Page 5 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               patrimonio digitale offline e online e fa rientrare nella prima categoria tutti i beni
               digitali che trovano collocazione su un supporto materiale appropriabile (si pensi
               ad una chiavetta USB o ad un CD) e nella seconda tutti i beni digitali che non hanno
               un supporto fisico, come per esempio i files conservati esclusivamente nel cloud .
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                  Una seconda distinzione proposta in dottrina  è quella tra beni digitali aventi
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               un  carattere/valore  meramente  personale  e  beni  aventi  invece  rilevanza
               patrimoniale, indipendentemente dal fatto di essere o meno incorporati su un
               supporto fisico: i primi sarebbero quelli che, benché non abbiano in senso assoluto
               un valore economico, sono suscettibili di assumerne uno morale o affettivo per
               un  certo  specifico  soggetto,  il  quale,  in  considerazione  dell’importanza  che
               assumono  per  lui,  attribuisce  loro  anche  un  valore  economico ;  tra  i  secondi
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               rientrano invece quei beni digitali dotati di un intrinseco valore economico, che è
               anche possibile sfruttare .
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                  L’ultima delle bipartizioni di matrice dottrinaria  è quella tra i beni digitali sui quali
               si possono vantare dei diritti reali o di privativa  e quelli che rilevano solo rispetto a
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               rapporti di natura contrattuale sorti online  e che permettono al soggetto di fruire di
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               servizi, siano essi completamente digitali oppure prestati offline . Nella seconda species
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               rientra quello che sarà l’oggetto principale della presente trattazione, i.e. l’account.

               Definition, Digital Est. Resource, 30 gennaio 2012, in thedigitalbeyond.com.
                  6  Per fare un esempio si può pensare alle foto che scattiamo col cellulare e che, per risparmiare
               spazio sul nostro dispositivo, conserviamo soltanto sul cloud, magari mediante un abbonamento ad
               un servizio di conservazione offerto da uno dei tanti fornitori di questi servizi.
                  7  RESTA, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, in Contr. impr., 2019,
               88; VIGORITO, La ‘persistenza’ postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple, in Dir. inf., 2021, 41 ss.
                  8  Esempio classico sono le foto personali. Si pensi alle foto della festa data per il compleanno
               del proprio gatto: sebbene, per il resto del mondo, non abbiano alcun valore, possono assumerne
               uno anche molto grande per il loro titolare, che potrebbe essere finanche disposto a pagare pur di
               recuperarle ove le avesse smarrite.
                  9  Si immagini che qualcuno abbia scoperto una formula per la produzione di un siero che dona
               l’eterna giovinezza: è evidente che, se la formula venisse conservata su un file di testo, quel file, per
               quanto immateriale, avrebbe ex se un valore economico.
                  10  CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 65; RESTA, La morte digitale, in Dir. inf.,
               2014, 891.
                  11  Un esempio può essere la già richiamata formula del siero dell’eterna giovinezza, sottoposta
               alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
                  12  I famosi accounts per l’utilizzo di servizi come quelli offerti da Amazon, Facebook, Spotify, ecc.
                  13  Con specifico riferimento al tipo di servizio prestato a fronte della conclusione del contratto
               mi pare opportuno richiamare la partizione operata da QUARTA-SMORTO, Diritto privato dei mercati
               digitali, Milano, 2020, 178 ss., che distinguono tra: a) contratti che hanno ad oggetto la prestazione
               di uno o più servizi della società dell’informazione (servizi la cui definizione legislativa si rinviene
               nell’art. 1, c. 1, lett. b), l. 21 giugno 1986, n. 317), cioè quei contratti volti ad ottenere servizi prestati
               a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature di elaborazione e memorizzazione di dati
               e su richiesta del destinatario; b) contratti che hanno ad oggetto la prestazione del c.d. “servizio
               sottostante”,  cioè  quelli  finalizzati  a  beneficiare  di  servizi  diversi  da  quelli  della  società
               dell’informazione e che possono essere forniti sia dalla piattaforma stessa, tramite una persona fisica
               sua dipendente, che da un soggetto terzo, indipendente dalla piattaforma, la quale ultima fa soltanto
               da tramite, mettendo in contatto il fornitore del servizio con l’utente interessato alla sua fruizione.

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