Page 32 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO
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divergenti di commissione, Consiglio e Parlamento Europeo . L’emendamento
proposto dal Parlamento infatti eliminerebbe del tutto la clausola di esonero della
responsabilità dell’impresa e con essa la distinzione per il caso in cui i danni sono
causati in relazione a rapporti d’affari indiretti. Pertanto, ferma restando la
necessità che si verifichi una violazione delle disposizioni della Direttiva, tale
emendamento estenderebbe la portata della responsabilità civile della società ai
danni che in generale possono ritenersi risultanti da un impatto negativo «che la
società ha causato o ha contribuito a causare» e che avrebbero dovuto essere stati
identificati, prevenuti, mitigati, arrestati o ai quali si sarebbe dovuto provvedere a
riparazione attraverso la messa in atto di misure adeguate ai sensi della
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direttiva . In questa formulazione, la questione si sposta sulla identificazione e
valutazione dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta della società e
l’insorgere di un danno, o della misura in cui la condotta della società ha
contribuito a causare il danno. Più restrittiva è invece la proposta del Consiglio
che escluderebbe la responsabilità della società per i danni causati esclusivamente
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dai propri partner commerciali nella propria catena di attività . Anche qui
l’indagine si sposterebbe sulla valutazione del nesso di causalità, questa volta in
relazione alle attività e azioni o omissioni dei partner commerciali.
In generale, appare realistico determinare la portata della responsabilità della
società tenendo conto delle sue capacità di intervenire e di controllare l’attività
dei propri partner commerciali, soprattutto nel contesto di catene del valore
globali in cui i rapporti con i vari partner commerciali sono spesso di carattere
indiretto, ed in cui non sempre la società riesce ad esercitare la sua supervisione.
Appare pertanto appropriata la configurazione, nella proposta di direttiva, del
dovere di diligenza quale obbligo di condotta, ovverosia di un obbligo di adottare
misure adeguate a identificare, prevenire, mitigare e arrestare gli impatti negativi,
piuttosto che come un obbligo assoluto di risultato. Questa caratterizzazione
emerge chiaramente dal paragrafo 15 del Preambolo e si riflette nell’approccio
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alla valutazione della responsabilità dell’impresa . Detto ciò, prevedere
104 Su questo punto, vedi anche l’analisi di PACCES, Civil liability in the EU corporate sustainability
due diligence directive proposal: a law & economics analysis, Law Working Paper (University of
Amsterdam) N. 691/2023.
105 L’Articolo 22(1) sancisce che “Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società sia
responsabile dei danni se: a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e b) a
seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere
individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell’entità mediante le misure adeguate
previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni.” Il Testo proposto dal Parlamento Europeo
cancellerebbe invece il paragrafo 2 dello stesso articolo.
106 Da notare che la portata della responsabilità della società per impatti negativi che occorrono
nell’ambito della catena del valore, o della catena di approvvigionamento, dipendono anche dalla
definizione dei relativi concetti, quali ’catena del valore’ e ’relazioni commerciali dirette‘ e
'indirette’. Su questi concetti, la versione proposta dal Consiglio appare deviare dal testo
inizialmente proposto dalla Commissione. Vedi PACCES, cit.
107 Vedi in particolare, l’articolo 22(2) secondo cui ‘nella valutazione dell’ esistenza e della
portata della responsabilità di cui al presente paragrafo è tenuto debitamente conto delle iniziative,
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