Page 32 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO





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               divergenti di commissione, Consiglio e Parlamento Europeo .  L’emendamento
               proposto dal Parlamento infatti eliminerebbe del tutto la clausola di esonero della
               responsabilità dell’impresa e con essa la distinzione per il caso in cui i danni sono
               causati  in  relazione  a  rapporti  d’affari  indiretti.  Pertanto,  ferma  restando  la
               necessità che si verifichi una violazione delle disposizioni della Direttiva, tale
               emendamento estenderebbe la portata della responsabilità civile della società ai
               danni che in generale possono ritenersi risultanti da un impatto negativo «che la
               società ha causato o ha contribuito a causare» e che avrebbero dovuto essere stati
               identificati, prevenuti, mitigati, arrestati o ai quali si sarebbe dovuto provvedere a
               riparazione  attraverso  la  messa  in  atto  di  misure  adeguate  ai  sensi  della
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               direttiva . In questa formulazione, la questione si sposta sulla identificazione e
               valutazione dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta della società e
               l’insorgere  di  un  danno,  o  della  misura  in  cui  la  condotta  della  società  ha
               contribuito a causare il danno. Più restrittiva è invece la proposta del Consiglio
               che escluderebbe la responsabilità della società per i danni causati esclusivamente
                                                                            106
               dai  propri  partner  commerciali  nella  propria  catena  di  attività .  Anche  qui
               l’indagine si sposterebbe sulla valutazione del nesso di causalità, questa volta in
               relazione alle attività e azioni o omissioni dei partner commerciali.
                  In generale, appare realistico determinare la portata della responsabilità della
               società tenendo conto delle sue capacità di intervenire e di controllare l’attività
               dei  propri  partner  commerciali,  soprattutto  nel  contesto  di  catene  del  valore
               globali in cui i rapporti con i vari partner commerciali sono spesso di carattere
               indiretto, ed in cui non sempre la società riesce ad esercitare la sua supervisione.
               Appare pertanto appropriata la configurazione, nella proposta di direttiva, del
               dovere di diligenza quale obbligo di condotta, ovverosia di un obbligo di adottare
               misure adeguate a identificare, prevenire, mitigare e arrestare gli impatti negativi,
               piuttosto  che  come  un  obbligo  assoluto  di  risultato.  Questa  caratterizzazione
               emerge chiaramente dal paragrafo 15 del Preambolo e si riflette nell’approccio
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               alla  valutazione  della  responsabilità  dell’impresa .  Detto  ciò,  prevedere

                  104  Su questo punto, vedi anche l’analisi di PACCES, Civil liability in the EU corporate sustainability
               due  diligence  directive  proposal:  a  law  &  economics  analysis,  Law  Working  Paper  (University  of
               Amsterdam) N. 691/2023.
                  105   L’Articolo  22(1)  sancisce  che  “Gli  Stati  membri  provvedono  a  che  ciascuna  società  sia
               responsabile dei danni se: a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e b) a
               seguito  di  tale  inadempienza  si  è  verificato  un  impatto  negativo  che  avrebbe  dovuto  essere
               individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell’entità mediante le misure adeguate
               previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni.” Il Testo proposto dal Parlamento Europeo
               cancellerebbe invece il paragrafo 2 dello stesso articolo.
                  106  Da notare che la portata della responsabilità della società per impatti negativi che occorrono
               nell’ambito della catena del valore, o della catena di approvvigionamento, dipendono anche dalla
               definizione  dei  relativi  concetti,  quali  ’catena  del  valore’  e  ’relazioni  commerciali  dirette‘  e
               'indirette’.  Su  questi  concetti,  la  versione  proposta  dal  Consiglio  appare  deviare  dal  testo
               inizialmente proposto dalla Commissione. Vedi PACCES, cit.
                  107   Vedi  in  particolare,  l’articolo 22(2)  secondo  cui  ‘nella  valutazione  dell’  esistenza  e  della
               portata della responsabilità di cui al presente paragrafo è tenuto debitamente conto delle iniziative,

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