Page 26 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE





                  -  mediante la  lista  del  consiglio,  essendo  attualmente peraltro  esclusa  la
               possibilità  di  una  votazione  sui  singoli  nominativi,  potrebbero  perpetuarsi
               posizioni di potere in capo a manager che già da  tempo ricoprono il proprio
               incarico;
                  - la raccolta di consensi da parte degli azionisti rispetto alla lista del consiglio
               potrebbe essere evidentemente alterata dall’esistenza o dal rafforzamento delle
               relazioni commerciali esistenti tra l’emittente e taluni soci significativi, ancorché
               con possessi azionari  inidonei a includerli tra le parti correlate, con l’evidente
               rischio di un vero e proprio mercato del voto.
                  Salva  la  possibilità che  lo  statuto riservi  alle  minoranze  una  più  ampia
               rappresentanza  nel  board,  almeno  uno  dei  componenti  del  consiglio  di
               amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior
               numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i
               soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
                  Tale  riforma  ha  inteso  accrescere il  monitoraggio  delle  minoranze  nella
               gestione delle società e mitigare i problemi di agenzia tra azionisti di maggioranza
               e minoranza, consentendo a questi ultimi di nominare almeno un amministratore
               di propria scelta. Rammenta l’autorità che alcuni emittenti quotati hanno previsto
               nel proprio statuto la possibilità che anche il consiglio di amministrazione presenti
               una lista di candidati per il rinnovo del consiglio medesimo, sebbene tale facoltà
               non  sia  contemplata nel  TUF.  L’autorità  rammenta  come,  al  momento di
               redazione  del  richiamo  di  attenzione,  non  vi  erano  specifiche  pronunce
               giurisprudenziali  sull’ammissibilità di  tale facoltà ai  sensi dell’art.  147-ter del
               TUF,  mentre la  Corte di  Cassazione nel  2007 ha  dichiarato  illegittima, con
               riguardo all’art. 148 del TUF che disciplina la nomina del collegio sindacale, una
               clausola  statutaria  che  consentiva  al  consiglio  di  amministrazione  la
               presentazione di una lista di candidati sindaci; ciò in considerazione del pericolo
               che  la  lista  del  consiglio  possa  pregiudicare  la  nomina  di  candidati  della
               minoranza,  oltre  che  per  “l’anomalia”  di  un  organo  controllante  nominato
               dall’organo soggetto al suo controllo.
                  Si ricorda inoltre che la dottrina ritiene la clausola statutaria che consente la
               presentazione  di  una  lista  di  amministratori  da  parte  del  consiglio  di
               amministrazione ammissibile anche nelle società quotate, in quanto espressione
               dell’autonomia statutaria e purché la presentazione di tale lista non pregiudichi la
               nomina di componenti espressi dai soci di minoranza.
                  Il  Codice  di  Corporate  Governance  adottato  nel  2020,  con  riferimento
               all’eventuale presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di
               amministrazione da parte dell’organo di amministrazione prevede che la stessa
               sia  “da  attuarsi  secondo modalità  che  ne  assicurino  una  formazione e  una
               presentazione trasparente”, e che il consiglio di amministrazione sia coadiuvato
               dal comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti.





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