Page 45 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               ristorante interno alla struttura contiene sostanze altamente cancerogene, ecc.). È
               allora, oltre che da ritenere ammissibile, altamente opportuno ed auspicabile che la
               società debitrice non si limiti a permettere la fruizione del servizio sulla base della
               sola comunicazione delle credenziali di accesso ma prenda ulteriori accorgimenti
               al fine di garantire la sicurezza dei suoi clienti.
                  Questa circostanza non può, a mio avviso, che militare nel senso di riconoscere
               all’account la natura di mero contrassegno di legittimazione, che non permette a chi
               ne sia in possesso di pretendere sempre e comunque l’adempimento della prestazione
               da parte del debitore, quanto meno laddove questi gli richieda di comprovare di essere
               effettivamente lui la controparte contrattuale ed egli non sia in grado di farlo.
                  La seconda dipende dalla circostanza in base alla quale la dottrina ritiene di
               poter distinguere i contrassegni dai titoli di legittimazione, e cioè la rilevanza della
               persona del creditore nell’ambito del rapporto. Rilevanza che, si badi bene, non è
               quella  che  ricorre  in  un  contratto  fiduciario,  ragion  per  cui  non  è  possibile
               desumere  dalla  natura  dell’account  in  senso  stretto  la  ricorrenza  dell’intuitus
               personae nell’ambito del rapporto che lega l’utente alla piattaforma; la rilevanza
               cui mi riferisco, infatti, consiste nel fatto che l’utente-creditore potrebbe essere
               individuato  dalla  piattaforma  anche  a  prescindere  dalla  presentazione  delle
               credenziali, mediante metodi alternativi. Questa situazione, dopotutto, ricorre
               ogniqualvolta l’utente abbia dimenticato o smarrito le credenziali di accesso ed
               avvii la procedura per il loro ripristino: in tale evenienza il sistema elaborato dalla
               piattaforma – almeno secondo l’id quod plerumque accidit – invierà al richiedente
               un’e-mail  all’indirizzo  dallo  stesso  comunicato  in  fase  di  sottoscrizione  del
               contratto, al quale si può quindi essere ragionevolmente sicuri ch’egli sia l’unico
               ad avere accesso, oppure un codice numerico o alfanumerico ad un numero di
               telefono  associato  ad  un  qualche  dispositivo  (uno  smartphone,  un  tablet,  ecc.)
               precedentemente  “registrato”  e  “confermato”  dall’utente  come  “indirizzo”  al
               quale ricevere le istruzioni per il recupero delle credenziali di accesso in caso di
               smarrimento, furto, ecc. Tutte queste, a ben vedere, rappresentano delle modalità
               che  la  società  gestrice  della  piattaforma  ha  per  individuare  il  suo  creditore
               indipendentemente  dal  possesso  delle  credenziali a  suo  tempo  concordate;  da
               questa possibilità si evince che la natura giuridica da riconoscere all’account in
               senso stretto, come già detto, è quella di contrassegno di legittimazione, essendo
               per la debitrice possibile accertarsi di chi sia la persona del creditore anche con
               metodi  alternativi  all’esibizione  del  documento  di  legittimazione  emesso  in
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               riferimento al rapporto che li lega .

                  97  Evenienza, questa, che invece non ricorre nel già proposto esempio del biglietto del cinema.
               Se Tizio, il giorno “X”, si reca al botteghino ed acquista un biglietto per la proiezione di un certo
               film il giorno “X + 5”, quand’egli si presenterà per richiedere l’adempimento della prestazione sarà
               pressoché  impossibile  per  il  gestore  del  cinematografo  accertarsi  che  sia  effettivamente  lui  il
               creditore nei confronti del quale adempiere laddove lo stesso non sia in possesso del documento di
               legittimazione  (i.e.,  del  biglietto)  che  gli  era  stato  a  tal fine  rilasciato  al  momento  in  cui  aveva
               sottoscritto il contratto (e cioè, seppur atecnicamente, aveva acquistato il biglietto), non avendo il

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