Page 23 - Marilena Rispoli Farina - Quali lezioni dalle crisi bancarie di marzo? Crolli, timori e riforme
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
evitando l’estensione acritica dei modelli già in uso per gli enti maggiori.
Si è molto enfatizzato il riferimento all’esperienza statunitense della Federal
Deposit Insurance Corporation , che tra il 1980 e il 2019 ha gestito il dissesto di
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oltre 3.500 banche, e che può offrire importanti spunti in questa direzione.
Nell’esperienza italiana, la procedura di liquidazione coattiva affidata ad
autorità amministrative ha consentito di allocare con sufficiente rapidità le attività
e passività delle banche in crisi. Di pari passo con l’uscita dal mercato degli
intermediari responsabili di irregolarità o perdite di eccezionale gravità, sono state
assicurate la tutela dei depositanti e la continuità dei servizi bancari e delle
relazioni creditizie a beneficio della clientela.
Mentre si discute in sede Europea delle modifiche da apportare alla BRRD e a
introdurre una disciplina uniforme delle discipline fallimentari e/o liquidatorie,
appare improcrastinabile valorizzare il ruolo dei Fondi di garanzia dei depositanti
(Deposit Guarantee Schemes, DGS), e in particolare le potenzialità insite nei loro
interventi preventivi e alternativi. Le risorse dei DGS nazionali, secondo le
informazioni raccolte dall’Autorità bancaria europea, sono di ammontare
cospicuo. Per renderne concretamente possibile un uso non limitato al mero
rimborso dei depositi, occorre ripensare il ruolo dei DGS, sia in relazione ad un più
ampio ricorso agli strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, sia nell’ipotesi di
ricorso a una procedura di liquidazione armonizzata in alcuni suoi aspetti. Alcune
condizioni sono però necessarie per far sì che l’intervento dei Fondi di garanzia
possa efficacemente esplicarsi anche in futuro. Occorrerà rivedere l’ordine delle
preferenze dei creditori e superare la cosiddetta super-priority riconosciuta dalla
BRRD ai DGS, che attualmente ne condiziona fortemente la capacità di intervento.
Si renderebbe così più agevole superare il criterio della valutazione del minor onere
richiesto per l’ammissibilità degli interventi alternativi; tale valutazione dovrebbe,
poi, prendere in considerazione anche i costi indiretti che deriverebbero invece da
una liquidazione atomistica, tipicamente identificabili in estesi contraccolpi
finanziari, effetti di contagio e spillover.
Quindi appare saliente l’invito dell’Eurogruppo alla Commissione all’esito
della riunione del giugno 2022, a stilare una proposta legislativa che includa
un’armonizzazione dell’uso dei DGS nazionali per agevolare l’uscita dal mercato
delle banche in crisi irreversibile preservando il valore aziendale .
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45 La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) è una Agenzia indipendente creata nel 1933
(v. ante par. 2) dal Congresso degli Stati Uniti d’America per preservare la stabilità e la fiducia del
pubblico nel sistema finanziario statunitense, assicurando ogni depositante per una somma
corrispondente a 250.000 dollari. Per l’attività dell’ente, si veda FDC.GOV.
46 “Punti chiave per la revisione del CMDI: 1) definizione più chiara e armonizzata della
valutazione dell’interesse pubblico. 2) ampliamento del perimetro di intermediari da sottoporre a
risoluzione, incluse banche di medio piccole dimensioni, quando risulta possibile finanziare il
fabbisogno (e.g. MREL) 3) armonizzazione nell’utilizzo dei fondi degli schemi di garanzia dei
depositanti, da rendere flessibili per facilitare la fuoriuscita dal mercato delle banche in crisi. 4)
armonizzazione di specifici aspetti delle procedure di insolvenza nazionale, per assicurare coerenza
in ambito europeo” Si veda SERATA, Risoluzione e liquidazione: esperienze recenti, cit., 14.
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