Page 28 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE





               consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede
               sociale,  sul  sito  Internet e  con  le  altre  modalità  previste dalla  Consob con
               regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
                  Il  terzo  comma  individua  la  disciplina  applicabile  nel  caso  in  cui  gli
               amministratori uscenti presentino la già menzionata lista.
                  In particolare, in tale ipotesi:
                  a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che
               ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al
               numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei
               consiglieri spettanti - secondo quanto precisato alla lettera b) - con le seguenti
               modalità: 1. l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni
               singolo candidato; 2. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da
               ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso; risulteranno eletti i candidati
               che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare; 4. in
               caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i
               medesimi sono elencati nella lista;
                  b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella
               che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo
               consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle
               altre liste secondo le seguenti modalità:
                  1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a
               due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale
               dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio
               di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e
               comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei
               componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione
               sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi
               candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla già commentata
               lettera a);
                  2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non
               superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei
               voti  espressi,  i  componenti  del  nuovo  consiglio  di  amministrazione  di
               competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti
               dalle  liste  di  minoranza  che  hanno  conseguito una  percentuale di  voti non
               inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai
               sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di
               voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti
               dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;
                  c)  ove  la  lista  del  consiglio  di  amministrazione  uscente  risulti  l'unica
               ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
                  Ai sensi del quarto comma, qualora la lista del consiglio di amministrazione
               uscente  abbia  concorso,  in  conformità  al  presente  art.,  al  riparto  degli
               amministratori eletti, risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti



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