Page 42 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





                  Ecco, allora, che anche rispetto ai servizi di posta elettronica il problema della
               digitalizzazione  può  essere  superato  senza  particolari  problemi,  purché,  come
               non ho mancato di precisare, l’approccio alla questione si basi su un  metodo
               logico-deduttivo  che  conduca  all’applicazione  della  legge  positiva  e  non  su
               principi fin troppo astratti, di origine incerta e forse figli delle difficoltà che la
               multiforme realtà del mondo virtuale pone a chi tenti di ricondurne tutti gli aspetti
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               a quello del diritto .

                  6.4. (segue) La successione nell’account in senso stretto

                  Considerati i risultati interpretativi cui siamo giunti nei precedenti paragrafi,
               molto più “semplice” si profila la soluzione alla questione se sia possibile una
               successione nell’account stricto sensu inteso, cioè nelle credenziali necessarie per


               postale presso l’ufficio postale “X”: tutti coloro che gli spediscono una lettera, previamente avvisati
               da Tizio, lo faranno a quella cassetta postale. Quid iuris ove Tizio disdica il contratto o deceda? Nel
               primo caso quella cassetta postale potrà benissimo essere attribuita a Caio, soggetto completamente
               estraneo rispetto a Tizio, senza che la società che offriva il servizio sia in alcun modo tenuta ad
               avvisare i terzi che adesso quella cassetta non è più di Tizio ma di Caio; nel secondo caso non è di
               certo immaginabile che la corrispondenza presente all’interno di quella cassetta postale non sia più
               recuperabile dagli eredi di Tizio (ai sensi, tra l’altro, del già  citato art. 35, c. 1, lett. c), d.P.R.
               655/1982). Perché la cosa dovrebbe essere diversa per la sola circostanza che, nel caso di posta
               elettronica, le lettere sono dematerializzate?
                  93  La conclusione cui si è qui giunti, già proposta dalla dottrina tedesca (HERZOG, Der digitale
               Nachlass — ein bisher kaum gesehenes und häufig missverstandenes Problem, in NJW, 2013, 3749), viene
               criticata da RESTA, La morte digitale, cit., 912, secondo il quale, nonostante essa sia attualmente
               quella maggioritaria, «non può risultare del tutto soddisfacente, ove si consideri che la mole delle
               informazioni  personali  acquisibili  attraverso  il  controllo  della  corrispondenza  elettronica  di  un
               individuo non è per nulla comparabile alla ben limitata invasività della posta cartacea. La posta
               elettronica svolge oggi una funzione per molti aspetti assimilabile quella del telefono, permettendo
               un rapido e continuo scambio di opinioni tra molteplici interlocutori e dando vita, quindi, a un fitto
               flusso di informazioni in entrata e in uscita. Tali informazioni possono essere pertinenti alla sfera
               professionale, ma possono anche toccare gli aspetti più intimi della personalità, rivelando profili
               dell’identità o della vita relazionale che l’individuo vorrebbe mantenere celati, anche e in taluni casi
               soprattutto  nei  confronti  dei  propri  eredi.  Inoltre  si  pone  un  evidente  problema  di  tutela  della
               confidenzialità  dei  messaggi  di  natura  personale  ricevuti  dai  terzi,  i  quali  verrebbero
               necessariamente esposti allo sguardo indagatore dei successibili. […]. Di conseguenza, legittimando
               un’automatica ostensione agli eredi dei messaggi spediti e ricevuti dal de cuius, si rischierebbe di
               ledere l’interesse al riserbo di terze persone». L’A., tuttavia, pretende, a mio avviso, di differenziare
               due casi, quello della posta elettronica e quello della corrispondenza cartacea, che in nulla sono
               diversi  se  non  per  il  fatto  che  la  prima  ha  una  sua  materialità  e  la  seconda  no.  Così  come,
               anticamente, il marito fedifrago si scambiava con la propria amante lettere cartacee, oggi potrebbe
               scambiarsi lettere digitali mediante un servizio di posta elettronica; perché, quindi, se, come credo,
               non possono esservi dubbi circa il fatto che le lettere d’amore testimoni del tradimento del marito
               verso la moglie aventi forma cartacea che eventualmente fossero state rinvenute dopo la morte del
               predetto cadano in successione e diventino liberamente consultabili e disponibili dai suoi eredi,
               dovrebbe invece ritenersi che non siano suscettibili di trapasso per causa di morte quelle contenute
               in un archivio digitale? La sola mancanza di materialità è inidonea, a mio modo di vedere, ad
               autorizzare una deroga alle regole dettate dal Codice civile  in tema di successione per causa di
               morte.

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