Page 49 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               cui sono stati raccolti.
                  Per quanto riguarda la tutela dei dati personali, inoltre, la Corte di Giustizia
               ha  più  volte  ribadito  che  è  contrario  al  diritto  dell’Unione  europea,  e,  in
               particolare, al dettato dell’art. 7 e 8 della Carta,  sorvegliare indiscriminatamente
               gli individui e le attività da essi svolte senza che le persone i cui dati vengano
               conservati si trovino, anche indirettamente, in una situazione che possa dar luogo
               a indagini penali, e nei cui confronti non esista pertanto «alcun indizio tale da far
               credere che il loro comportamento possa avere un nesso, ancorché indiretto o
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               lontano, con reati gravi» .
                  La  Corte  ha  altresì  ribadito  che  le  persone  i  cui  dati  sono  stati  conservati
               devono  disporre  di  garanzie  sufficienti  che  permettano  di  proteggere
               efficacemente  i  loro  dati  personali  «contro  il  rischio  di  abusi  nonché  contro
               eventuali  accessi  e  usi  illeciti  dei  suddetti  dati» .  Ciò  è  tanto  più  importante
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               allorché  «i  dati personali  sono  soggetti  a  trattamento  automatico  ed  esiste  un
               rischio considerevole di accesso illecito ai dati stessi» , quale è il caso dei sistemi
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               di  IA  utilizzati  per  la  conservazione  delle  foreste,  i  quali  analizzato  in  modo
               automatico i dati raccolti.
                  Per quanto qui interessa, la Corte di Giustizia ha altresì affermato che non
               occorre che «le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o
               meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali
               inconvenienti in seguito a tale ingerenza» per accertare l’esistenza di un’ingerenza
               nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata . Il diritto alla protezione
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               dei dati personali e il diritto alla privacy dei soggetti i cui dati sono raccolti ed
               elaborati dai sistemi di IA dovrebbero, quindi, essere pienamente tutelati, almeno
               in base al diritto europeo attualmente vigente, sia che tali dati siano considerati
               dati sensibili o meno.
                  Un’altra  questione  da  risolvere  per  quanto  riguarda  la  protezione  dei  dati
               personali nel caso in cui vengano utilizzati sistemi di IA consiste nel capire se la
               tutela del GDPR si applichi anche ai dati che sono desunti dai sistemi di IA sulla
               base dei dati personali forniti dai titolari degli stessi. I nuovi dati elaborati dai
               sistemi di IA sulla base dei dati personali degli utenti devono considerarsi dati
               personali  anch’essi,  quindi  soggetti  alla disciplina  del  GDPR? Un’indicazione
               utile in tal senso può essere ricavata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia,
               che  ha  stabilito,  in  un  primo  tempo,  che  solo  i  dati  inizialmente  forniti  e  la
               decisione finale rappresentano dati personali, non anche i dati inerenti allo stadio
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               intermedio che hanno portato alla decisione . In un altro caso, la Corte ha invece

                  64  CGUE, cause riunite C‑293/12 e C‑594/12, Digital Rights Ireland Ltd., 8 aprile 2014, par. 58.
                  65  Ibidem, par. 54.
                  66  Ibidem, par. 55.
                  67   Ibidem,  par.  33.  Si  veda  anche  la  giurisprudenza  ivi  citata,  ossia  la  sentenza  C‑465/00,
               C‑138/01 e C‑139/01, Österreichischer Rundfunk e a., par. 75.
                  68  CGUE, cause riunite C-141 e 372/12, YS, M e S c. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
               par. 48.

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