Page 46 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               7. Conclusioni

                  Siamo pertanto giunti alle conclusioni.
                  Eravamo partiti dalla constatazione dell’enorme difficoltà insita nel tentativo
               di dare una sistemazione ordinata e generale ai nuovi beni figli della rivoluzione
               digitale e dall’avvertimento che la strada migliore da seguire era probabilmente
               quella  che,  per  quanto  tenesse  conto  delle  peculiarità  degli  istituiti  oggetto  di
               studio,  ci  portasse,  seguendo  un  ragionamento  di  tipo  logico-deduttivo,  ad
               indagare in profondità la natura giuridica di quanto oggetto di studio per, una
               volta  che  fossimo  riusciti  ad  individuarla,  ricostruire  la  disciplina  ad  essa
               applicabile richiamando le categorie e le classificazioni giuridiche che ci sono più
               familiari, apportando, ove necessario, le modifiche idonee a renderle adeguate ai
               singoli casi di specie.
                  Abbiamo  quindi  analizzato  approfonditamente,  pur  senza  velleità  di
               completezza, gli aspetti giuridici di concetti affatto nuovi, in particolare quello di
               account,  profilo  e  pagina  personale,  riuscendo,  seppur  con  qualche  sforzo
               ermeneutico, a ricondurli a concetti a noi noti e, di conseguenza, ad individuare
               la disciplina positiva con cui regolarli; nel farlo, abbiamo anche tenuto conto delle
               peculiarità che caratterizzano realtà come il contratto tra l’utente e la piattaforma
               che offre servizi digitali, dimostrando, almeno ritengo, che, per quanto peculiare
               esso possa essere, non v’è in realtà un particolare motivo per escludere a priori
               l’applicabilità  a  questo  e  agli  istituti  collegati  l’applicazione  della  comune
               disciplina della successione mortis causa.
                  A seguito della morte della precedente parte contrattuale, dunque, l’erede (o il
               legatario, in caso di attribuzione del rapporto contrattuale a titolo particolare)
               avrà  pieno  diritto  di  accedere  all’area  riservata  che  la  piattaforma  metteva  a
               disposizione  del  de  cuius  per  continuare  ad  usufruire  del  servizio  dalla  stessa
               prestato, purché lo faccia, quanto meno nei casi in cui ciò comporta interazioni
               con terzi, a proprio nome, comunicando alla controparte contrattuale il decesso
               del precedente titolare ed il suo subentro nella posizione di costui a seguito della
               successione mortis causa. E ciò, voglio precisarlo, il successore potrà fare non solo
               laddove  il  defunto  gli  abbia  in  qualche  modo  comunicato  le  credenziali  di
               accesso  ma anche nel caso che le credenziali non siano più in suo possesso,
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               semplicemente “opponendo” alla società che fornisce il servizio di essere l’erede
               (o il legatario) del precedente utente, cioè in forza dello status acquisito ad esito
               della  successione  mortis  causa.  Ove,  quindi,  fosse  necessario  recuperare  le
               credenziali di accesso, la piattaforma sarà tenuta a fornire il necessario supporto
               indipendentemente dal fatto che il richiedente possa utilizzare i metodi alternativi


               debitore – perché a ciò non obbligato e non avendovi alcun interesse – provveduto ad appurare
               l’identità della sua controparte contrattuale all’atto della conclusione del negozio. Ecco perché,
               mentre  il  biglietto  del  cinema  è  un  titolo  di  legittimazione,  conferente  al  suo  possessore  sia
               legittimazione passive che attiva, l’account in senso stretto è solo un contrassegno di legittimazione.
                  98  Su questo specifico tema rimando, ancora una volta, agli scritti già richiamati alla nota 94.

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