Page 28 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO





                     7.2.2. Ambito di applicazione ratione personae

                  La definizione dell’ambito applicativo soggettivo della proposta di direttiva
               riflette la necessità di realizzare un bilanciamento tra l’adozione di misure efficaci
               per  l’identificazione  e  la  prevenzione  degli  impatti  negativi  su  diritti  umani  e
               ambiente e l’esigenza di evitare che l'adesione agli obblighi previsti dalla direttiva
               comportasse degli oneri eccessivi per le imprese, in particolare le piccole e medie
               imprese (PMI). A tal fine, l'articolo 2 (1) limita l’applicazione alle società con più
               di 500 dipendenti ed un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di
               euro  nell'ultimo  bilancio  di  esercizio;  questa  soglia  si  abbassa  per  le  società
                                                                    92
               operanti in determinati settori considerati ad alto rischio , le quali sono soggette
               agli obblighi previsti dalla direttiva anche nel caso in cui abbiano avuto in media
               più di 250 dipendenti ed un fatturato netto di oltre 40 milioni di euro . Sarebbero
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               dunque escluse le PMI.
                  Al pari della legislazione francese e delle altre legislazioni nazionali basate
               sull’obbligo di diligenza, anche la proposta di Direttiva si propone di avere un
               impatto  extra-territoriale  in  quanto  le  norme  sul  dovere  di  diligenza  si
               applicherebbero anche alle società costituite in paesi terzi «che svolgono attività
               consistenti (sic!) nell’UE»  rilevate sulla base di un fatturato netto da esse generato
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               nell'UE  di  almeno  150  milioni  di  euro.  In  questo  caso,  la  giustificazione
               dell’effetto  extra-territoriale  della  direttiva  è  fornita  dal  criterio  del  fatturato
               generato da esse generato nell’UE nell'esercizio precedente l’ultimo esercizio, e
               che deve essere di almeno 150 milioni di euro, o di oltre 40 milioni di euro ma
               non superiore ai 150 milioni se esse operano in uno dei settori ad alto impatto.
               Nel caso delle società il cui fatturato non supera i 150 milioni di euro, sia che esse
               siano basate in UE che in paesi terzi ma collegate all’UE, la direttiva pospone la
               sua applicazione a due anni dopo la fine del periodo di recepimento in modo da
               lasciare un tempo adeguato a queste società di minori dimensioni per adeguarsi
               alle prescrizioni di legge . Secondo le stime della Commissione, adottando questi
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               criteri,  la  futura  direttiva  si  applicherebbe  a  circa  13000  società  nell'Unione




                  92  questi sono elencati alla lettera b) dell’articolo 2(1) della Proposta di Direttiva, e includono i
               settori dell’abbigliamento e dell’industria tessile e dei pellami, i settori agricoli, della silvicoltura e
               della pesca e della produzione alimentare, e le industrie estrattive.
                  93  Al momento, uno degli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo abbassa le rispettive
               soglie per le imprese europee da 500 a 250 relativamente al numero di dipendenti, e da 150 milioni
               a 40 milioni EUR nell’ultimo bilancio di esercizio.
                  94  Relazione Esplicativa, p 37.
                  95   A  differenza  della  legge  francese,  la  direttiva  esclude  il  criterio  basato  sul  numero  dei
               dipendenti per l'identificazione delle società soggette agli obblighi da esse prescritte. La relazione
               esplicativa spiega che la nozione di dipendente utilizzata dalla direttiva è basata sul diritto UE, e in
               assenza di metodologie chiare a livello internazionale potrebbe pertanto non corrispondere alla
               effettiva  determinazione  del  numero  dei  dipendenti  nei  paesi  terzi  in  cui  queste  società  sono
               stabilite.

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