Page 125 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
introducendo anche due speciali procedure che sottraevano le banche alla procedura
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concorsuale ordinaria. Il Testo Unico Bancario, varato nel 1993 , che ha sostituito
al modello di banca specializzata il modello della cd “banca universale” ha
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confermato la necessità di procedure ad hoc, diverse dalla procedura fallimentare
ordinaria, per le imprese bancarie.
La legge bancaria del ’36 non rimase lettera morta ma conobbe una immediata
applicazione soprattutto a partire dal secondo dopo guerra, anche per quel concerne
le disposizioni relative alle crisi bancarie . Il sistema bancario italiano era solido, ma
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alieno da prospettive di concorrenza e non privo di aree di inefficienza. Quanto agli
strumenti per sanare le crisi, vanno ricordati oltre che l’amministrazione straordinaria
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”, si vedano MERUSI, Sub. art. 47, in Commentario alla
Costituzione, Bologna, 1980, 158 ss. e per gli sviluppi recenti PISANESCHI, La regolazione bancaria multilivello
e l’Art. 47 della Costituzione, in CHITI - SANTORO (a cura di), L’Unione bancaria europea, cit., 153.
22 Per la continuità tra la vecchia e la nuova legge bancaria, si veda MINERVINI, Il vino vecchio
negli otri nuovi, cit. In merito alla riconferma delle procedure per la crisi si vedano in RISPOLI FARINA
(a cura di) La nuova legge bancaria, cit., PATRONI GRIFFI, La “nuova” disciplina delle crisi delle banche.
Una prima visione d’insieme, 265 ss. e DESIDERIO, La disciplina delle crisi, pp.283 ss.
23 Il modello della “banca universale” è stato il modello di gestione dell’attività bancaria
prevalentemente adottato nei Paesi industrializzati a partire dagli anni ’80, ma gli innegabili vantaggi
sono stati offuscati dalle discutibili performance che si sostiene siano alla base della crisi finanziaria del
2008. Per il recepimento nell’ordinamento italiano, si veda BELLI, Teorie creditizie e legislazione bancaria. La
“banca universale” e il Testo Unico, in RISPOLI FARINA (a cura di) La nuova legge bancaria, cit., 74 ss.
In Europa, sulla falsariga degli Stati Uniti che ha scelto con la cd. Volcker Rule di ritornare alla
specializzazione, è stata avanzata nel 2014 dalla Commissione europea una proposta di
regolamento per la ristrutturazione del settore bancario. Per un approfondimento sui lavori dell’High
Level Expert group presieduto da Ekki Liikanen, del 2012, sul progetto di riforma strutturale, sul
dibattito sulla riforma e sulle leggi adottate in altri ordinamenti europei, si veda, in RISPOLI FARINA
- PORZIO (a cura di), Atti del Convegno “Il tramonto della banca universale?”, cit. In particolare, si vada
MAZZUCCHELLI., A lustrum of Reform: from the Liikanen report to banking union, ivi, 33, 55. L’ Autore,
componente del Liikanen High level Group, (si veda anche la Relazione al convegno. Le regole europee
sulle banche: novità in corso e problemi aperti in ATTI, Università di Napoli Federico II, 29 gennaio
2018) ricorda che il Parlamento Europeo ha deciso di accantonare la Bank Structural Reform (BSR),
cioè la riforma strutturale del sistema bancario che era stata proposta dalla Commissione sulla base
della raccomandazione del Liikanen Expert Group, a causa dei veti, soprattutto francesi, e più in
generale del disinteresse complessivo del Parlamento europeo post Brexit, un evento che ha
determinato la semi-paralisi della legislatura europea appena conclusasi. Almeno ufficialmente,
tuttavia, l’elemento che ha determinato l’affossamento della proposta di riforma è stato il cosiddetto
“onere della prova”, cioè se al superamento di una certa soglia dimensionale da parte di una banca
universale, la separazione funzionale (perché di ciò si deve parlare, non già di scissione dell’intero
gruppo bancario) tra le due attività, commerciale e di intermediazione finanziaria, dovesse essere
posta in essere in modo automatico o se dovesse essere il regolatore a dimostrare che quel soggetto
bancario presentasse un rischio sistemico. Poiché questa seconda interpretazione avrebbe aperto un
infinito contenzioso legale sul piano delle responsabilità, su questo punto si è trovato l’accordo al
fine di accantonare la proposta Liikanen. In ogni caso i successivi provvedimenti adottati in sede
Europea, quantunque non sia stata approvata la “riforma strutturale”, hanno dato seguito alle
raccomandazioni suggerite nel Liikanen Report.
24 Si veda PORZIO, Il governo del credito: l'ordinamento bancario tra pubblico e privato, Napoli, 1976.
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