Page 15 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               regole, ma lo farà con riferimento a tutte le società e non più soltanto per le società
               facenti ricorso al mercato del capitale di rischio.
                  D) L’ultimo comma dell’art. 4 abroga l’art. 111-bis del regio decreto 30 marzo
               1942, n. 318. L’articolo da abrogare contiene al primo comma riferimenti indiretti
               all’art. 116 del d.lgs. 58/1998 che, come si è visto, è destinato anch’esso ad essere
               abrogato,  nonché  al  secondo comma dell’art.  2409-bis c.c.  Si  ricorda  che  il
               secondo comma dell’art. 2409-bis c.c. era stato richiamato dal nuovo art. 2325-ter
               c.c. a proposito della revisione dei conti. Il secondo comma dell’art. 111-bis del
               regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 interessa i valori mobiliari e gli strumenti del
               mercato monetario ai fini  del conferimento di  beni in  natura o  crediti senza
               relazioni di stima.


               3. La modifica della disciplina dello svolgimento delle assemblee delle società
                  per azioni quotate con la presenza del rappresentante designato: il nuovo
                  art. 135-undecies.1 del TUF

                  3.1. Premessa

                  Fatto  salvo  l’art.  135-undecies  del  TUF  che  disciplina  la  nomina  del
               rappresentante designato, l’art. 11 della legge capitali inserisce l’art. 135-undecies.1
               introducendo la disciplina dell’intervento in assemblea di detto rappresentante.
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                  L’art. 11 della legge capitali  consente, ove sia contemplato nello statuto, che
               le  assemblee  delle  società  quotate  si  svolgano  esclusivamente  tramite  il
               rappresentante  designato  dalla  società.  In  tale  ipotesi,  non  è  consentita  la




                  9   L’art.  11  della  legge capitali  recita  “1.  Lo  statuto  può  prevedere  che  l'intervento  in  assemblea  e
               l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente  tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi
               dell'art. 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite  anche deleghe o sub-deleghe  ai sensi
               dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies, co. 4.
                  2. Non è  consentita  la presentazione  di proposte  di deliberazione  in  assemblea.  Fermo  restando quanto
               previsto  dall'art.  126-bis,  co.  1,  primo  periodo,  coloro  che  hanno  diritto  al  voto  possono  presentare
               individualmente  proposte di delibera  sulle materie all'ordine del giorno  ovvero proposte la cui presentazione  è
               altrimenti  consentita  dalla  legge  entro  il  quindicesimo  giorno  precedente  la  data  della  prima  o  unica
               convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della
               società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione  alla presentazione individuale
               di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione  prevista dall'art.
               83-sexies.
                  3. Il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società
               fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
                  4.  Il  co.  1  si  applica  anche  alle  società  ammesse  alla  negoziazione  su  un  sistema  multilaterale  di
               negoziazione».
                  2. Il termine  di cui all'art. 106, co. 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
               dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti,  è differito  al 31
               dicembre 2024”.

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