Page 5 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
patrimonio digitale offline e online e fa rientrare nella prima categoria tutti i beni
digitali che trovano collocazione su un supporto materiale appropriabile (si pensi
ad una chiavetta USB o ad un CD) e nella seconda tutti i beni digitali che non hanno
un supporto fisico, come per esempio i files conservati esclusivamente nel cloud .
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Una seconda distinzione proposta in dottrina è quella tra beni digitali aventi
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un carattere/valore meramente personale e beni aventi invece rilevanza
patrimoniale, indipendentemente dal fatto di essere o meno incorporati su un
supporto fisico: i primi sarebbero quelli che, benché non abbiano in senso assoluto
un valore economico, sono suscettibili di assumerne uno morale o affettivo per
un certo specifico soggetto, il quale, in considerazione dell’importanza che
assumono per lui, attribuisce loro anche un valore economico ; tra i secondi
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rientrano invece quei beni digitali dotati di un intrinseco valore economico, che è
anche possibile sfruttare .
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L’ultima delle bipartizioni di matrice dottrinaria è quella tra i beni digitali sui quali
si possono vantare dei diritti reali o di privativa e quelli che rilevano solo rispetto a
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rapporti di natura contrattuale sorti online e che permettono al soggetto di fruire di
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servizi, siano essi completamente digitali oppure prestati offline . Nella seconda species
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rientra quello che sarà l’oggetto principale della presente trattazione, i.e. l’account.
Definition, Digital Est. Resource, 30 gennaio 2012, in thedigitalbeyond.com.
6 Per fare un esempio si può pensare alle foto che scattiamo col cellulare e che, per risparmiare
spazio sul nostro dispositivo, conserviamo soltanto sul cloud, magari mediante un abbonamento ad
un servizio di conservazione offerto da uno dei tanti fornitori di questi servizi.
7 RESTA, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, in Contr. impr., 2019,
88; VIGORITO, La ‘persistenza’ postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple, in Dir. inf., 2021, 41 ss.
8 Esempio classico sono le foto personali. Si pensi alle foto della festa data per il compleanno
del proprio gatto: sebbene, per il resto del mondo, non abbiano alcun valore, possono assumerne
uno anche molto grande per il loro titolare, che potrebbe essere finanche disposto a pagare pur di
recuperarle ove le avesse smarrite.
9 Si immagini che qualcuno abbia scoperto una formula per la produzione di un siero che dona
l’eterna giovinezza: è evidente che, se la formula venisse conservata su un file di testo, quel file, per
quanto immateriale, avrebbe ex se un valore economico.
10 CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 65; RESTA, La morte digitale, in Dir. inf.,
2014, 891.
11 Un esempio può essere la già richiamata formula del siero dell’eterna giovinezza, sottoposta
alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
12 I famosi accounts per l’utilizzo di servizi come quelli offerti da Amazon, Facebook, Spotify, ecc.
13 Con specifico riferimento al tipo di servizio prestato a fronte della conclusione del contratto
mi pare opportuno richiamare la partizione operata da QUARTA-SMORTO, Diritto privato dei mercati
digitali, Milano, 2020, 178 ss., che distinguono tra: a) contratti che hanno ad oggetto la prestazione
di uno o più servizi della società dell’informazione (servizi la cui definizione legislativa si rinviene
nell’art. 1, c. 1, lett. b), l. 21 giugno 1986, n. 317), cioè quei contratti volti ad ottenere servizi prestati
a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature di elaborazione e memorizzazione di dati
e su richiesta del destinatario; b) contratti che hanno ad oggetto la prestazione del c.d. “servizio
sottostante”, cioè quelli finalizzati a beneficiare di servizi diversi da quelli della società
dell’informazione e che possono essere forniti sia dalla piattaforma stessa, tramite una persona fisica
sua dipendente, che da un soggetto terzo, indipendente dalla piattaforma, la quale ultima fa soltanto
da tramite, mettendo in contatto il fornitore del servizio con l’utente interessato alla sua fruizione.
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