Page 126 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MARILENA RISPOLI FARINA





               (artt. 57 e s.) e la liquidazione coatta amministrativa (artt. 67 e s.), le soluzioni offerte
               dal cd. Decreto Sindona, D.M. 27 settembre 1974, varato in occasione della crisi della
               Banca  Privata  Italiana  e  che  consentiva  alle  banche  cessionarie  delle  aziende  in
               difficoltà  di  ottenere  dalla  Banca  d’Italia,  al  tasso  agevolato  dell’1%,  speciali
               anticipazioni a ventiquattro mesi, su pegno di Buoni del tesoro a lunga scadenza.
                  Il rimedio fu adottato per numerosi casi critici, ma suscitò perplessità per i costi
               gravanti sulla Banca d’Italia e quindi sulla collettività (stessa  cosa dicasi per la
               “ricapitalizzazione”  delle  banche  pubbliche),  innestando  un  dibattito  sulla
               opportunità  di  una  “socializzazione  delle  perdite”  nell’ambito  del  quale  va
               segnalata la posizione dell’Autorevole Giurista Gustavo Minervini – fortemente
               scettico sulla applicazione del Decreto Sindona – che portò alla costituzione del
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               Fondo interbancario di tutela dei depositi . Il Fondo, costituito con risorse delle
               banche, fu varato poco prima della nuova legge bancaria, il d.lgs. n. 385 del 1°
               settembre 1993 (TUB), in una forma che garantiva tuttavia solo i depositanti e non
               gli obbligazionisti, e legittimato ad intervenire solo nell’ambito di una eventuale
               liquidazione coatta amministrativa e della copertura di sbilancio della cessione in
               caso di trasferimento della gestione ad altro intermediario .
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                  Nella maggior parte delle crisi bancarie in Italia si è applicata la procedura di
               liquidazione coatta amministrativa, con cessione di attività e passività ad altra
               banca  più  solida,  nella  ipotesi  in  cui  una  amministrazione  straordinaria
               (procedura come si già detto, volta al risanamento) non fosse possibile riportare
               la banca all’ordinaria gestione . L’unica soluzione alternativa, devastante per i
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               portatori  degli  interessi  sopra  ricordati,  sarebbe  stata  la  applicazione  di  una
               liquidazione coatta in senso proprio, quindi della cessazione dell’attività, della


                  25  Si veda MINERVINI, Note sull’assicurazione dei depositi bancari, in AA. VV., Banche in crisi 1960-1985,
               Roma-Bari, 1985, 180 s.; ID., Note sull’assicurazione dei depositi bancari, in Il sole 24ore, 28 gennaio 1984, p.
               10.  L’insigne giurista auspicava  una assicurazione obbligatoria dei depositi, sulla falsariga di quella
               vigente  in  America,  per  non  gravare  sui  contribuenti,  ma  che  tuttavia  operasse  una  selettività  degli
               interventi a favore dei risparmiatori “inconsapevoli”, più meritevoli di tutela, nonché la prosecuzione
               limitata nel tempo delle attività bancaria anche in corso di liquidazione coatta amministrativa, con un
               flusso di  liquidità fornito dalla  Banca centrale.  Si veda anche  la ricostruzione delle posizioni di G.
               Minervini in RISPOLI FARINA, Gustavo Minervini, studioso e legislatore, in Innovazione e diritto, 2016, 4, 120.
                  Il tema della selettività degli interventi di “Ristoro”, è ripreso da G. Sandrelli (lavoce.info.it,
               2019), il quale in merito ai recenti provvedimenti a favore di “risparmiatori traditi” precisa che la
               Commissione europea ha riconosciuto, a partire dal caso Monte dei Paschi di Siena, che lo Stato
               può legittimamente farsi carico delle “conseguenze sociali” della condotta illegittima (mis-selling)
               della banca, perché si tratta di una misura solidaristica, e non del vietato aiuto di Stato; l’Autore
               esprime, altresì, le sue perplessità sui fondi di ristoro elargiti in maniera automatica..
                  26  Per C. BRESCIA MORRA, la maggiore copertura assicurativa nei confronti dei depositanti è un
               importante strumento a disposizione delle Autorità nell’apparato dei controlli pubblici sul sistema
               bancario. Cfr. amplius il lavoro Ordinamento giuridico della vigilanza e interventi nelle crisi, in RISPOLI
               FARINA - ROTONDO (a cura di), La crisi dei mercati finanziari, cit, 147 ss.
                  27   AA.  VV.,  Banche  in  crisi  1960-1985,  cit.;  per  il  quadro  normativo  vigente  (post  BRRD)
               BONFATTI, Crisi della banca e contratti bancari, in URBANI (a cura di), L’attività delle banche, Milano,
               2020, 637 ss. Per un ampio quadro storico ricostruttivo BOCCUZZI, Le crisi bancarie in Italia (2014 -
               2020). Insegnamenti e riflessioni per la regolamentazione, Roma, 2020.

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