Page 15 - Maria Elena Salerno - Sostenibilità e innovazione: come la regolamentazione sulla finanza sostenibile può supportare la crescita dell'economia contemporanea
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MARIA ELENA SALERNO





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               (del  parlamento  e  del  Consiglio  2019/2088)   e  la  Taxonomy  Regulation
               (2020/852)  per le attività rilevanti sotto il profilo ambientale, potrebbe, quindi,
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               essere utilizzata per delimitare il perimetro delle attività economiche intangibili,
               almeno di quelle a rilevanza esterna, alle quali quei finanziamenti potrebbero
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               considerarsi come legittimamente e correttamente destinati .
                  Ai  sensi  della  definizione  contenuta  nel  SFDR  (art.  2,  punto  17),  un
               investimento si considera «sostenibile» quando concerne un’attività economica
               che rispetti tre condizioni, ossia quando tale attività:
                  1)    contribuisca ad un obiettivo ambientale o sociale;
                  2)  non arrechi danno significativo a nessuno di tali obiettivi;
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                  3)  sia svolta da imprese che rispettano prassi di buona governance .
                  In  realtà,  il  SFDR  non  limita  l’ambito  di  applicazione  della  normativa  in
               materia di trasparenza (informativa) sulla sostenibilità  alla rigorosa nozione di
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               investimento sostenibile, assoggettando ad essa prodotti caratterizzati da diversi
               livelli  e  ambizioni  legate  alla  sostenibilità:  da  quelli  che,  ai  sensi  dell’art.  9,
               perseguono  l’obiettivo  di  investimenti  sostenibili  e  non  arrecano  un  danno
               significativo,  a  quelli  che,  rientrando  nell’ambito  di  applicazione  dell’art.  8,
               promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione

                  38  Trattasi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
               novembre 2019, c.d. SFDR (Sustainability- Related Disclosures in the financial sector Regulation), relativo
               all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
                  39  Trattasi del  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
               giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante
               modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
                  40   Per  approfondimenti  sull’argomento,  mi  si  consenta  di  rinviare,  anche  per  riferimenti
               dottrinali,  a  SALERNO,  L’integrazione  dei  fattori  di  sostenibilità  nelle  regole  di  comportamento
               dell’intermediario finanziario: un ritorno al modello di distribuzione “orientato al prodotto”, in Dir. banc.
               merc. fin., 2022, I, 45 ss., in part. 63 ss.
                  41  Come si evince da tale definizione, il SFDR pone la buona governance su un piano diverso
               dagli obiettivi ambientali e sociali configurandosi la stessa come prerequisito per l’accesso delle
               imprese a finanziamenti collegati ad «investimenti sostenibili». Tale deduzione trova conferma nella
               definizione  di  «fattori  di  sostenibilità»  adottata  dal  medesimo  regolamento  (art.  2)  che,
               comprendendo «le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e
               le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva», non include le problematiche connesse alla
               governance delle imprese.
                  42  In estrema sintesi, Il SFDR pone a carico dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti
               finanziari obblighi informativi riguardanti: i) l’integrazione dei rischi di sostenibilità (ossia «un evento
               o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo
               impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento») e la considerazione degli effetti negativi
               per la sostenibilità nei loro processi decisionali e di consulenza; ii) il livello di sostenibilità relativo
               ai  prodotti  finanziari  (nozione  ampia  e  cross-sectoral,  includendo  i  portafogli  gestiti  in  modo
               individuale e collettivo, gli IBIPs, i prodotti pensionistici e i PEPP), che dal più basso, concernente
               semplicemente  la  «presa  in  considerazione  degli  effetti  negativi  sulla  sostenibilità»,  passando  per  «la
               promozione  di  caratteristiche  ambientali  e  sociali»,  o  una  combinazione  di  tali  caratteristiche,  a
               condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance
               (cc.dd.  light  green  products),  arriva  al  più  elevato  rappresentato  dalla  «promozione  di  investimenti
               sostenibili» (cc.dd. dark green products).

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