Page 54 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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COSTANZA DI FRANCESCO MAESA
considerazione i diritti umani, non è corretto introdurre diritti di proprietà sui dati
poiché il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutela la
personalità dei titolari dei dati, non la loro proprietà . Se i titolari dei dati fossero
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considerati proprietari dei propri dati, essi potrebbero infatti vendere o scambiare
i loro dati, così rinunciando alle garanzie loro derivanti dal diritto fondamentale
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alla protezione dei dati . In base a tale concezione, è pertanto impossibile parlare
di diritto di proprietà in relazione ai dati personali poiché gli individui non sono
liberi di rinunciare del tutto al proprio diritto alla protezione dei dati; solo alcuni
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diritti pertinenti ai dati possono essere trasferiti a soggetti terzi, non tutti .
Al momento, a livello europeo trova applicazione la disciplina del GDPR, in
base al quale i titolari dei dati possono dare il proprio consenso al trattamento dei
propri dati ; i titolari dei dati possono, quindi, almeno in teoria, decidere se le
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società che raccolgono i dati possono usare i loro dati alle condizioni che le stesse
società impongono in conformità con le loro linee guida in tema di privacy. I
titolari dei dati realizzano, quindi, uno scambio: dati in cambio di beni e servizi
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“gratuiti” . Tuttavia, il consenso al trattamento dei dati può essere ritirato dai
titolari dei dati in ogni momento . Se i titolari dei dati fossero, invece, considerati
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proprietari degli stessi, questi ultimi potrebbero teoricamente essere trasferiti
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definitivamente a soggetti terzi . Le società di IA chiederebbero, quindi, ai
soggetti di trasferire loro i dati, così come ora chiedono tramite un modulo di
consenso, di poter utilizzare tutti i dati raccolti; in tal modo, a differenza di
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quello che accade oggi, tuttavia, le società di IA potrebbero addirittura escludere
i titolari dei dati dall’utilizzo dei loro stessi dati e dalla possibilità di esercitare il,
seppur limitato, controllo che tali soggetti esercitano al momento. La posizione
dei titolari dei dati sarebbe, quindi, in sostanza, indebolita dall’introduzione di
diritti di proprietà dei dati personali, secondo tali autori.
Per tale motivo, in ambito di protezione dei dati, ci riferiamo piuttosto alla
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“ownership as control” o “informational autonomy” . Tale nozione si riferisce al
diritto degli individui di stabilire quali informazioni che li riguardano possa essere
90 RODOTÀ, Data Protection as a Fundamental Right, in GUTWIRTH et al. (a cura di), Reinventing
Data Protection?, Berlin, Springer, 2009, 77-82, 81; PURTOVA, Do Property Rights in Personal Data Make
Sense after the Big Data Turn?, Tilburg Law School Legal Studies Research Paper No 21, 2017, at 8-
9.
91 PURTOVA, Do Property Rights in Personal Data Make Sense after the Big Data Turn?, cit., 8.
92 Ibidem, 8.
93 Vedi art. 6(1)(a) GDPR.
94 Vedi art. 6(1)(b) GDPR.
95 Art. 7(3) GDPR.
96 THOUVENIN, Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erweiterung des
Eigentumsbegriffs, cit., 23.
97 THOUVENIN - TAMÒ-LARRIEUX, Data ownership and Data Access Rights, Meaningful Tools for
Promoting the European Digital Single Market?, op. cit.., 324.
98 Vedi Considerando 7 GDPR. Per una critica del principio di ‘informational self-
determination’, VEIL, The GDPR: The Emperor’s New Clothes - On the Structural Shortcomings of Both
the Old and the New Data Protection Law, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2018, 10, 686-696.
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