Page 15 - Maria Elena Salerno - Sostenibilità e innovazione: come la regolamentazione sulla finanza sostenibile può supportare la crescita dell'economia contemporanea
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MARIA ELENA SALERNO
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(del parlamento e del Consiglio 2019/2088) e la Taxonomy Regulation
(2020/852) per le attività rilevanti sotto il profilo ambientale, potrebbe, quindi,
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essere utilizzata per delimitare il perimetro delle attività economiche intangibili,
almeno di quelle a rilevanza esterna, alle quali quei finanziamenti potrebbero
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considerarsi come legittimamente e correttamente destinati .
Ai sensi della definizione contenuta nel SFDR (art. 2, punto 17), un
investimento si considera «sostenibile» quando concerne un’attività economica
che rispetti tre condizioni, ossia quando tale attività:
1) contribuisca ad un obiettivo ambientale o sociale;
2) non arrechi danno significativo a nessuno di tali obiettivi;
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3) sia svolta da imprese che rispettano prassi di buona governance .
In realtà, il SFDR non limita l’ambito di applicazione della normativa in
materia di trasparenza (informativa) sulla sostenibilità alla rigorosa nozione di
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investimento sostenibile, assoggettando ad essa prodotti caratterizzati da diversi
livelli e ambizioni legate alla sostenibilità: da quelli che, ai sensi dell’art. 9,
perseguono l’obiettivo di investimenti sostenibili e non arrecano un danno
significativo, a quelli che, rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 8,
promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione
38 Trattasi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019, c.d. SFDR (Sustainability- Related Disclosures in the financial sector Regulation), relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
39 Trattasi del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
40 Per approfondimenti sull’argomento, mi si consenta di rinviare, anche per riferimenti
dottrinali, a SALERNO, L’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle regole di comportamento
dell’intermediario finanziario: un ritorno al modello di distribuzione “orientato al prodotto”, in Dir. banc.
merc. fin., 2022, I, 45 ss., in part. 63 ss.
41 Come si evince da tale definizione, il SFDR pone la buona governance su un piano diverso
dagli obiettivi ambientali e sociali configurandosi la stessa come prerequisito per l’accesso delle
imprese a finanziamenti collegati ad «investimenti sostenibili». Tale deduzione trova conferma nella
definizione di «fattori di sostenibilità» adottata dal medesimo regolamento (art. 2) che,
comprendendo «le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e
le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva», non include le problematiche connesse alla
governance delle imprese.
42 In estrema sintesi, Il SFDR pone a carico dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti
finanziari obblighi informativi riguardanti: i) l’integrazione dei rischi di sostenibilità (ossia «un evento
o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo
impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento») e la considerazione degli effetti negativi
per la sostenibilità nei loro processi decisionali e di consulenza; ii) il livello di sostenibilità relativo
ai prodotti finanziari (nozione ampia e cross-sectoral, includendo i portafogli gestiti in modo
individuale e collettivo, gli IBIPs, i prodotti pensionistici e i PEPP), che dal più basso, concernente
semplicemente la «presa in considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità», passando per «la
promozione di caratteristiche ambientali e sociali», o una combinazione di tali caratteristiche, a
condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance
(cc.dd. light green products), arriva al più elevato rappresentato dalla «promozione di investimenti
sostenibili» (cc.dd. dark green products).
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