Page 29 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





               in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito
               in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di
               amministrazione  e  abbia  come  presidente  un  amministratore  indipendente
               individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del
               consiglio di amministrazione uscente. i affida alla Consob il compito (art. 12, co.
               2) di individuare, con regolamento, le relative disposizioni attuative, entro trenta
               giorni  dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento in  esame.  Il  terzo  comma
               dell’articolo in esame dispone che gli emittenti provvedano all'adeguamento degli
               statuti in  maniera da consentire la applicazione delle disposizioni in esame a
               decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio
               2025.


               5. Disposizioni in materia di voto e di esercizio del diritto ad esso connesso

                  5.1. Premessa: le norme modificate

                  Gli articoli 13 e 14 della legge capitali vanno ad incidere sulla disciplina del
               diritto di voto e nello specifico, mentre il primo articolo modifica la disciplina del
               voto plurimo limitatamente all’art. 2351, co. 4, ultimo periodo, c.c., il secondo
               riscrive la norma che regola il voto maggiorato come disciplinato dall’art. 127-
                                 18
               quinquies del TUF .

                  5.2. Novità in tema di voto plurimo

                  L’art. 13 della legge capitali introduce una modifica all’art. 2351, co. 4, ultimo
               periodo c.c. incrementando da tre a  dieci del numero di voti che può essere
               assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.
                  Ai sensi del citato art. 2351 c.c., salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo
               statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di
               voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi
               di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non
               può complessivamente superare la metà del capitale sociale .
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                  18  Come rilevato da ASSONIME,  Circolare n. 6 del 13 marzo 2024, Legge 5 marzo 2024, n. 21: interventi
               a sostegno  della competitività  del mercato dei capitali, 94, nt. 183, “In un primo momento,  il disegno di legge
               aveva previsto solamente una modifica alla disciplina del voto plurimo per rafforzare l’effetto di moltiplicazione
               del voto. La norma sul voto maggiorato rafforzato è stata inserita nel corso dell’esame al Senato per rispondere
               all’esigenza,  di  fornire  anche  alle  società  già  quotate  la  possibilità  di  fruire  di  un  quadro  normativo  più
               competitivo”.  V.,  altresì  ASSONIME,  Osservazioni  in  tema  di  meccanismi  di rafforzamento  del controllo:
               azioni   a   voto   plurimo   e   azioni   a   voto   maggiorato,   consultabile   al   link:
               https://www.assogestioni.it/sites/default/files/docs/assogestioni_positionpaper_votomultiplo_gi
               ugno2023.pdf.
                  19  In  argomento v. RIMINI,  Voto  maggiorato,  voto  plurimo,  in  Trattato delle  società,  diretto da V.
               Donativi, Tomo IV,  262,  Milano, 2022;  LAMANDINI,  Voto  plurimo,  tutela  delle  minoranze  e  offerte

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