Page 18 - Maria Elena Salerno - Sostenibilità e innovazione: come la regolamentazione sulla finanza sostenibile può supportare la crescita dell'economia contemporanea
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IANUS n. 27-2023 ISSN 1974-9805
La riforma stabilisce un obbligo per tutti gli intermediari menzionati di integrare
i rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi delle decisioni di
investimento sui fattori di sostenibilità nelle politiche di dovuta diligenza (alla
base della selezione e monitoraggio degli investimenti, della comprensione e
conoscenza delle attività, della conformità delle decisioni di investimento agli
obiettivi ed alla strategia di investimento), di gestione dei conflitti di interesse e di
gestione del rischio.
Tuttavia, è solo con riferimento alla prestazione dei servizi di gestione di
portafogli e di consulenza in materia di investimenti (riservata alle imprese di
investimento e alle banche) che il legislatore europeo va oltre: grazie all’inserimento
delle “preferenze di sostenibilità del cliente” nella richiesta di informazioni a
quest’ultimo (profilatura) e nella valutazione di adeguatezza (del prodotto al profilo
di rischio del cliente), si indirizzano in modo diretto le decisioni di investimento
dell’intermediario verso:
a) o attività conformi alla tassonomia a norma dell’art. 3 del Regolamento
Tassonomia;
b) o investimenti sostenibili ai sensi dell’art. 2, punto 17, del SFDR, tra cui
rientrano anche le attività conformi alla tassonomia;
c) o anche investimenti che, pur non rientrando nelle precedenti categorie
perché non conformi a prefissati criteri di sostenibilità, tengono conto delle
esternalità negative degli stessi sull’ambiente o sulla società in termini di
principali effetti negativi sulla sostenibilità (c.d. PAI - Principal Adverse
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Impacts) .
Invece, per gli investitori istituzionali che avrebbero a disposizione il “capitale
paziente” per il finanziamento di progetti innovativi, la normativa non incide
sulla strategia di investimento incentivandone la direzione verso obiettivi di
sostenibilità, ergo verso il finanziamento di imprese ad elevata intensità di
intangibili caratterizzati da esternalità positive di rilevanza sociale e ambientale.
Certamente la politica di investimento predeterminata che connota la gestione
collettiva del risparmio potrà prevedere come tipologia di investimenti quelli
conformi qualitativamente alle due liste di attività economiche sostenibili sotto i
profili ambientale e sociale, tra cui rientreranno sicuramente brevetti e copyright,
e quantitativamente ai criteri di misurazione della relativa sostenibilità stabiliti
47 Invero, l’incentivo del legislatore per investimenti in strumenti che finanziano attività
economiche «ecosostenibili» o che perseguono «investimenti sostenibili» o che prendono in
considerazione e riducono le esternalità negative rilevanti causate da investimenti in strumenti
finanziari non si traduce nell’imposizione di un obbligo a carico dei clienti o potenziali clienti di
fornire informazioni sui propri interessi per i temi della sostenibilità, a differenza di quanto previsto
per la fornitura delle altre informazioni di tipo personale e finanziario. La decisione al riguardo è,
quindi, lasciata al cliente, che, in caso di manifestazione di “preferenze di sostenibilità”, sarà
chiamato alla determinazione qualitativa, inerente cioè al tipo, e quantitativa, concernente cioè il
grado, di sostenibilità degli strumenti finanziari ammissibili ai fini della raccomandazione o
dell’offerta da parte dell’intermediario nei suoi confronti. Per approfondimenti, cfr. SALERNO,
L’integrazione dei fattori di sostenibilità, 86 s.
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