Page 33 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               l’esonero dalla responsabilità nel caso in cui, per quanto riguarda i danni associati
               alle attività di partner d’affari indiretti, la società abbia messo in atto appropriate
               garanzie  contrattuali  corredate  da  un  sistema  di  conformità  appare  alquanto
               semplicistico in quanto solleva il rischio che le imprese considerino tali garanzie
               come  un  semplice  adempimento  procedurale  –  un  “tick-box  exercise”  –  senza
               cercare di porre in atto dei piani d’ azione e delle misure che siano effettivamente
               efficaci a prevenire alla radice i rischi di gravi danni all’ambiente e di violazioni
               gravi di diritti umani. Tale rischio non sembra essere evitato dalla richiesta che la
               società metta in atto una verifica di conformità attraverso società di certificazione
               e audit di terze parti, visti i noti limiti di questi sistemi nell’identificare gli impatti
               e prevenire i danni .
                                108
                  Un  altro  aspetto,  strettamente  collegato  alla  questione  della  responsabilità
               civile,  e  su  cui  anche  ci  sono  posizioni  diverse  da  parte  di  Commissione,
               Parlamento e Consiglio riguarda poi la questione del risarcimento eventualmente
               dovuto da parte dell’impresa, e quindi la definizione di “danno”.  Il testo della
               Commissione e la posizione del Parlamento europeo non specificano la nozione
               di danno, anche se attraverso il riferimento al concetto di impatto negativo si può
               evincere che questo comprenda sia danni a persone che all’ ambiente, quando essi
               siano  causati  dalla  violazione  di  uno  dei  diritti  elencati  nelle  convenzioni
               internazionali e nelle norme di cui in allegato .  Nel testo proposto dal Consiglio
                                                         109
               invece, l’articolo 22 sembra limitare il concetto espressamente di danno al danno
               a persone fisiche o giuridiche nella misura in cui abbia causato un danno a un
               interesse protetto.
                  Nel  complesso,  l’inserimento  di  questa  norma  sulla  responsabilità  civile  è
               molto significativo perché rappresenta per la prima volta l’introduzione a livello
               UE di uno standard, o quanto meno di un meccanismo, di responsabilità civile
               per le imprese multinazionali per danni all’ambiente. Sebbene sia al momento
               difficile prevedere il testo che verrà definitivamente approvato, dato lo stretto
               collegamento con la violazione degli obblighi di diligenza stabiliti dalla direttiva,
               la nozione di responsabilità civile che emerge dalla proposta si configura al tempo
               stesso come strumento per il risarcimento delle vittime ma anche come parte del
               sistema per garantire l’esecuzione degli obblighi relativi al dovere di diligenza.
               Vari  autori  concordano  infatti  nel  considerare  l’inclusione  di  regole  sulla
               responsabilità civile come un elemento fondamentale per aumentare l’osservanza

               per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi
               ai provvedimenti correttivi richiestile dall’ autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del
               sostegno mirato fornito a norma degli articolo 7 e 8 e della collaborazione attuata con altri soggetti
               per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore’.
                  108   In  questo  senso,  vedi  l’analisi  accurata  della  European  Coalition  for  Corporate  Justice
               (ECCJ),  ‘European  Commission’s  Proposal  for  a  Directive  on  Corporate  Sustainability  Due
               Diligence’  (Aprile  2022)  https://corporatejustice.org/publications/analysis-of-eu-draft-directive-
               on-due-diligence/ (ultimo accesso 5 Novembre 2023), 12.
                  109  Vedi sul punto MACKIE, Due diligence in global value chain: conceptualising ‘adverse environmental
               impact’, in RECIEL, 2021, 297.

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