Page 13 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               6. (Segue): “sopravvenienze” nell’iter realizzativo alla luce del recente quadro
                  normativo italo-europeo

                  Sotto  questo  profilo,  i  momenti  di  emersione  dell’interesse  ambientale  in
               operazioni di project finance possono, allora, distinguersi a seconda che si abbia
               riguardo alla tutela di tale interesse come «fattore di rischio» incidente sull’iter
               procedimentale nella realizzazione di opere pubbliche; ovvero alla possibilità di
               implementare, mediante tale tecnica, opere strumentali alla gestione di servizi di
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               pubblica utilità per la (migliore) fruizione di risorse ambientali .
                  Circoscrivendo  l’analisi  al  primo  e  più  complesso  profilo  segnalato,  tra  i
               principali tipi di rischio, incidenti su operazioni in regime di project finance, quello
               (da tutela) ambientale (enviromental risk) riguarda i danni (talora irreparabili) che
               la realizzazione dell’infrastruttura e la successiva fornitura del connesso servizio
               potrebbero causare all’ecosistema e alle comunità territoriali insediate (eloquente
               l’art. 1664, comma 2, c.c., in tema di c.d. «sorpresa geologica», quale, ad es., nel
               progetto TAV, la rilevata presenza nociva di amianto) .
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                  Da  tale  angolo  visuale,  di  là  dai  preliminari  adempimenti  amministrativi
               disciplinati nel codice dei contratti pubblici [attinenti alla “programmazione” di
               opere  corredate  da  studi  di  fattibilità,  anche  nelle  componenti  di  sostenibilità
               ambientale  ex  art.  38,  comma  8  e  10,  c.c.p.,  alla  «valutazione  di  impatto
               ambientale» (VIA) e alla «valutazione ambientale strategica» (VAS) ex artt. 4-29
               Cod. amb.], in funzione di “mitigazione” del rischio ambientale, un contributo
               notevole è stato apportato dalle (ribadite) innovazioni “di principio” (con valenza
               non solo “generale” ex art. 12 prel., bensì ora) recepite anche nella normativa di
               rango  costituzionale,  dovendosi  quindi  intendere  non  soltanto  che  ogni
               affidamento contrattuale debba conformarsi, in quanto espressione pur sempre di
               ‘iniziativa economica’ ex jure privatorum, al revisionato dettato dell’art. 41 Cost.,
               nel rispetto dei superiori princípi, tra l’altro, di tutela della salute e dell’ambiente;
               ma che il principio di economicità ben può essere accantonato, in mancanza del
               prioritario soddisfacimento degli obblighi nazionali ed unionali in materia socio-
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               ambientale  (art.  107,  comma  2,  c.c.p.) ,  quale  possibile  causa  di  esclusione

                  31   In  disparte  le  sempre  più  ricorrenti  attività  erogatrici  dei  nuovi  “crediti  ipotecari  ad  alta
               efficienza energetica” correlati all’efficientamento del patrimonio immobiliare, ben rimarcate da
               M.-T. PARACAMPO, Trasformazione digitale del settore finanziario e Open Finance: quali prospettive per
               un credito «sostenibile»? Prime riflessioni, ora anche in F. CESARINI, E. BECCALLI (cur.), Le prospettive del
               credito per una ripresa sostenibile, Bologna, 2024, spec. p. 135 s.
                  32  Sui cui indispensabili moduli procedimentali partecipativi, onde evitarne la «prevaricazione
               dell’amministrazione di risultato», richiama l’attenzione G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati
               alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, Milano, 2010,
               p. 301 ss.; oggi rispecchiati, tra gli interventi di «sussidiarietà orizzontale», dalla trasposizione del
               c.d. débat public nei nuovi artt. 38 e 40 c.c.p., in cui l’elemento della tutela della salute e dell’ambiente
               è particolarmente accentuata.
                  33  Sul punto, v. M. PENNASILICO, Contratto e promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali:
               etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti

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