Page 22 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
P. 22

CIRO G. CORVESE





               4. Le nuove regole in tema di presentazione delle liste da parte del consiglio di
                  amministrazione nelle società per azioni quotate

                  4.1. Premessa

                  L’art. 12 della legge capitali intende disciplinare la presentazione delle liste da
               parte del consiglio  di amministrazione delle società quotate in  occasione del
               rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il
               consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per
               l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra
               le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari  al numero dei
               componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio,
               il  numero  dei  consiglieri  spettanti in  base  ai  risultati  ottenuti dalla  lista dei
               consiglieri uscenti.
                  La applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dalla prima assemblea
               convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.
                  A tale scopo, fatto salvo il disposto dell’art. 147-ter del TUF l’art. 12 della legge
                                                     14
               capitali inserisce l’art. 147-ter.1 nel TUF .

                  14  L’art. 12 citato nel testo prevede che “Dopo l'art. 147-ter del TUF, è inserito il seguente:
                  «Art. 147-ter.1 (Lista del consiglio di amministrazione).
                  1. Fermo quanto  previsto all'art. 147-ter, commi  1-ter,  3 e 4, lo statuto  può prevedere che  il consiglio  di
               amministrazione  uscente  possa presentare  una lista di candidati per l'elezione  dei componenti  dell'organo di
               amministrazione.
                  In tale caso:
                  a) il consiglio di amministrazione uscente  delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei
               due terzi dei suoi componenti;
                  b) la lista contiene  un numero  di candidati pari al numero  dei componenti  da eleggere  maggiorato di un
               terzo.
                  2. La lista di cui al co. 1 è depositata e resa pubblica  con le modalità previste dall'art. 147-ter, co. 1-bis,
               entro  il  quarantesimo  giorno  precedente  la  data dell'assemblea  convocata  per  deliberare  sulla nomina  dei
               componenti  del consiglio di amministrazione.
                  3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:
                  a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente  risulta quella che ha ottenuto  il maggior numero di
               voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati,
               il numero dei consiglieri  spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:
                  1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
                  2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto  dal più alto al più
               basso;
                  3) risultano eletti  i candidati che abbiano ottenuto  i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
                  4) in  caso di parità tra candidati si procede  in  base all'ordine progressivo  con  il quale  i medesimi  sono
               elencati nella lista;
                  b) se la lista del consiglio di amministrazione  uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di
               voti  in assemblea, i componenti  del nuovo consiglio  di amministrazione di competenza delle  minoranze sono
               tratti dalle altre liste secondo le seguenti  modalità:
                  1) qualora il totale  dei voti raccolti  dalle altre liste, in numero  non superiore  a due in ordine di consensi
               raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla
               ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea

                                                    20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27