Page 46 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
7. Conclusioni
Siamo pertanto giunti alle conclusioni.
Eravamo partiti dalla constatazione dell’enorme difficoltà insita nel tentativo
di dare una sistemazione ordinata e generale ai nuovi beni figli della rivoluzione
digitale e dall’avvertimento che la strada migliore da seguire era probabilmente
quella che, per quanto tenesse conto delle peculiarità degli istituiti oggetto di
studio, ci portasse, seguendo un ragionamento di tipo logico-deduttivo, ad
indagare in profondità la natura giuridica di quanto oggetto di studio per, una
volta che fossimo riusciti ad individuarla, ricostruire la disciplina ad essa
applicabile richiamando le categorie e le classificazioni giuridiche che ci sono più
familiari, apportando, ove necessario, le modifiche idonee a renderle adeguate ai
singoli casi di specie.
Abbiamo quindi analizzato approfonditamente, pur senza velleità di
completezza, gli aspetti giuridici di concetti affatto nuovi, in particolare quello di
account, profilo e pagina personale, riuscendo, seppur con qualche sforzo
ermeneutico, a ricondurli a concetti a noi noti e, di conseguenza, ad individuare
la disciplina positiva con cui regolarli; nel farlo, abbiamo anche tenuto conto delle
peculiarità che caratterizzano realtà come il contratto tra l’utente e la piattaforma
che offre servizi digitali, dimostrando, almeno ritengo, che, per quanto peculiare
esso possa essere, non v’è in realtà un particolare motivo per escludere a priori
l’applicabilità a questo e agli istituti collegati l’applicazione della comune
disciplina della successione mortis causa.
A seguito della morte della precedente parte contrattuale, dunque, l’erede (o il
legatario, in caso di attribuzione del rapporto contrattuale a titolo particolare)
avrà pieno diritto di accedere all’area riservata che la piattaforma metteva a
disposizione del de cuius per continuare ad usufruire del servizio dalla stessa
prestato, purché lo faccia, quanto meno nei casi in cui ciò comporta interazioni
con terzi, a proprio nome, comunicando alla controparte contrattuale il decesso
del precedente titolare ed il suo subentro nella posizione di costui a seguito della
successione mortis causa. E ciò, voglio precisarlo, il successore potrà fare non solo
laddove il defunto gli abbia in qualche modo comunicato le credenziali di
accesso ma anche nel caso che le credenziali non siano più in suo possesso,
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semplicemente “opponendo” alla società che fornisce il servizio di essere l’erede
(o il legatario) del precedente utente, cioè in forza dello status acquisito ad esito
della successione mortis causa. Ove, quindi, fosse necessario recuperare le
credenziali di accesso, la piattaforma sarà tenuta a fornire il necessario supporto
indipendentemente dal fatto che il richiedente possa utilizzare i metodi alternativi
debitore – perché a ciò non obbligato e non avendovi alcun interesse – provveduto ad appurare
l’identità della sua controparte contrattuale all’atto della conclusione del negozio. Ecco perché,
mentre il biglietto del cinema è un titolo di legittimazione, conferente al suo possessore sia
legittimazione passive che attiva, l’account in senso stretto è solo un contrassegno di legittimazione.
98 Su questo specifico tema rimando, ancora una volta, agli scritti già richiamati alla nota 94.
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