.
                  23  Ben individuate da M. HAIGH e J. HAZELTON, Financial Markets: a tool for social responsibility?,
               in J. Bus. Ethics, 52 (2004), pp. 59-71.

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