Page 28 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO
7.2.2. Ambito di applicazione ratione personae
La definizione dell’ambito applicativo soggettivo della proposta di direttiva
riflette la necessità di realizzare un bilanciamento tra l’adozione di misure efficaci
per l’identificazione e la prevenzione degli impatti negativi su diritti umani e
ambiente e l’esigenza di evitare che l'adesione agli obblighi previsti dalla direttiva
comportasse degli oneri eccessivi per le imprese, in particolare le piccole e medie
imprese (PMI). A tal fine, l'articolo 2 (1) limita l’applicazione alle società con più
di 500 dipendenti ed un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di
euro nell'ultimo bilancio di esercizio; questa soglia si abbassa per le società
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operanti in determinati settori considerati ad alto rischio , le quali sono soggette
agli obblighi previsti dalla direttiva anche nel caso in cui abbiano avuto in media
più di 250 dipendenti ed un fatturato netto di oltre 40 milioni di euro . Sarebbero
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dunque escluse le PMI.
Al pari della legislazione francese e delle altre legislazioni nazionali basate
sull’obbligo di diligenza, anche la proposta di Direttiva si propone di avere un
impatto extra-territoriale in quanto le norme sul dovere di diligenza si
applicherebbero anche alle società costituite in paesi terzi «che svolgono attività
consistenti (sic!) nell’UE» rilevate sulla base di un fatturato netto da esse generato
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nell'UE di almeno 150 milioni di euro. In questo caso, la giustificazione
dell’effetto extra-territoriale della direttiva è fornita dal criterio del fatturato
generato da esse generato nell’UE nell'esercizio precedente l’ultimo esercizio, e
che deve essere di almeno 150 milioni di euro, o di oltre 40 milioni di euro ma
non superiore ai 150 milioni se esse operano in uno dei settori ad alto impatto.
Nel caso delle società il cui fatturato non supera i 150 milioni di euro, sia che esse
siano basate in UE che in paesi terzi ma collegate all’UE, la direttiva pospone la
sua applicazione a due anni dopo la fine del periodo di recepimento in modo da
lasciare un tempo adeguato a queste società di minori dimensioni per adeguarsi
alle prescrizioni di legge . Secondo le stime della Commissione, adottando questi
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criteri, la futura direttiva si applicherebbe a circa 13000 società nell'Unione
92 questi sono elencati alla lettera b) dell’articolo 2(1) della Proposta di Direttiva, e includono i
settori dell’abbigliamento e dell’industria tessile e dei pellami, i settori agricoli, della silvicoltura e
della pesca e della produzione alimentare, e le industrie estrattive.
93 Al momento, uno degli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo abbassa le rispettive
soglie per le imprese europee da 500 a 250 relativamente al numero di dipendenti, e da 150 milioni
a 40 milioni EUR nell’ultimo bilancio di esercizio.
94 Relazione Esplicativa, p 37.
95 A differenza della legge francese, la direttiva esclude il criterio basato sul numero dei
dipendenti per l'identificazione delle società soggette agli obblighi da esse prescritte. La relazione
esplicativa spiega che la nozione di dipendente utilizzata dalla direttiva è basata sul diritto UE, e in
assenza di metodologie chiare a livello internazionale potrebbe pertanto non corrispondere alla
effettiva determinazione del numero dei dipendenti nei paesi terzi in cui queste società sono
stabilite.
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