Page 31 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               “misure adeguate”, e al riguardo, la proposta sembra distinguere il caso in cui la
               società sia direttamente coinvolta, attraverso le proprie attività o tramite le attività
               delle sue filiali, nel causare l'impatto negativo che provoca il danno, dall’ipotesi
               in cui l'impatto negativo sia invece associato alle attività dei partner commerciali
               indiretti. Nel primo caso, lo standard relativo per la valutazione della messa in
               atto ed efficacia delle misure di prevenzione e arresto dell’impatto sarebbe più
               stringente in quanto, come si legge anche nella Relazione Esplicativa (para 38), si
               ritiene «lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi
               effettivi  delle  proprie  attività  e  filiazioni».  Un’ulteriore  questione  che  non  è
               possibile approfondire in questa sede riguarda la relazione tra questa norma della
               Direttiva, per la quale la responsabilità è collegata al mancato adempimento delle
               disposizioni  sul  dovere  di  diligenza,  e  le  azioni  di  responsabilità  civile  extra-
               contrattuale  disciplinate  dalle  varie  leggi  nazionali,  e  quindi  anche  come  gli
               obblighi  di  condotta  derivanti  dalla  legislazione  di  applicazione  della  futura
               direttiva  si  interfaccino  con  i  parametri  classici  di  responsabilità  per  colpa  o
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               dolo .
                  Per  quanto  riguarda  invece  i  danni  associati  alle  attività  dei  partner
               commerciali della società multinazionale o della società capofila in una catena
               del  valore,  il  testo  presentato  dalla  Commissione  limita  il  raggio  della
               responsabilità della società ai rapporti commerciali consolidati e, in ogni caso,
               prevede che nel caso dei rapporti commerciali indiretti la richiesta da parte della
               società ai partner commerciali di garanzie contrattuali in merito all’osservanza
               del proprio codice di condotta e degli obblighi di diligenza (cosiddetti obblighi
               contrattuali  a  cascata)  accompagnata  da  una  adeguata  verifica  di  conformità
               possa esonerare la società capofila da un eventuale responsabilità, a meno che
               non fosse irragionevole pensare che le misure prese fossero adeguate a prevenire,
               mitigare, minimizzare o cessare l’impatto negativo .
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                  La questione della portata della responsabilità civile dell’impresa per i danni
               avvenuti  in  associazione  con  le  attività  dei  propri  partner  commerciali  è
               sicuramente  un  punto  controverso,  come  dimostrato  dalle  rispettive  posizioni


               individuato,  prevenuto,  attutito,  arrestato  o  minimizzato  nell’entità  mediante  misure  adeguate
               previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni”.
                  102  La proposta di direttiva affronta questo punto all’articolo 22 (4) il quale stabilisce che ‘le
               norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le
               norme unionali in tema di responsabilità civile relative a impatti negativi su diritti umani o impatti
               ambientali che prevedano responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che
               prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva’.
                  103  Articolo 22 (2) della Proposta di Direttiva: “Nonostante il paragrafo 1, gli Stati Membri
               provvedono a che la società che è intervenuta in conformità dell’ articolo 7, paragrafo 2, lettera b),
               e dell’ articolo 7, paragrafo 4, o dell’ articolo 8, paragrafo 3, lettera c, e dell’ articolo 8, paragrafo 5,
               non sia responsabile dei danni causati da un impatti negativo prodotto dalle attività di un partner
               indiretto con il quale intrattiene un rapporto di affari consolidato, a meno che, nello specifico caso,
               fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica delle
               conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l’ impatto negativo o minimizzarne l’entità”.

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