Page 10 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE




                  Nell’art. 2325-ter, co. 5, c.c. si precisa che le disposizioni precedenti non si
               applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli
               strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. La nuova
               norma troverà applicazione per le banche non solo per l’emissione di azioni ma
               anche per le obbligazioni che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni (ad
               esempio le obbligazioni convertibili in azioni),
                  Il sesto comma dell’art. 2325-ter c.c. prevede che saranno considerati diffusi
               dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono
               verificate  le  condizioni  previste  dall’articolo  stesso,  fino  alla  chiusura
               dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
                  Infine, qualora la revisione legale dei conti fosse esercitata dal collegio sindacale –
               ipotesi prevista dall’art. 2409-bis, co. 2, c.c., richiamato dallo stesso art. 2325-ter c.c.
               – detto organo informerà la Consob nell’eventualità di fatti censurabili rilevati nello
               svolgimento della revisione (come prescrive l’art. 155, co. 2 del TUF).

                  2.3. Le molteplici modifiche introdotte dall’art. 4, co. 1 della legge capitali

                  Sebbene la  norma più importante dell’art. 4 della  legge capitali sia  quella
               contenuta nel primo comma, lett. a) che ha abrogato l’art. 116 del TUF, il comma
               citato  contiene anche tante altre modifiche che in larga parte discendono proprio
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               dalla novellata definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico.



                  5  L’art.  4, co.1  della legge capitali  recita:  “1. Al testo  unico  di cui al decreto  legislativo  24 febbraio
               1998,n. 58,  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  a)  all'articolo  83-sexies,  comma  3,  le  parole:  «Con
               riferimento  alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante  il termine  non può
               essere superiore a due giorni non festivi.» sono soppresse; b) all'articolo 102, comma 4, le parole: «o diffusi tra il
               pubblico  ai  sensi  dell'articolo  116» sono  sostituite  dalle  seguenti:  “o  negoziati  in  sistemi  multilaterali  di
               negoziazione»; c) all'articolo 114-bis: 1) al comma 1, alinea, le parole: «I piani di compensi» sono sostituite dalle
               seguenti: «Negli emittenti  quotati, i piani ricompensi»; 2) il comma 2 è abrogato; d) l'articolo 116 è abrogato; e)
               all'articolo 118, il comma 2 è abrogato; f) all'articolo 148-bis: 1) al comma 1, le parole: «, nonché' delle società
               emittenti  strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
               2) al comma 2, le parole: «, nonché delle società emittenti  strumenti finanziari diffusi fra il pubblico  in misura
               rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; g) all'articolo 165-ter: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
               «1. Sono  soggette  alle  disposizioni contenute  nella  presente  sezione  le  società  italiane  con  azioni  quotate  in
               mercati  regolamentati,  di  cui  all'articolo  119, le  quali  controllino  società  aventi  sede  legale  in  Stati  i  cui
               ordinamenti  non garantiscono la trasparenza della costituzione,  della situazione  patrimoniale e finanziaria e
               della gestione  delle società, nonché' le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati  le quali siano
               collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate»; 2) al comma 6, le parole: «e alle società italiane
               emittenti  strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116» sono soppresse;
               h) all'articolo 165-quater, comma 1, le parole: «e le società italiane emittenti  strumenti  finanziari diffusi fra il
               pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; i) all'articolo 165-quinquies, comma 1,
               le parole: «e delle società' italiane emittenti  strumenti  finanziari diffusi fra il pubblico  in misura rilevante,  ai
               sensi dell'articolo  116,» sono  soppresse; l) all'articolo 165-sexies, comma  1, le  parole: «e delle società  italiane
               emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il  pubblico  in  misura  rilevante,  ai  sensi  dell'articolo  116,»  sono
               soppresse;  m)  all'articolo 191-ter,  comma  6, le  parole:  «o  diffusi  tra  il  pubblico  in  maniera  rilevante»  sono
               soppresse; n) all'articolo 193, comma 1, le parole: «116, comma 1-bis,» sono soppresse”.

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