Page 30 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO





               persone beneficerebbero della protezione offerta dalla Direttiva 2019/1937 sulla
               protezione  degli  informatori.  In  sede  di  prima  lettura,  inoltre,  il  Parlamento
               Europeo ha proposto un emendamento che mira a rafforzare le garanzie per tali,
               offrendo ad esse la possibilità di richiedere che l’autorità di controllo adotti delle
               misure apposite di protezione della loro identità e delle informazioni personali
               che, se rivelate, potrebbero risultare pericolose per la persona stessa. Non è chiaro
               in che misura l’emendamento proposto si relazioni con le norme a tutela degli
               informatori di cui alla direttiva 2019/1937; presumibilmente esso mira a fornire
               un livello di protezione aggiuntivo, che si affianca alla protezione già offerta dalla
               Direttiva del 2019, nell’ottica di non scoraggiare, ma anzi agevolare, le persone
               informate  a  segnalare,  ove  opportuno,  violazioni  dei  doveri  relativi  alla
               responsabilità.  Un  ulteriore  proposta  del  Parlamento  europeo  riguarda  la
               pubblicazione di una lista di tutte le imprese soggette agli obblighi della direttiva.
               Se approvato, tale emendamento sarebbe importante nel facilitare il monitoraggio
               da parte della società civile.  Uno dei problemi emersi dalla esperienza della legge
               francese è infatti la difficoltà di ottenere una lista delle società che sono soggette
               all’ adempimento degli obblighi relativi .
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                  Accanto a questo meccanismo di monitoraggio di carattere amministrativo,
               l’articolo  22,  della  proposta  inserisce  una  norma  interessante  relativa  alla
               responsabilità  civile  extracontrattuale  delle  imprese  per  i  danni  risultanti  da
               impatti negativi sull’ambiente e sulla tutela dei diritti umani associati alle proprie
               attività, alle attività e operazioni delle proprie filiali, o alle operazioni dei propri
               partner  commerciali  diretti  e  indiretti  nell’ambito  della  catena  del  valore.  Al
               riguardo, un aspetto in passato molto dibattuto in dottrina è la questione del nesso
               tra  il  mancato  adempimento  del  dovere  di  diligenza  e  la  responsabilità
               dell'impresa, ovvero sia se, ed in che misura, la mancata ottemperanza da parte
               dell'impresa  agli  obblighi  di  due  diligence  predisposti  dalla  legislazione  sia
               determinante  della  sua  responsabilità  civile .  Su  questo,  analogamente  alla
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               legislazione  francese,  la  proposta  di  direttiva  fonda  la  responsabilità  civile
               dell'impresa sulla violazione degli obblighi di diligenza di cui agli articoli 7 e 8
               (ovverosia gli obblighi di prevenzione, minimizzazione e cessazione degli impatti
               negativi), prevedendo che la società possa essere considerata responsabile qualora
               questa inadempienza abbia determinato il verificarsi di un impatto negativo che
               ha causato danni, e ‘che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito,
               arrestato  o  minimizzato  mediante  le  misure  adeguate  previste’  dai
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               summenzionati articoli 7 e 8 . La questione, dunque, si sposta sulla nozione di



                  99  SAVOUREY e BRABANT, The French law on the duty of vigilance: theoretical and practical challenges
               since its adoption, in Business and Human Rights Journal, 2021, 141, 143.
                  100  BUENO e BRIGHT, cit.
                  101  Articolo 22 (1) della Proposta di Direttiva: “Gli Stati Membri provvedono a che ciascuna
               società sia responsabile per danni se: a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8
               e b) a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere

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