Page 19 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Si ricorda in
               sintesi che gli MTF, definiti dall’art. 1 del TUF, sono sistemi di negoziazione
               alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad
               imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. La relativa
               vigilanza è esercitata, secondo le competenze, dalla Consob (art. 62, co. 3 del TUF)
               o dall’Autorità europea dei mercati finanziari – ESMA.
                  Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-
               deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, co. 4
               del TUF.
                  In sintesi, l’art. 135-novies del TUF permette al soggetto cui spetta il diritto di
               voto di indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà
               di indicare uno o più sostituti. In deroga a tale previsione, colui al quale spetta il
               diritto di voto può delegare un  rappresentante diverso per ciascuno dei conti,
               destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia
               stata effettuata l’opportuna comunicazione prevista ex lege.
                  Il  quarto  comma  dell’art.  135-undecies del  TUF  prevede  che  il  soggetto
               designato come rappresentante sia tenuto a comunicare eventuali interessi che per
               conto proprio  o di  terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del
               giorno;  mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni  di voto
               ricevute fino all'inizio  dello  scrutinio,  salva la  possibilità di  comunicare tali
               informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo
               dovere di riservatezza.
                  Ai sensi del secondo comma del nuovo art.  135-undecies.1 del TUF, nella
               fattispecie prevista dal  primo  comma,  non  è  consentita  la  presentazione di
               proposte di deliberazione in assemblea.
                  Fermo restando quanto previsto in tema di integrazione dell’ordine del giorno
               (dall’art. 126-bis, co. 1, primo periodo del TUF, ai sensi del quale i soci che, anche
               congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
               chiedere, entro specifici termini di legge, l'integrazione dell’elenco delle materie da
               trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
               giorno), coloro  che  hanno  diritto al  voto possono presentare individualmente
               proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno, ovvero proposte la cui
               presentazione è  altrimenti consentita dalla  legge, entro il  quindicesimo giorno
               precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea. Le proposte di
               delibera sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della società entro i
               due giorni successivi alla scadenza del termine.
                  La  legittimazione alla  presentazione individuale di  proposte di  delibera è
               subordinata alla  ricezione da  parte della società della comunicazione prevista
               dall’art.  83-sexies  del  TUF  (ovvero  della  comunicazione  che  attesta  la
               legittimazione  all’intervento in  assemblea e  all’esercizio  del  diritto  di  voto,
               effettuata dall'intermediario, in  conformità alle  proprie  scritture contabili,  in
               favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto).




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