Page 16 - Maria Elena Salerno - Sostenibilità e innovazione: come la regolamentazione sulla finanza sostenibile può supportare la crescita dell'economia contemporanea
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IANUS n. 27-2023 ISSN 1974-9805
delle stesse, nel rispetto di prassi di buona governance, senza elevarsi allo standard
di investimento sostenibile. In aggiunta, stante la previsione di cui all’art. 6, il
SFDR considera una terza categoria di prodotti di investimento che si pone come
residuale rispetto alle prime due. Si tratta di quei prodotti di investimento che
tengono conto dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul relativo
rendimento, laddove rilevanti.
Ad una, seppur parziale (si considerano solo le attività conformi all’obiettivo
ambientale), puntualizzazione della nozione di investimento sostenibile
contribuisce la Green Taxomy Regulation che, soprattutto per arginare il fenomeno
del green washing, prevede l’istituzione di un sistema di classificazione unificato
per le attività ecosostenibili, onde assicurare una chiara ed inequivocabile
informativa in merito agli investimenti che le finanziano . Nello specifico, il
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Regolamento Tassonomia, entrato in vigore il 12 luglio 2020, detta le linee guida
per la delimitazione del genus delle «attività ecosostenibili» (cioè quelle che
perseguono obiettivi ambientali), affidando agli atti delegati della Commissione
Europea il compito di qualificare le particolari species di attività in funzione dei
diversi obiettivi ambientali fissati dalla normativa primaria e quantificarne i
diversi livelli di sostenibilità . A tal fine, la Green Taxonomy Regulation individua
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in via preliminare sei obiettivi ambientali (la mitigazione dei cambiamenti
climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’uso sostenibile e la protezione
delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un’economia circolare, la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la protezione e il ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi) e, successivamente, i criteri in base ai quali
un’attività economica possa qualificarsi come «ecosostenibile» in relazione agli
obiettivi indicati. Tale qualificazione si basa sul concetto di «contributo
sostanziale» non marginale (al raggiungimento di uno o più degli obiettivi
ambientali) e sul principio del «non arrecare un danno significativo» (a nessun
obiettivo ambientale). La specificazione di tali criteri ha un contenuto di massima
indicato nel Regolamento (artt. 10 ss.), ma la definizione del dettaglio è rimessa
agli atti delegati della Commissione Europea a cui spetta, dunque,
l’individuazione di parametri univoci ai fini dell’inquadramento di un’attività
nella categoria di quelle sostenibili sotto il profilo ambientale .
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43 Anche la tassonomia delle attività “ecosostenibili” è uno strumento di trasparenza, che
introduce obblighi di informativa per (oltre ad emittenti e imprese) i partecipanti ai mercati
finanziari (tra cui rientrano gli enti creditizi e le imprese di investimento che prestano il servizio di
gestione di portafogli) in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili
come ecosostenibili oppure che mettono a disposizione prodotti finanziari. In sostanza, si impone
a tali soggetti di integrare le informazioni fornite ai sensi del SFDR con l’indicazione della quota
delle loro attività in linea con la tassonomia.
44 Nello svolgimento di tale compito normativo la Commissione è supportata dall’International
Platform on Sustainable Finance, un ente permanente, istituito nell’ottobre 2019, che sostituisce il
Technical Expert Group on Sustainable Finance nelle procedure di aggiornamento della tassonomia.
45 La Commissione Europea, al momento, è intervenuta con il Regolamento delegato
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2021/2139 del 4 giugno 2021 compreso nel pacchetto per la finanza sostenibile del 21 aprile 2021 ,
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