Page 27 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS - Novità normative                       ISSN 1974-9805





                  4.2. L’introduzione dell’art. 147-ter.1del TUF

                  In particolare, il primo comma del nuovo art. 147-ter.1 del TUF dispone che
               lo statuto societario possa prevedere che il consiglio di amministrazione uscente
               possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo
               di amministrazione.
                  In tale caso:
                  ▪ il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della
               lista, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
                  ▪ la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da
               eleggere, maggiorato di un terzo.
                  Viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 147-ter, ai commi 3 e 4 del TUF, ai
               sensi dei quali almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è
               espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e
               non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno
               presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
                  Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso
               dalla  lista di  minoranza  deve essere in  possesso dei  requisiti  di  onorabilità,
               professionalità e indipendenza determinati ex lege. In aggiunta, almeno uno dei
               componenti del  consiglio  di  amministrazione, ovvero  due  se  il  consiglio  di
               amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i
               requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge nonché, se lo statuto lo prevede, gli
               ulteriori  requisiti  previsti da  codici  di  comportamento redatti  da  società  di
               gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
                  Tale previsione non si applica al consiglio di amministrazione delle società
               organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto
               dell'art. 2409-septiesdecies, co. 2, c.c. (per cui almeno un terzo dei componenti del
               consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza
               stabiliti per i sindaci, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da
               codici di  comportamento redatti da  associazioni di  categoria o  da  società di
               gestione di mercati regolamentati).
                  L'amministratore indipendente che,  successivamente alla  nomina,  perda  i
               requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di
               amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
                  Ai sensi del successivo comma, la lista è depositata e resa pubblica con le
               modalità  previste  dall'art.  147-ter,  co.  1-bis,  entro  il  quarantesimo  giorno
               precedente la  data  dell'assemblea convocata per  deliberare  sulla  nomina  dei
               componenti del consiglio di amministrazione.
                  Ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni,  le  liste  sono  depositate  presso
               l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto
               degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti
               indicati  dalla  società,  entro  il  venticinquesimo  giorno  precedente  la  data
               dell'assemblea  convocata  per  deliberare  sulla  nomina  dei  componenti  del


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