Page 208 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO




               l’espressione “le domande”.
                  Ad  avvalorare  quanto  detto  contribuisce  anche  l’ulteriore  osservazione
               secondo cui tale interpretazione non si sottrae all’obiezione del legislatore non
               ridondante o economico, per il quale, in presenza di enunciati contenuti in fonti
               dello stesso livello gerarchico, va esclusa l'attribuzione a un enunciato normativo
                                                                                13
               di un significato che già viene attribuito ad altro enunciato normativo  .
                  Ma  proprio  tale  argomentazione  ermeneutica  fra  propendere  per  una
               valorizzazione del binomio “domande e proposta” e, quindi, per la necessità di
               ascrivere a ciascun termine un’autonoma fattispecie foriera di produrre l’effetto
               in discorso.
                  Militano, in tale direzione, non solo le argomentazioni di ordine logico sinora
               svolte, ma anche la regola concretamente dettata dal secondo comma dell’art. 89
               c.c.i., con il suo richiamo all’art. 2486 c.c.
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                  A tal fine giova rilevare come la norma non sia di agevole interpretazione,
               potendo sembrare una  mera  riproposizione  dello stesso art.  2486 c.c. e,  nel
               tentativo di assegnare al disposto dell’art. 89, secondo comma, c.c.i. un significato
               autonomo, si è osservato come sia  “preferibile, dunque, ritenere  che  la  previsione
               concernente la salvezza dell’applicazione dell’art. 2486 c.c., comunque superflua anche in
               questa prospettiva, intenda ribadire che gli obblighi gestori degli amministratori previsti da
               tale norma presentano una portata più estesa rispetto alle vicende che coinvolgono il capitale
               sociale e pertanto, più precisamente, si riferiscono al verificarsi di altre cause di scioglimento
               suscettibili di venire in considerazione nell’approssimarsi della crisi, quali in particolare il
               ricorrere di una sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi
               dell’art. 2484, comma 1° , n. 2, c.c., in specie qualora in essa siano ricomprese anche le
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               situazioni di squilibrio finanziario in grado di compromettere la continuità aziendale”   .
                  Al di là del concreto significato da assegnare al rinvio all’art. 2486 c.c., nel
               secondo comma dell’art. 89 c.c.i., il legislatore si preoccupa di individuare il dies
               a quo dal quale computare, a ritroso, il periodo anteriore di operatività del citato
               dovere gestorio qualificato dell’organo  amministrativo e in  ragione  del quale
               commisurarne l’operato e, tale individuazione, avviene attraverso il richiamo al
               deposito “delle domande e della proposta”.
                  È opportuno, quindi, valutare se la norma, qualora intesa come descrittiva di
               una simile fattispecie complessa, possa avere un’effettiva valenza in relazione a
               tali due profili, quello squisitamente temporale e quello inerente la condotta degli
               amministratori.
                  Sotto il primo aspetto, quello temporale, a fronte dell’autonomia logica dei due
               atti, nel concordato pieno si assiste al contestuale deposito di entrambi, senza


                  13  G. TARELLO,  op. cit.,  371.
                  14  Su queste norme si vedano, in generale BALZARINI,  in  Commentario  alla riforma delle  società
               diretto  da  Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari,  Egea-Giuffrè, 2016,  51;  GHIONNI  CRIVELLI  VISCONTI,
               Scioglimento  e liquidazione delle società di capitali. Il codice civile Commentario, Milano, 2021, 135.
                  15  Così MIOLA,  op cit., 422,  con riferimento all’art. 182 sexies,  l.f., tuttavia nella misura in cui il
               testo attuale è identico al precedente non vi è motivo di interpretare diversamente quello vigente.


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