Page 43 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               legittimarsi dinanzi alla piattaforma nel richiedere i servizi che la stessa fornisce,
               soluzione che mi sarà certamente permesso di esporre molto brevemente.
                  Tralasciando le questioni relative al c.d. “legato di password ” e ai problemi
                                                                          94
               pratici che il materiale trasferimento delle credenziali dal precedente titolare al
               suo erede comporta, dobbiamo qui soffermarci solo sull’astratta ammissibilità del
               trapasso dal precedente titolare al suo successore (a titolo universale o particolare
               che sia) dell’account in senso stretto in sede di successione mortis causa.
                  In precedenza abbiamo avuto modo di appurare che l’oggetto del presente
               paragrafo  può  essere  ricondotto,  sotto  il  profilo  giuridico,  ai  documenti  di
               legittimazione  ex  art.  2002  c.c.,  in  merito  ai  quali  la  dottrina  a  suo  tempo
               richiamata  ha ritenuto che, nonostante la natura stessa di questi documenti ne
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               escluda la naturale destinazione alla circolazione, nessuna norma esclude apertis
               verbis  la  possibilità  ch’essi  circolino,  ragione  per  la  quale  non  v’è  motivo  di
               dubitare  che,  ad  esito  di  successione  mortis  causa,  l’erede  divenga  titolare  del
               documento di legittimazione che era del de cuius, quanto meno nel caso in cui egli
               sia divenuto titolare del diritto a richiedere la prestazione che detto documento
               legittima  a  ricevere  (diversamente,  infatti,  sarebbe  inutile  la  titolarità  di  un
               documento  che  non  permette  di  ottenere  la  prestazione  di  riferimento  e,  al
               contempo,  sarebbe  difficilmente  giustificabile  la  successione  nel  rapporto
               obbligatorio  e  non  nella  titolarità  del  documento  che  legittima  a  ricevere  la
               prestazione). Se, quindi, come ritengo, è possibile la successione nel contratto tra
               utente  e  piattaforma,  è  a  fortiori  possibile  –  se  non  addirittura  necessaria  –  la
               successione  nelle  credenziali  che  permettono  l’accesso  all’area  riservata  della
               piattaforma,  unico  “luogo”  nel  quale  è  possibile  richiedere  la  fornitura  del
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               servizio .

                  94  Sul quale, DI LORENZO, Il legato di password, in Not., 2014, 144 ss.; PUTORTÌ, Patrimonio digitale
               e successione mortis causa, in Giust. civ., 2021, 173 ss.; NARDI, «Successione digitale» e successione nel
               patrimonio digitale, cit., 968 ss.
                  95  In particolare LENER-STELLA RICHTER JR., sub Art. 2002, cit., 277: «Sebbene questi documenti
               non siano destinati a circolare, nessuna norma ne impedisce il trasferimento».
                  96  Per fare un esempio estraneo al mondo digitale ma che permette perfettamente di capire il
               motivo della soluzione cui siamo addivenuti, si pensi a Tizio che “acquista” un biglietto del cinema
               per assistere alla proiezione di un dato film: egli stipula non certo un contratto di compravendita
               del biglietto quanto un contratto di somministrazione avente ad oggetto la proiezione del film,
               probabilmente ad esecuzione differita (in quanto presumibilmente Tizio acquisterà il biglietto prima
               dell’inizio del film, e quindi ore o magari anche giorni prima), contratto a fronte del quale è poi
               indifferente, per chi dovrà somministrare il bene, che a guardare il film sia Tizio, Caio o Sempronio
               e a fronte del quale il somministrato riceve in consegna un biglietto (elettronico o cartaceo, ma che,
               per riallacciarci un attimo all’account, ben potrebbe pure essere sostituito da una “parola d’ordine”
               che, se pronunciata, ammetta all’accesso in sala e alla visione del film, così finendo perfettamente
               per coincidere col connubio ID utente-password), che rappresenta un documento di legittimazione
               ch’egli dovrà esibire al gestore del cinema quando vi si presenterà per assistere alla proiezione,
               documento che non è certo destinato alla circolazione ma la cui circolazione non è esclusa (Tizio
               potrebbe, per esempio, regalarlo ad un amico perché vada lui a vedere il film al posto suo, ponendo
               in essere non certo una donazione del documento bensì una donazione del suo diritto a godere della

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