Page 5 - Elena Bindi, Elia Cremona - La regolazione delle grandi piattaforme digitali
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IANUS n. 27-2023                       ISSN 1974-9805





               impieghino sistemi di intelligenza artificiale qualificati come “high-risk” .
                                                                                 6
                  Ad esempio, il 25 Aprile 2023 la Commissione Europea ha adottato il primo
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               atto  di  implementazione   del  Digital  Services  Act  con  il  quale  sono  state
               soggettivamente  individuate  le  piattaforme  e  i  motori  di  ricerca  che  saranno
               chiamati  ad  applicare  il nuovo  regolamento.  La Commissione ha  indicato  17
               soggetti, tra cui si possono leggere i nomi di Facebook, Amazon e Google, e 2
               motori di ricerca, Bing e Google Search: tutte piattaforme con oltre 45 milioni di
               utenti sul territorio europeo.
                  Nel termine di quattro mesi queste società dovranno implementare, tra l’altro,
               adeguati sistemi di moderazione dei contenuti e di lotta ai contenuti illegali (in
               molti casi, in realtà, già adottati), oltre a dover rispettare requisiti ulteriori per
               limitare i rischi derivanti dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale e di sofisticati
               algoritmi, come quelli impiegati per la raccomandazione dei contenuti. Il DSA
               introduce altresì importanti novità per garantire maggiore trasparenza e tutela dei
               diritti  degli  utenti  delle  piattaforme  digitali.  In  particolare,  sarà  richiesto  alle
               piattaforme di informare gli utenti sulla pubblicità proposta, su chi la finanzia e
               sul perché è stata loro offerta. Le pubblicità non potranno essere basate sui dati
               sensibili degli utenti e questi potranno decidere se rinunciare o meno a sistemi di
               pubblicità basati sulla profilazione. Si tratta di novità di sicura importanza, i cui
               effetti – in termini di concreto innalzamento dei livelli di tutela dei diritti degli
               utenti – dovranno essere attentamente monitorati.
                  Lo stile “ad personas” di questa regolazione, infatti, se da un lato consente di
               identificare con chiarezza i soggetti vigilati, rischia però di attribuire agli stessi
               ancora maggiori responsabilità e poteri. Non possiamo dimenticare, infatti, che
               già l’avvento del Regolamento sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
               (GDPR) era stato salutato come la definitiva risposta pubblica – in chiave di tutela
               dei  diritti  –  ai  grandi  poteri  privati  che  hanno  prosperato  grazie  alla  massiva
               raccolta dei dati personali degli utenti di tutto il mondo. Ebbene, non v’è chi non
               veda  che  ben  poco  è  cambiato  nel  business  model  di  queste  piattaforme,  che
               continuano  ad  estrarre  e  a  combinare  i  dati  degli  utenti  per  il  –  legittimo  –
               perseguimento  del  proprio  profitto.  Anzi,  proprio  di  recente  assistiamo  alla
               modifica – da parte di Meta – della base giuridica del trattamento dei dati degli
               utenti, dopo la sanzione da 390 milioni di euro irrogata dal Garante irlandese : a
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               séguito  della  contestazione  da  parte  dell’autorità  dell’inidoneità  di  una  base

                  6   Ai  sensi  dell’art.  6  della  suddetta  proposta  sono  considerati  come  high-risk  i  sistemi  di
               intelligenza  artificiale  che  abbiano  in  qualche  modo  implicazioni  con  i  temi  della  salute,  della
               sicurezza  e  dei  diritti  fondamentali.  L’allegato  III  della  proposta  individua  otto  ambiti  di
               applicazione di sistemi di intelligenza artificiale che debbono essere considerati ad alto rischio e
               quindi soggiacere allo speciale regime normativo. Tra questi, figurano al punto 5 non soltanto i
               tradizionali servizi pubblici essenziali, ma anche servizi “privati”.
                  7  Qui il link al comunicato stampa: https://tinyurl.com/2ntbubt2.
                  8  Decisioni della Data Protection Commission irlandese del 31 dicembre 2022, Inquiry Reference:
               IN-18-5-5 (Facebook Service) e Inquiry Reference: IN-18-5-7 (Instagram Service), disponibili al seguente
               link: https://tinyurl.com/3k66xvfb.

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