Page 130 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MARILENA RISPOLI FARINA





               controllo pubblico. In ordine a tali interventi la Commissione si riserva il potere di
               valutare caso per caso la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
                  Questa presa di posizione, che già presentava profili problematici, è stata in
               parte ribadita dalla successiva Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
               del 15 maggio 2014 (2014/59/UE, meglio nota come BRRD) sul risanamento e
               la risoluzione degli enti creditizi e finanziari.
                  La  Direttiva,  che  interviene  in  modo  innovativo  sulla  disciplina  delle  crisi
               bancarie introducendo tra l’altro il noto bail in, ha avuto, tra i suoi principali scopi,
               quello  di  ridurre  o  eliminare  il  costo  pubblico  delle  crisi  bancarie,  limitando
               l’intervento pubblico solo a casi estremi (comunque sottoposti all’approvazione
               della Commissione), facendo invece gravare il costo delle crisi su soci, creditori
               ed anche sui depositanti per i depositi eccedenti l’importo di 100 mila euro oggetto
               di tutela da parte dei fondi di garanzia dei depositanti.
                  Nel  complesso  quadro  normativo  che  emerge  alla  luce  dei  più  recenti
               provvedimenti  quali  siano  la  posizione,  e  le  funzioni,  dei  fondi  nazionali  di
               garanzia va ricavato da un non facile coordinamento tra la citata Direttiva 2014/
               59/UE e la Direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi (SGD), che
               prevede la sopravvivenza dei sistemi di garanzia nazionali sino al momento in cui
               verrà  attivato,  se  mai  ciò  avverrà,  ma  ancora  di  recente  si  insiste  sulla  sua
               necessità, un sistema unico europeo (nell’ambito del cosiddetto “terzo pilastro”),
               al momento ancora in gestazione tra gli Stati, mentre sono stati già realizzati
               come noto il meccanismo di vigilanza unico (MVU, “primo pilastro”, Reg. n.
               1024/2013/UE)  ed  il  meccanismo  di  risoluzione  unico  (MRU,  “secondo
               pilastro”,  Reg.  n.  806/2014/UE).  Va  peraltro  ricordato  che  nell’ambito  del
               “secondo  pilastro”  è  stato  istituto  un  Fondo  di  risoluzione  unico  fra  i  paesi
               dell’area  Euro,  attualmente  operante,  che  si  affianca  ai  sistemi  di  garanzia
               nazionali, finanziato da tutte le banche, grandi e piccole, ma finalizzato solo alle
               ipotesi  di  risoluzione  (e  quindi  destinato  alle  banche  a  tale  tipo  di  procedura
               sottoposte). Il classico intervento obbligatorio dei fondi finalizzato al rimborso
               dei depositanti (oggi entro 7 giorni) rimane pur sempre lo scopo principale dei
               fondi, e viene esteso dalla liquidazione coatta amministrativa anche alle nuove
               ipotesi di risoluzione e di bail in cui i depositanti protetti abbiano subito una
               perdita. La Direttiva 2014/49/UE prevede tuttavia che i fondi possano anche
               effettuare interventi volontari al fine del salvataggio di enti creditizi e per evitare
               il  rimborso  dei  depositanti,  purché  nel  rispetto  delle  norme  nazionali  e  della
               disciplina degli aiuti di Stato. Un quadro normativo, quindi, alquanto non ben
               definito,  e  che  comunque  dà  ampi  spazi  valutativi  alla  Commissione  circa  la
               compatibilità di eventuali interventi “volontari” dei fondi con la disciplina degli
               aiuti di Stato. Compatibilità che, deve subito sottolinearsi, è stata interpretata
               dalla Commissione in maniera eccessivamente rigida, e tale da compromettere
               una prassi che, per molti anni, aveva garantito la stabilità del sistema bancario ed
               il superamento delle crisi.




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