Page 47 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
che la stessa aveva precedentemente concordato col defunto (come lo smartphone
o un certo indirizzo e-mail, considerato che il predetto avrebbe potuto attribuirne
la titolarità ad altri) e sulla scorta del semplice fatto ch’egli possa comprovare il
proprio titolo successorio, ad esempio producendo l’accettazione di eredità o
anche la sola dichiarazione di successione (purché, in tal caso, essa contenga
anche la richiesta di procedere alla volturazione delle intestazioni catastali degli
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immobili del de cuius, che la giurisprudenza ha ritenuto essere atto di
accettazione tacita ex art. 476 c.c.) – il tutto accompagnato, ove occorra, da
documentazione sufficiente ad appurare l’esistenza della chiamata ereditaria nei
confronti di chi si professa erede – o l’estratto del testamento da cui risulta il legato
in favore del legatario (non necessitando, in tal caso, anche un’accettazione
espressa, acquistandosi il legato ipso iure all’apertura della successione, ai sensi
dell’art. 649 c.c., nonostante la stessa, ove presente, rendendo irrinunciabile
l’acquisto, permetterebbe di raggiungere uno stato di certezza ancora maggiore
circa la sorte del rapporto contrattuale), salvo, ovviamente, il necessario
coordinamento con l’eventuale soggetto cui il de cuius abbia attribuito la titolarità
del contenuto delle sue pagine personali separatamente da quella del rapporto
contrattuale in virtù del quale le stesse potevano essere utilizzate.
È evidente, però, che la significativa e repentina evoluzione che le tecnologie
digitali hanno conosciuto negli ultimi anni e continuano a conoscere rendono
oggi quanto mai urgente un intervento legislativo volto, se non a dettare una
disciplina puntuale, quanto meno a tracciare dei paradigmi di riferimento, che
reggano all’urto della capacità delle predette tecnologie di trasformarsi e mutare
la vita e le abitudini di ciascuno di noi, così da assicurare tutela non solo all’utente
che si trovi a contrarre con i colossi mondiali di Internet ma anche, e forse
soprattutto, a coloro che, dopo la sua morte, si fanno erga omnes continuatori della
sua persona, acquistandone i diritti ed assumendone gli obblighi, e che, a fronte
di una disciplina tanto scarna, se non addirittura inesistente, rischiano di cadere
in una rete fatta di condizioni generali di contratto, dubbi sulla legge applicabile,
ostruzionismi pressoché insuperabili da parte di società che, seppur sembrassero
particolarmente amichevoli quando fornivano “gratuitamente” i loro servizi a
chiunque volesse, permettendogli di fare cose prima impensabili , si dimostrano
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invece scogli assai difficili da superare quando sia loro richiesto, seppur in virtù
di interessi della cui meritevolezza nessuno dubiterebbe, di derogare a quelle
99 Per tutte, da ultimo, Cass. civ., 30 aprile 2021, n. 11478: «L’accettazione tacita di eredità può
essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo
natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e
civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento
dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente
materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi».
100 Si pensi, per es., alla possibilità, con un normalissimo account Whatsapp, di effettuare una
videochiamata con un parente che vive dall’altra parte del pianeta e scambiarsi con lui, in tempo
reale, foto, video e messaggi di testo senza apparentemente affrontare nessun costo se non quello
necessario per la connessione alla rete.
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