Page 43 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
legittimarsi dinanzi alla piattaforma nel richiedere i servizi che la stessa fornisce,
soluzione che mi sarà certamente permesso di esporre molto brevemente.
Tralasciando le questioni relative al c.d. “legato di password ” e ai problemi
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pratici che il materiale trasferimento delle credenziali dal precedente titolare al
suo erede comporta, dobbiamo qui soffermarci solo sull’astratta ammissibilità del
trapasso dal precedente titolare al suo successore (a titolo universale o particolare
che sia) dell’account in senso stretto in sede di successione mortis causa.
In precedenza abbiamo avuto modo di appurare che l’oggetto del presente
paragrafo può essere ricondotto, sotto il profilo giuridico, ai documenti di
legittimazione ex art. 2002 c.c., in merito ai quali la dottrina a suo tempo
richiamata ha ritenuto che, nonostante la natura stessa di questi documenti ne
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escluda la naturale destinazione alla circolazione, nessuna norma esclude apertis
verbis la possibilità ch’essi circolino, ragione per la quale non v’è motivo di
dubitare che, ad esito di successione mortis causa, l’erede divenga titolare del
documento di legittimazione che era del de cuius, quanto meno nel caso in cui egli
sia divenuto titolare del diritto a richiedere la prestazione che detto documento
legittima a ricevere (diversamente, infatti, sarebbe inutile la titolarità di un
documento che non permette di ottenere la prestazione di riferimento e, al
contempo, sarebbe difficilmente giustificabile la successione nel rapporto
obbligatorio e non nella titolarità del documento che legittima a ricevere la
prestazione). Se, quindi, come ritengo, è possibile la successione nel contratto tra
utente e piattaforma, è a fortiori possibile – se non addirittura necessaria – la
successione nelle credenziali che permettono l’accesso all’area riservata della
piattaforma, unico “luogo” nel quale è possibile richiedere la fornitura del
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servizio .
94 Sul quale, DI LORENZO, Il legato di password, in Not., 2014, 144 ss.; PUTORTÌ, Patrimonio digitale
e successione mortis causa, in Giust. civ., 2021, 173 ss.; NARDI, «Successione digitale» e successione nel
patrimonio digitale, cit., 968 ss.
95 In particolare LENER-STELLA RICHTER JR., sub Art. 2002, cit., 277: «Sebbene questi documenti
non siano destinati a circolare, nessuna norma ne impedisce il trasferimento».
96 Per fare un esempio estraneo al mondo digitale ma che permette perfettamente di capire il
motivo della soluzione cui siamo addivenuti, si pensi a Tizio che “acquista” un biglietto del cinema
per assistere alla proiezione di un dato film: egli stipula non certo un contratto di compravendita
del biglietto quanto un contratto di somministrazione avente ad oggetto la proiezione del film,
probabilmente ad esecuzione differita (in quanto presumibilmente Tizio acquisterà il biglietto prima
dell’inizio del film, e quindi ore o magari anche giorni prima), contratto a fronte del quale è poi
indifferente, per chi dovrà somministrare il bene, che a guardare il film sia Tizio, Caio o Sempronio
e a fronte del quale il somministrato riceve in consegna un biglietto (elettronico o cartaceo, ma che,
per riallacciarci un attimo all’account, ben potrebbe pure essere sostituito da una “parola d’ordine”
che, se pronunciata, ammetta all’accesso in sala e alla visione del film, così finendo perfettamente
per coincidere col connubio ID utente-password), che rappresenta un documento di legittimazione
ch’egli dovrà esibire al gestore del cinema quando vi si presenterà per assistere alla proiezione,
documento che non è certo destinato alla circolazione ma la cui circolazione non è esclusa (Tizio
potrebbe, per esempio, regalarlo ad un amico perché vada lui a vedere il film al posto suo, ponendo
in essere non certo una donazione del documento bensì una donazione del suo diritto a godere della
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