Page 18 - Maria Elena Salerno - Sostenibilità e innovazione: come la regolamentazione sulla finanza sostenibile può supportare la crescita dell'economia contemporanea
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IANUS n. 27-2023                       ISSN 1974-9805





               La riforma stabilisce un obbligo per tutti gli intermediari menzionati di integrare
               i rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi delle decisioni di
               investimento sui fattori di sostenibilità nelle politiche di dovuta diligenza (alla
               base  della  selezione  e  monitoraggio  degli  investimenti,  della  comprensione  e
               conoscenza delle attività, della conformità delle decisioni di investimento agli
               obiettivi ed alla strategia di investimento), di gestione dei conflitti di interesse e di
               gestione del rischio.
                  Tuttavia,  è  solo  con  riferimento  alla  prestazione  dei  servizi  di  gestione  di
               portafogli  e  di  consulenza  in  materia  di  investimenti  (riservata  alle  imprese  di
               investimento e alle banche) che il legislatore europeo va oltre: grazie all’inserimento
               delle  “preferenze  di  sostenibilità  del  cliente”  nella  richiesta  di  informazioni  a
               quest’ultimo (profilatura) e nella valutazione di adeguatezza (del prodotto al profilo
               di rischio del cliente), si indirizzano in modo diretto le decisioni di investimento
               dell’intermediario verso:
                  a) o attività conformi alla tassonomia a norma dell’art. 3 del Regolamento
                     Tassonomia;
                  b) o investimenti sostenibili ai sensi dell’art. 2, punto 17, del SFDR, tra cui
                     rientrano anche le attività conformi alla tassonomia;
                  c)  o  anche  investimenti  che,  pur  non  rientrando  nelle  precedenti  categorie
                     perché non conformi a prefissati criteri di sostenibilità, tengono conto delle
                     esternalità negative degli stessi sull’ambiente o sulla società in termini di
                     principali  effetti  negativi  sulla  sostenibilità  (c.d.  PAI  -  Principal  Adverse
                            47
                     Impacts) .
                  Invece, per gli investitori istituzionali che avrebbero a disposizione il “capitale
               paziente” per il finanziamento di progetti innovativi, la normativa non incide
               sulla  strategia  di  investimento  incentivandone  la  direzione  verso  obiettivi  di
               sostenibilità,  ergo  verso  il  finanziamento  di  imprese  ad  elevata  intensità  di
               intangibili caratterizzati da esternalità positive di rilevanza sociale e ambientale.
               Certamente la politica di investimento predeterminata che connota la gestione
               collettiva  del  risparmio  potrà  prevedere  come  tipologia  di  investimenti  quelli
               conformi qualitativamente alle due liste di attività economiche sostenibili sotto i
               profili ambientale e sociale, tra cui rientreranno sicuramente brevetti e copyright,
               e quantitativamente ai criteri di misurazione della relativa sostenibilità stabiliti

                  47   Invero,  l’incentivo  del  legislatore  per  investimenti  in  strumenti  che  finanziano  attività
               economiche  «ecosostenibili»  o  che  perseguono  «investimenti  sostenibili»  o  che  prendono  in
               considerazione  e  riducono  le  esternalità  negative  rilevanti  causate  da  investimenti  in  strumenti
               finanziari non si traduce nell’imposizione di un obbligo a carico dei clienti o potenziali clienti di
               fornire informazioni sui propri interessi per i temi della sostenibilità, a differenza di quanto previsto
               per la fornitura delle altre informazioni di tipo personale e finanziario. La decisione al riguardo è,
               quindi,  lasciata  al  cliente,  che,  in  caso  di  manifestazione  di  “preferenze  di  sostenibilità”,  sarà
               chiamato alla determinazione qualitativa, inerente cioè al tipo, e quantitativa, concernente cioè il
               grado,  di  sostenibilità  degli  strumenti  finanziari  ammissibili  ai  fini  della  raccomandazione  o
               dell’offerta  da  parte  dell’intermediario  nei  suoi  confronti.  Per  approfondimenti,  cfr.  SALERNO,
               L’integrazione dei fattori di sostenibilità, 86 s.

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