Page 130 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MARILENA RISPOLI FARINA
controllo pubblico. In ordine a tali interventi la Commissione si riserva il potere di
valutare caso per caso la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
Questa presa di posizione, che già presentava profili problematici, è stata in
parte ribadita dalla successiva Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014 (2014/59/UE, meglio nota come BRRD) sul risanamento e
la risoluzione degli enti creditizi e finanziari.
La Direttiva, che interviene in modo innovativo sulla disciplina delle crisi
bancarie introducendo tra l’altro il noto bail in, ha avuto, tra i suoi principali scopi,
quello di ridurre o eliminare il costo pubblico delle crisi bancarie, limitando
l’intervento pubblico solo a casi estremi (comunque sottoposti all’approvazione
della Commissione), facendo invece gravare il costo delle crisi su soci, creditori
ed anche sui depositanti per i depositi eccedenti l’importo di 100 mila euro oggetto
di tutela da parte dei fondi di garanzia dei depositanti.
Nel complesso quadro normativo che emerge alla luce dei più recenti
provvedimenti quali siano la posizione, e le funzioni, dei fondi nazionali di
garanzia va ricavato da un non facile coordinamento tra la citata Direttiva 2014/
59/UE e la Direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi (SGD), che
prevede la sopravvivenza dei sistemi di garanzia nazionali sino al momento in cui
verrà attivato, se mai ciò avverrà, ma ancora di recente si insiste sulla sua
necessità, un sistema unico europeo (nell’ambito del cosiddetto “terzo pilastro”),
al momento ancora in gestazione tra gli Stati, mentre sono stati già realizzati
come noto il meccanismo di vigilanza unico (MVU, “primo pilastro”, Reg. n.
1024/2013/UE) ed il meccanismo di risoluzione unico (MRU, “secondo
pilastro”, Reg. n. 806/2014/UE). Va peraltro ricordato che nell’ambito del
“secondo pilastro” è stato istituto un Fondo di risoluzione unico fra i paesi
dell’area Euro, attualmente operante, che si affianca ai sistemi di garanzia
nazionali, finanziato da tutte le banche, grandi e piccole, ma finalizzato solo alle
ipotesi di risoluzione (e quindi destinato alle banche a tale tipo di procedura
sottoposte). Il classico intervento obbligatorio dei fondi finalizzato al rimborso
dei depositanti (oggi entro 7 giorni) rimane pur sempre lo scopo principale dei
fondi, e viene esteso dalla liquidazione coatta amministrativa anche alle nuove
ipotesi di risoluzione e di bail in cui i depositanti protetti abbiano subito una
perdita. La Direttiva 2014/49/UE prevede tuttavia che i fondi possano anche
effettuare interventi volontari al fine del salvataggio di enti creditizi e per evitare
il rimborso dei depositanti, purché nel rispetto delle norme nazionali e della
disciplina degli aiuti di Stato. Un quadro normativo, quindi, alquanto non ben
definito, e che comunque dà ampi spazi valutativi alla Commissione circa la
compatibilità di eventuali interventi “volontari” dei fondi con la disciplina degli
aiuti di Stato. Compatibilità che, deve subito sottolinearsi, è stata interpretata
dalla Commissione in maniera eccessivamente rigida, e tale da compromettere
una prassi che, per molti anni, aveva garantito la stabilità del sistema bancario ed
il superamento delle crisi.
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