Page 45 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
ristorante interno alla struttura contiene sostanze altamente cancerogene, ecc.). È
allora, oltre che da ritenere ammissibile, altamente opportuno ed auspicabile che la
società debitrice non si limiti a permettere la fruizione del servizio sulla base della
sola comunicazione delle credenziali di accesso ma prenda ulteriori accorgimenti
al fine di garantire la sicurezza dei suoi clienti.
Questa circostanza non può, a mio avviso, che militare nel senso di riconoscere
all’account la natura di mero contrassegno di legittimazione, che non permette a chi
ne sia in possesso di pretendere sempre e comunque l’adempimento della prestazione
da parte del debitore, quanto meno laddove questi gli richieda di comprovare di essere
effettivamente lui la controparte contrattuale ed egli non sia in grado di farlo.
La seconda dipende dalla circostanza in base alla quale la dottrina ritiene di
poter distinguere i contrassegni dai titoli di legittimazione, e cioè la rilevanza della
persona del creditore nell’ambito del rapporto. Rilevanza che, si badi bene, non è
quella che ricorre in un contratto fiduciario, ragion per cui non è possibile
desumere dalla natura dell’account in senso stretto la ricorrenza dell’intuitus
personae nell’ambito del rapporto che lega l’utente alla piattaforma; la rilevanza
cui mi riferisco, infatti, consiste nel fatto che l’utente-creditore potrebbe essere
individuato dalla piattaforma anche a prescindere dalla presentazione delle
credenziali, mediante metodi alternativi. Questa situazione, dopotutto, ricorre
ogniqualvolta l’utente abbia dimenticato o smarrito le credenziali di accesso ed
avvii la procedura per il loro ripristino: in tale evenienza il sistema elaborato dalla
piattaforma – almeno secondo l’id quod plerumque accidit – invierà al richiedente
un’e-mail all’indirizzo dallo stesso comunicato in fase di sottoscrizione del
contratto, al quale si può quindi essere ragionevolmente sicuri ch’egli sia l’unico
ad avere accesso, oppure un codice numerico o alfanumerico ad un numero di
telefono associato ad un qualche dispositivo (uno smartphone, un tablet, ecc.)
precedentemente “registrato” e “confermato” dall’utente come “indirizzo” al
quale ricevere le istruzioni per il recupero delle credenziali di accesso in caso di
smarrimento, furto, ecc. Tutte queste, a ben vedere, rappresentano delle modalità
che la società gestrice della piattaforma ha per individuare il suo creditore
indipendentemente dal possesso delle credenziali a suo tempo concordate; da
questa possibilità si evince che la natura giuridica da riconoscere all’account in
senso stretto, come già detto, è quella di contrassegno di legittimazione, essendo
per la debitrice possibile accertarsi di chi sia la persona del creditore anche con
metodi alternativi all’esibizione del documento di legittimazione emesso in
97
riferimento al rapporto che li lega .
97 Evenienza, questa, che invece non ricorre nel già proposto esempio del biglietto del cinema.
Se Tizio, il giorno “X”, si reca al botteghino ed acquista un biglietto per la proiezione di un certo
film il giorno “X + 5”, quand’egli si presenterà per richiedere l’adempimento della prestazione sarà
pressoché impossibile per il gestore del cinematografo accertarsi che sia effettivamente lui il
creditore nei confronti del quale adempiere laddove lo stesso non sia in possesso del documento di
legittimazione (i.e., del biglietto) che gli era stato a tal fine rilasciato al momento in cui aveva
sottoscritto il contratto (e cioè, seppur atecnicamente, aveva acquistato il biglietto), non avendo il
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