Page 29 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





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               Europea, e 4000 società di paesi terzi . Inoltre, gli articoli 25 e 26 prevedono degli
               obblighi specifici per gli amministratori rendendoli non solo responsabili della
               predisposizione e della messa in atto delle azioni relative al dovere di diligenza,
               ma anche di tenere in conto «nell’adempiere al loro dovere di agire nell’interesse
               superiore  della  società,  delle  conseguenze  in  termini  di  sostenibilità,  a  breve,
               medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le
               conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l’ambiente».

                     7.2.3 Attuazione ed esecuzione: norme sulla responsabilità civile e sanzioni

                  Uno dei punti deboli di un approccio alla responsabilità sociale delle società
               basato sul dovere di diligenza è la difficolta di assicurare il rispetto e la corretta
               applicazione delle norme relative da parte delle imprese.  Su questo aspetto, la
                                                                    97
               proposta prevede un duplice meccanismo. Vi è in primo luogo un meccanismo di
               carattere  amministrativo  per  cui  il  monitoraggio  del  rispetto  del  dovere  di
               vigilanza  da  parte  delle  imprese  è  affidato  ad  apposite  autorità  di  controllo,
               stabilite a livello nazionale nei diversi stati membri dell’Unione.  Tali autorità
               potranno  avviare  un’indagine  sia  d’ufficio  sia  sulla  base  di  una  segnalazione
               circostanziata  che  fornisca  informazioni  che  possano  ritenersi  sufficienti  ad
               indicare una possibile violazione da parte di una data società delle disposizioni
               nazionali adottate in attuazione della direttiva.  Per quanto riguarda le società
               aventi la loro sede nell’Unione, l'autorità di controllo è quella dello stato membro
               in  cui  la  società  ha  la  sede  legale,  mentre  per  le  società  di  paesi  terzi,  la
               supervisione  è  affidata  alle  autorità  di  controllo  dello  stato  membro  in  cui  la
               società ha una succursale o, nel caso la società estera abbia succursali in diversi
               stati membri, quella dello stato membro in cui ha generato la maggior parte del
               fatturato. Una volta iniziata l’indagine, l’autorità di controllo ha varie opzioni,
               che vanno dalla possibilità di concedere alla società un congruo lasso di tempo
               per adottare provvedimenti correttivi, ordinandole di porre fine alle violazioni
               delle norme nazionali in attuazione della direttiva, fino all’erogazione di sanzioni
               amministrative di carattere pecuniario  e infine la possibilità di adottare misure
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               provvisorie nell’ipotesi di rischio di danni gravi e irreparabili. La proposta prevede
               inoltre  la possibilità per  le  persone  interessate, incluso  le  ONG,  di presentare
               segnalazioni relative a violazioni della direttiva alla autorità competente. Tali



                  96  Relazione Esplicativa, p 18.
                  97  RAJAVUORIM, SAVARESI e VAN ASSELT, Mandatory due diligence laws and climate change litigation:
               bridging  the  corporate climate  accountability  gap?,  in  Regulation  &  Governance,  2023,  944,  946  citing
               QUIJANO e LOPEZ, Rise of mandatory human rights due diligence: A beacon of hope or a double-edged sword?,
               in Business and Human Rights Journal, 2021, 241, and SCHILLING-VACAFLOR e LENSCHOW, Hardening
               foreign corporate accountability through mandatory due diligence in the European Union? New trends and
               persisting challenges, in Regulation & Governance, 2021: doi.org/10.1111/rego.12402.
                  98   Secondo  l’articolo  20,  ‘le  sanzioni  si  basano  sul  fatturato  della  società’  e  ‘devono  essere
               effettive, proporzionate e dissuasive’.

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