Page 47 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
P. 47

IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               che la stessa aveva precedentemente concordato col defunto (come lo smartphone
               o un certo indirizzo e-mail, considerato che il predetto avrebbe potuto attribuirne
               la titolarità ad altri) e sulla scorta del semplice fatto ch’egli possa comprovare il
               proprio  titolo  successorio,  ad  esempio  producendo  l’accettazione  di  eredità  o
               anche la sola dichiarazione di successione (purché, in tal caso, essa contenga
               anche la richiesta di procedere alla volturazione delle intestazioni catastali degli
                                                             99
               immobili  del  de  cuius,  che  la  giurisprudenza   ha  ritenuto  essere  atto  di
               accettazione  tacita  ex  art.  476  c.c.)  –  il  tutto  accompagnato,  ove  occorra,  da
               documentazione sufficiente ad appurare l’esistenza della chiamata ereditaria nei
               confronti di chi si professa erede – o l’estratto del testamento da cui risulta il legato
               in  favore  del  legatario  (non  necessitando,  in  tal  caso,  anche  un’accettazione
               espressa, acquistandosi il legato ipso iure all’apertura della successione, ai sensi
               dell’art.  649  c.c.,  nonostante  la  stessa,  ove  presente,  rendendo  irrinunciabile
               l’acquisto, permetterebbe di raggiungere uno stato di certezza ancora maggiore
               circa  la  sorte  del  rapporto  contrattuale),  salvo,  ovviamente,  il  necessario
               coordinamento con l’eventuale soggetto cui il de cuius abbia attribuito la titolarità
               del contenuto delle sue pagine personali separatamente da quella del rapporto
               contrattuale in virtù del quale le stesse potevano essere utilizzate.
                  È evidente, però, che la significativa e repentina evoluzione che le tecnologie
               digitali hanno conosciuto negli ultimi anni e continuano a conoscere rendono
               oggi quanto mai urgente un intervento legislativo volto, se non a dettare una
               disciplina puntuale, quanto meno a tracciare dei paradigmi di riferimento, che
               reggano all’urto della capacità delle predette tecnologie di trasformarsi e mutare
               la vita e le abitudini di ciascuno di noi, così da assicurare tutela non solo all’utente
               che  si  trovi  a  contrarre  con  i  colossi  mondiali  di  Internet  ma  anche,  e  forse
               soprattutto, a coloro che, dopo la sua morte, si fanno erga omnes continuatori della
               sua persona, acquistandone i diritti ed assumendone gli obblighi, e che, a fronte
               di una disciplina tanto scarna, se non addirittura inesistente, rischiano di cadere
               in una rete fatta di condizioni generali di contratto, dubbi sulla legge applicabile,
               ostruzionismi pressoché insuperabili da parte di società che, seppur sembrassero
               particolarmente amichevoli quando fornivano “gratuitamente” i loro servizi a
               chiunque volesse, permettendogli di fare cose prima impensabili , si dimostrano
                                                                          100
               invece scogli assai difficili da superare quando sia loro richiesto, seppur in virtù
               di  interessi  della  cui  meritevolezza  nessuno  dubiterebbe,  di  derogare  a  quelle

                  99  Per tutte, da ultimo, Cass. civ., 30 aprile 2021, n. 11478: «L’accettazione tacita di eredità può
               essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo
               natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e
               civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento
               dell’imposta,  ma  anche  dal  punto  di  vista  civile,  per  l’accertamento,  legale  o  semplicemente
               materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi».
                  100  Si pensi, per es., alla possibilità, con un normalissimo account Whatsapp, di effettuare una
               videochiamata con un parente che vive dall’altra parte del pianeta e scambiarsi con lui, in tempo
               reale, foto, video e messaggi di testo senza apparentemente affrontare nessun costo se non quello
               necessario per la connessione alla rete.

                                                   107
   42   43   44   45   46   47   48   49