Page 14 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE




                  Nello specifico il secondo comma dell’art. 4 abroga l’art. 19-bis, co. 1, lett. a)
               del d.lgs. n. 39/2010. Di conseguenza, le società emittenti strumenti finanziari,
               che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in
               maniera rilevante, non rientreranno più tra gli enti sottoposti a regime intermedio
               (d’ora in avanti, ESRI). Si ricorda, in proposito, che si definiscono ESRI quegli
               enti che, sebbene espunti dal novero degli enti di interesse pubblico (e dunque non
               sottoposti alla  disciplina  specifica  contenuta nel  regolamento  n.  537/2014),
               tuttavia  per  esigenze  di  vigilanza  rimangono  assoggettati  ad  obblighi
               maggiormente stringenti rispetto a  quelli previsti per la generalità dei revisori
               legali. L’effetto forse più importante dell’esclusione dalla categoria degli ESRI
               sarà che la revisione legale dei bilanci delle società emittenti strumenti finanziari
               le quali, sebbene non quotate su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico
               in maniera rilevante, potrà essere esercitata dal collegio sindacale, cosa che prima
               non era consentita.
                  B) La lettera b) del terzo comma dell’art. 4 modifica il primo comma dell’art.
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               2341 ter c.c. .
                  L’ultimo articolo  citato, com’è  noto,  si  occupa  della  pubblicità dei  patti
               parasociali. Per mezzo della novella in questione, si stabilisce che nelle società
               con azioni negoziate negli MTF, i patti parasociali devono essere comunicati alla
               società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere
               trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro
               delle imprese. Prima della legge capitali, tali disposizioni relative alla pubblicità
               dei patti parasociali invece si applicavano esclusivamente alle società che fanno
               ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la disciplina resta quindi
               inalterata- mentre le società che operano con MTF non erano menzionate.
                  C) La lettera c) del terzo comma dell’art. 4 in commento, innovando il primo
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               ed il terzo comma dell’art. 2391 bis c.c. , modifica il campo di applicazione della
               norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno
               ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni
               quotate in mercati regolamentati, a adottare regole che assicurano la trasparenza
               e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li
               rendono noti nella relazione sulla gestione.
                  Inoltre,  la  Consob  continuerà  ad  individuare  regole  procedurali  e  di
               trasparenza  proporzionate  rispetto  alla  rilevanza  e  alle  caratteristiche  delle
               operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché
               i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle già menzionate


                  7   L’art.  4,  co.  3,  lett. b)  della legge capitali  recita  testualmente: “b)  all'articolo 2341-ter, primo
               comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di  rischio» sono inserite le seguenti: «o conazioni negoziate in
               sistemi multilaterali di negoziazione»”.
                  8  L’art. 4, co. 3, lett. c) della legge capitali recita testualmente: “c) all'articolo 2391-bis: 1) al primo
               comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite  dalle seguenti: «con azioni
               quotate in mercati regolamentati»; 2) al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale
               di rischio» sono soppresse”.

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