Page 42 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
Ecco, allora, che anche rispetto ai servizi di posta elettronica il problema della
digitalizzazione può essere superato senza particolari problemi, purché, come
non ho mancato di precisare, l’approccio alla questione si basi su un metodo
logico-deduttivo che conduca all’applicazione della legge positiva e non su
principi fin troppo astratti, di origine incerta e forse figli delle difficoltà che la
multiforme realtà del mondo virtuale pone a chi tenti di ricondurne tutti gli aspetti
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a quello del diritto .
6.4. (segue) La successione nell’account in senso stretto
Considerati i risultati interpretativi cui siamo giunti nei precedenti paragrafi,
molto più “semplice” si profila la soluzione alla questione se sia possibile una
successione nell’account stricto sensu inteso, cioè nelle credenziali necessarie per
postale presso l’ufficio postale “X”: tutti coloro che gli spediscono una lettera, previamente avvisati
da Tizio, lo faranno a quella cassetta postale. Quid iuris ove Tizio disdica il contratto o deceda? Nel
primo caso quella cassetta postale potrà benissimo essere attribuita a Caio, soggetto completamente
estraneo rispetto a Tizio, senza che la società che offriva il servizio sia in alcun modo tenuta ad
avvisare i terzi che adesso quella cassetta non è più di Tizio ma di Caio; nel secondo caso non è di
certo immaginabile che la corrispondenza presente all’interno di quella cassetta postale non sia più
recuperabile dagli eredi di Tizio (ai sensi, tra l’altro, del già citato art. 35, c. 1, lett. c), d.P.R.
655/1982). Perché la cosa dovrebbe essere diversa per la sola circostanza che, nel caso di posta
elettronica, le lettere sono dematerializzate?
93 La conclusione cui si è qui giunti, già proposta dalla dottrina tedesca (HERZOG, Der digitale
Nachlass — ein bisher kaum gesehenes und häufig missverstandenes Problem, in NJW, 2013, 3749), viene
criticata da RESTA, La morte digitale, cit., 912, secondo il quale, nonostante essa sia attualmente
quella maggioritaria, «non può risultare del tutto soddisfacente, ove si consideri che la mole delle
informazioni personali acquisibili attraverso il controllo della corrispondenza elettronica di un
individuo non è per nulla comparabile alla ben limitata invasività della posta cartacea. La posta
elettronica svolge oggi una funzione per molti aspetti assimilabile quella del telefono, permettendo
un rapido e continuo scambio di opinioni tra molteplici interlocutori e dando vita, quindi, a un fitto
flusso di informazioni in entrata e in uscita. Tali informazioni possono essere pertinenti alla sfera
professionale, ma possono anche toccare gli aspetti più intimi della personalità, rivelando profili
dell’identità o della vita relazionale che l’individuo vorrebbe mantenere celati, anche e in taluni casi
soprattutto nei confronti dei propri eredi. Inoltre si pone un evidente problema di tutela della
confidenzialità dei messaggi di natura personale ricevuti dai terzi, i quali verrebbero
necessariamente esposti allo sguardo indagatore dei successibili. […]. Di conseguenza, legittimando
un’automatica ostensione agli eredi dei messaggi spediti e ricevuti dal de cuius, si rischierebbe di
ledere l’interesse al riserbo di terze persone». L’A., tuttavia, pretende, a mio avviso, di differenziare
due casi, quello della posta elettronica e quello della corrispondenza cartacea, che in nulla sono
diversi se non per il fatto che la prima ha una sua materialità e la seconda no. Così come,
anticamente, il marito fedifrago si scambiava con la propria amante lettere cartacee, oggi potrebbe
scambiarsi lettere digitali mediante un servizio di posta elettronica; perché, quindi, se, come credo,
non possono esservi dubbi circa il fatto che le lettere d’amore testimoni del tradimento del marito
verso la moglie aventi forma cartacea che eventualmente fossero state rinvenute dopo la morte del
predetto cadano in successione e diventino liberamente consultabili e disponibili dai suoi eredi,
dovrebbe invece ritenersi che non siano suscettibili di trapasso per causa di morte quelle contenute
in un archivio digitale? La sola mancanza di materialità è inidonea, a mio modo di vedere, ad
autorizzare una deroga alle regole dettate dal Codice civile in tema di successione per causa di
morte.
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