Page 29 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
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Europea, e 4000 società di paesi terzi . Inoltre, gli articoli 25 e 26 prevedono degli
obblighi specifici per gli amministratori rendendoli non solo responsabili della
predisposizione e della messa in atto delle azioni relative al dovere di diligenza,
ma anche di tenere in conto «nell’adempiere al loro dovere di agire nell’interesse
superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve,
medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le
conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l’ambiente».
7.2.3 Attuazione ed esecuzione: norme sulla responsabilità civile e sanzioni
Uno dei punti deboli di un approccio alla responsabilità sociale delle società
basato sul dovere di diligenza è la difficolta di assicurare il rispetto e la corretta
applicazione delle norme relative da parte delle imprese. Su questo aspetto, la
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proposta prevede un duplice meccanismo. Vi è in primo luogo un meccanismo di
carattere amministrativo per cui il monitoraggio del rispetto del dovere di
vigilanza da parte delle imprese è affidato ad apposite autorità di controllo,
stabilite a livello nazionale nei diversi stati membri dell’Unione. Tali autorità
potranno avviare un’indagine sia d’ufficio sia sulla base di una segnalazione
circostanziata che fornisca informazioni che possano ritenersi sufficienti ad
indicare una possibile violazione da parte di una data società delle disposizioni
nazionali adottate in attuazione della direttiva. Per quanto riguarda le società
aventi la loro sede nell’Unione, l'autorità di controllo è quella dello stato membro
in cui la società ha la sede legale, mentre per le società di paesi terzi, la
supervisione è affidata alle autorità di controllo dello stato membro in cui la
società ha una succursale o, nel caso la società estera abbia succursali in diversi
stati membri, quella dello stato membro in cui ha generato la maggior parte del
fatturato. Una volta iniziata l’indagine, l’autorità di controllo ha varie opzioni,
che vanno dalla possibilità di concedere alla società un congruo lasso di tempo
per adottare provvedimenti correttivi, ordinandole di porre fine alle violazioni
delle norme nazionali in attuazione della direttiva, fino all’erogazione di sanzioni
amministrative di carattere pecuniario e infine la possibilità di adottare misure
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provvisorie nell’ipotesi di rischio di danni gravi e irreparabili. La proposta prevede
inoltre la possibilità per le persone interessate, incluso le ONG, di presentare
segnalazioni relative a violazioni della direttiva alla autorità competente. Tali
96 Relazione Esplicativa, p 18.
97 RAJAVUORIM, SAVARESI e VAN ASSELT, Mandatory due diligence laws and climate change litigation:
bridging the corporate climate accountability gap?, in Regulation & Governance, 2023, 944, 946 citing
QUIJANO e LOPEZ, Rise of mandatory human rights due diligence: A beacon of hope or a double-edged sword?,
in Business and Human Rights Journal, 2021, 241, and SCHILLING-VACAFLOR e LENSCHOW, Hardening
foreign corporate accountability through mandatory due diligence in the European Union? New trends and
persisting challenges, in Regulation & Governance, 2021: doi.org/10.1111/rego.12402.
98 Secondo l’articolo 20, ‘le sanzioni si basano sul fatturato della società’ e ‘devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive’.
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