Page 30 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO
persone beneficerebbero della protezione offerta dalla Direttiva 2019/1937 sulla
protezione degli informatori. In sede di prima lettura, inoltre, il Parlamento
Europeo ha proposto un emendamento che mira a rafforzare le garanzie per tali,
offrendo ad esse la possibilità di richiedere che l’autorità di controllo adotti delle
misure apposite di protezione della loro identità e delle informazioni personali
che, se rivelate, potrebbero risultare pericolose per la persona stessa. Non è chiaro
in che misura l’emendamento proposto si relazioni con le norme a tutela degli
informatori di cui alla direttiva 2019/1937; presumibilmente esso mira a fornire
un livello di protezione aggiuntivo, che si affianca alla protezione già offerta dalla
Direttiva del 2019, nell’ottica di non scoraggiare, ma anzi agevolare, le persone
informate a segnalare, ove opportuno, violazioni dei doveri relativi alla
responsabilità. Un ulteriore proposta del Parlamento europeo riguarda la
pubblicazione di una lista di tutte le imprese soggette agli obblighi della direttiva.
Se approvato, tale emendamento sarebbe importante nel facilitare il monitoraggio
da parte della società civile. Uno dei problemi emersi dalla esperienza della legge
francese è infatti la difficoltà di ottenere una lista delle società che sono soggette
all’ adempimento degli obblighi relativi .
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Accanto a questo meccanismo di monitoraggio di carattere amministrativo,
l’articolo 22, della proposta inserisce una norma interessante relativa alla
responsabilità civile extracontrattuale delle imprese per i danni risultanti da
impatti negativi sull’ambiente e sulla tutela dei diritti umani associati alle proprie
attività, alle attività e operazioni delle proprie filiali, o alle operazioni dei propri
partner commerciali diretti e indiretti nell’ambito della catena del valore. Al
riguardo, un aspetto in passato molto dibattuto in dottrina è la questione del nesso
tra il mancato adempimento del dovere di diligenza e la responsabilità
dell'impresa, ovvero sia se, ed in che misura, la mancata ottemperanza da parte
dell'impresa agli obblighi di due diligence predisposti dalla legislazione sia
determinante della sua responsabilità civile . Su questo, analogamente alla
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legislazione francese, la proposta di direttiva fonda la responsabilità civile
dell'impresa sulla violazione degli obblighi di diligenza di cui agli articoli 7 e 8
(ovverosia gli obblighi di prevenzione, minimizzazione e cessazione degli impatti
negativi), prevedendo che la società possa essere considerata responsabile qualora
questa inadempienza abbia determinato il verificarsi di un impatto negativo che
ha causato danni, e ‘che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito,
arrestato o minimizzato mediante le misure adeguate previste’ dai
101
summenzionati articoli 7 e 8 . La questione, dunque, si sposta sulla nozione di
99 SAVOUREY e BRABANT, The French law on the duty of vigilance: theoretical and practical challenges
since its adoption, in Business and Human Rights Journal, 2021, 141, 143.
100 BUENO e BRIGHT, cit.
101 Articolo 22 (1) della Proposta di Direttiva: “Gli Stati Membri provvedono a che ciascuna
società sia responsabile per danni se: a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8
e b) a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere
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