Page 23 - Marilena Rispoli Farina - Quali lezioni dalle crisi bancarie di marzo? Crolli, timori e riforme
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               evitando l’estensione acritica dei modelli già in uso per gli enti maggiori.
                  Si è molto enfatizzato il riferimento all’esperienza statunitense della Federal
               Deposit Insurance Corporation , che tra il 1980 e il 2019 ha gestito il dissesto di
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               oltre 3.500 banche, e che può offrire importanti spunti in questa direzione.
                  Nell’esperienza  italiana,  la  procedura  di  liquidazione  coattiva  affidata  ad
               autorità amministrative ha consentito di allocare con sufficiente rapidità le attività
               e  passività  delle  banche  in  crisi.  Di  pari  passo  con  l’uscita  dal  mercato  degli
               intermediari responsabili di irregolarità o perdite di eccezionale gravità, sono state
               assicurate  la  tutela  dei  depositanti  e  la  continuità  dei  servizi  bancari  e  delle
               relazioni creditizie a beneficio della clientela.
                  Mentre si discute in sede Europea delle modifiche da apportare alla BRRD e a
               introdurre una disciplina uniforme delle discipline fallimentari e/o liquidatorie,
               appare improcrastinabile valorizzare il ruolo dei Fondi di garanzia dei depositanti
               (Deposit Guarantee Schemes, DGS), e in particolare le potenzialità insite nei loro
               interventi  preventivi  e  alternativi.  Le  risorse  dei  DGS  nazionali,  secondo  le
               informazioni  raccolte  dall’Autorità  bancaria  europea,  sono  di  ammontare
               cospicuo.  Per  renderne  concretamente  possibile  un  uso  non  limitato  al  mero
               rimborso dei depositi, occorre ripensare il ruolo dei DGS, sia in relazione ad un più
               ampio ricorso agli strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, sia nell’ipotesi di
               ricorso a una procedura di liquidazione armonizzata in alcuni suoi aspetti. Alcune
               condizioni sono però necessarie per far sì che l’intervento dei Fondi di garanzia
               possa efficacemente esplicarsi anche in futuro. Occorrerà rivedere l’ordine delle
               preferenze dei creditori e superare la cosiddetta super-priority riconosciuta dalla
               BRRD ai DGS, che attualmente ne condiziona fortemente la capacità di intervento.
               Si renderebbe così più agevole superare il criterio della valutazione del minor onere
               richiesto per l’ammissibilità degli interventi alternativi; tale valutazione dovrebbe,
               poi, prendere in considerazione anche i costi indiretti che deriverebbero invece da
               una  liquidazione  atomistica,  tipicamente  identificabili  in  estesi  contraccolpi
               finanziari, effetti di contagio e spillover.
                  Quindi  appare  saliente  l’invito  dell’Eurogruppo  alla  Commissione  all’esito
               della  riunione  del  giugno  2022,  a  stilare  una  proposta  legislativa  che  includa
               un’armonizzazione dell’uso dei DGS nazionali per agevolare l’uscita dal mercato
               delle banche in crisi irreversibile preservando il valore aziendale .
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                  45  La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) è una Agenzia indipendente creata nel 1933
               (v. ante par. 2) dal Congresso degli Stati Uniti d’America per preservare la stabilità e la fiducia del
               pubblico  nel  sistema  finanziario  statunitense,  assicurando  ogni  depositante  per  una  somma
               corrispondente a 250.000 dollari. Per l’attività dell’ente, si veda FDC.GOV.
                  46   “Punti  chiave  per  la  revisione  del  CMDI:  1)  definizione  più  chiara  e  armonizzata  della
               valutazione dell’interesse pubblico. 2) ampliamento del perimetro di intermediari da sottoporre a
               risoluzione,  incluse  banche  di  medio  piccole  dimensioni,  quando  risulta  possibile  finanziare  il
               fabbisogno (e.g. MREL) 3) armonizzazione nell’utilizzo dei  fondi degli schemi di garanzia dei
               depositanti, da rendere flessibili per facilitare la fuoriuscita dal mercato delle banche in crisi. 4)
               armonizzazione di specifici aspetti delle procedure di insolvenza nazionale, per assicurare coerenza
               in ambito europeo” Si veda SERATA, Risoluzione e liquidazione: esperienze recenti, cit., 14.

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