Page 22 - Antonio Marinello - La rarefazione della sovranità tributaria dello stato nell’era dell'economia digitale e il progetto della Global Minimum Tax
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ANTONIO MARINELLO





               perimetro di applicazione delle regole, disegnando  un sistema meno chiuso,  di
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               portata non soltanto fortemente simbolica, ma sostanziale .
                  Nei confronti dei soggetti interessati dall’applicazione del Pillar Two si prevede
               l’applicazione, ad opera dello Stato di residenza della capogruppo, di una tassazione
               aggiuntiva, tale da garantire comunque il rispetto di una aliquota effettiva minima
               (fissata al 15 per cento) sui proventi derivanti dalle attività svolte dal gruppo.
                  La costruzione tecnica di questo meccanismo di tassazione minima globale è
               di  particolare  complessità,  passando  attraverso  la  fissazione  di  alcune  regole
               fondamentali: due di diritto interno, la Income Inclusive Rule  e la Undertaxed Profits
                                                                     50
               Rule , tra loro interconnesse, e una costruita su base convenzionale, la Subject-To-
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               Tax Rule .
                  Tra gli aspetti di maggiore rilievo, una menzione specifica deve essere rivolta
               al  fatto  che,  laddove  nelle  varie  giurisdizioni  nelle  quali  opera  il  gruppo
               multinazionale la tassazione sia stata inferiore a tale soglia minima, la differenza
               dovrà essere corrisposta proprio dalla casa madre, il che dovrebbe comportare un
               effetto disincentivante rispetto alla tendenza ad allocare in Paesi a bassa fiscalità
               gli intangibles o le attività immateriali produttive di reddito.
                  Solo che si rifletta, questo “effetto disinnesco” dovrebbe riguardare congiuntamente
               sia il gruppo di imprese, o se si preferisce, la capogruppo – la quale, di fatto,
               perderebbe interesse a perseguire pratiche di allocazione artificiosa dei profitti
               attraverso  l’articolazione  delle  proprie  unità  operative  –  sia  gli  Stati  a  bassa
               fiscalità, per i quali dovrebbe risultare maggiormente conveniente innalzare le
               proprie aliquote fino alla soglia minima del 15 per cento che, lo si ripete, verrebbe
               comunque applicata nello Stato di residenza della casa madre.



                  49  Cfr. CORDEIRO GUERRA, Dal “brick and mortar” all’economia digitale e oltre, 24 ss.; PASSAGNOLI
               - BUFFONI, Le multinazionali digitali e il nuovo volto del diritto tributario internazionale, 58.
                  50  Per un inquadramento generale, cfr. DE PIETRO, The GloBE Income Inclusion Rule and Its Global
               Character: Complexities Underlying Its Fully Effective Application, in EC Tax Review, 2021, 5-6, 220 ss.;
               AGIANNI et al., The Income Inclusion Rule, in PERDERLWITZ - TURINA (eds), Global Minimum Taxation?
               An Analysis of the Global Anti-Base Erosion Initiative, Amsterdam, 2021, 58 ss.
                  51  In proposito, si deve precisare che  nella prospettiva inizialmente delineata dall’OCSE, la
               regola  in  questione  era  indicata  come  Undertaxed  “Payments”  Rule,  mentre  nella  successiva
               elaborazione  delle  regole  tecniche  essa  ha  assunto  più  propriamente  la  configurazione  –  e,
               conseguentemente, la denominazione – di Undertaxed “Profits” Rule. Per la configurazione iniziale,
               si rinvia alla dettagliata analisi tecnica svolta da MORALES - POPA, The Undertaxed Payments Rule, in
               Global Minimum Taxation?, 133 ss. Per la successiva evoluzione, cfr. la circolare di Assonime (n. 30,
               del 12 dicembre 2022, a cura di FIRPO), Il complesso coordinamento tra Pillar 2 e le tax policy domestiche
               di attrazione degli investimenti, tra Qualified Domestic Income Tax e regimi CFC, 12 ss.
                  52  In pratica, la Subject-to-Tax Rule (STTR) si presenta come una disposizione pattizia volta a
               proteggerlo Stato della fonte – quando quest’ultimo abbia una capacità amministrativa limitata –
               dagli effetti distorsivi dei flussi di pagamenti destinati ad erodere la base imponibile che sfruttano
               un basso onere fiscale nominale nell’altro Stato contraente. In vista di tale obiettivo, la Subject-to-
               Tax Rule nega i benefici pattizi, con specifico riguardo ad alcuni pagamenti deducibili, quali quelli
               effettuati a titolo di interessi e di  royalties. ALVARADO - OFFERMANS, The Subject-to-Tax Rule, in
               Global Minimum Taxation?, 167 ss.

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