Page 44 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





                  Vale allora la pena chiedersi, ora che il quadro è molto più chiaro, se l’account in
               senso stretto debba essere considerato, richiamando la tesi supra ritenuta preferibile,
               un contrassegno o un titolo di legittimazione, di modo da comprendere se il possesso
               delle  credenziali  di  accesso  sia  circostanza  di  per  sé  legittimante  a  pretendere
               l’adempimento della prestazione da parte della piattaforma o solo a richiederla.
                  In tal senso è a mio avviso più condivisibile la soluzione per cui il connubio di
               ID utente e password rappresenti un contrassegno di legittimazione e, pertanto, non
               legittimi chiunque ne sia in possesso, magari addirittura senza titolo (possideo quia
               possideo), a pretendere l’esecuzione della prestazione da parte della piattaforma e,
               conseguentemente, ad usufruire liberamente del servizio senza che la stessa possa
               eccepire  alcunché.  È  mia  opinione,  infatti,  che  nell’ambito  di  un  rapporto
               contrattuale come quello tra piattaforma digitale ed utente sia più che legittima per
               la prima, a fronte della richiesta di usufruire del servizio, chiedere a chi domandi la
               prestazione di comprovare di essere l’effettivo creditore. Nessun ostacolo, pertanto,
               vedrei  acché  la  piattaforma,  oltre  all’inserimento  delle  credenziali,  richiedesse
               all’utente anche di inserire un ulteriore elemento necessario alla sua individuazione
               come creditore, per esempio una OTP appositamente inviata, di volta in volta, dalla
               piattaforma  ad  un  altro  dispositivo  precedentemente  indicato  dall’utente  o
               l’inserimento della propria impronta digitale.
                  A questa conclusione spingono, a mio avviso, almeno due ragioni.
                  La prima deriva dalla valutazione per cui, diversamente da altri rapporti che
               prevedono di regola l’emissione di un documento di legittimazione, in quel caso
               qualificabile  come  titolo  di  legittimazione,  come  per  esempio  il  contratto  di
               somministrazione  tra  cliente  e  gestore  di  una  sala  cinematografica  avente  ad
               oggetto – almeno atecnicamente – la proiezione di un film, nell’ambito dei quali il
               fatto  che  a  godere  della  prestazione  non  sia  l’effettivo  creditore  ma  un  altro
               soggetto, anche se non legittimato, non è fonte di particolare nocumento per il
               creditore vero (che, al più, nell’esempio fatto, si troverà a perdere “il prezzo del
               biglietto”), nel caso oggetto del presente studio, il permettere l’accesso al servizio
               digitale  da  parte  di  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  rapporto  contrattuale
               potrebbe essere eccome fonte di enormi danni per il predetto. Si pensi banalmente
               all’utilizzo non autorizzato della pagina Facebook di un noto hotel di lusso da parte
               di un concorrente, che, nel periodo in cui riesca ad accedere, utilizzi quella pagina
               per  distruggere  la  reputazione  della  struttura  ricettiva  (per  es.,  pubblicando  dei
               contenuti appositamente creati per far apparire che il personale viene sfruttato e
               sottopagato o che una buona parte dei guadagni dell’attività economica esercitata
               finisce a finanziare il traffico internazionale di esseri umani o che il cibo servito nel


               prestazione  –  se  non,  addirittura,  della  sua  posizione  contrattuale  di  somministrato,  seppur  la
               cessione del contratto richieda anche il consenso del contraente ceduto –, in cui la consegna del
               biglietto altro non è che un adempimento necessario per permettere al donatario di assistere alla
               proiezione). Non credo, pertanto, che sia possibile sostenere che, alla morte di Tizio, il suo diritto
               ad assistere al film si estingua e il biglietto diventi carta straccia su cui, e per mezzo della quale, i
               suoi eredi non possono vantare alcun diritto.

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