Page 7 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               pagine personali dell’utente nonché quale sia la natura dei dati in essi presenti.
                  Le sopra ricordate questioni dovranno essere affrontate, però, con il  modus
               operandi  di  tipo  logico-deduttivo  risalente  alla  pandettistica  tedesca,  diverso,
               insomma, da quello di tipo induttivo che, a mio parere, è stato finora spesso
               adottato  in  dottrina  e  in  giurisprudenza,  e  quindi non  guardando  al  concreto
               atteggiarsi della realtà oggetto di analisi per estrapolarne principi e condurre dei
               ragionamenti  che,  spesso,  paiono  tuttavia  finire  per  trasformarsi  in  mere
               elucubrazioni, bensì osservando la realtà de qua per individuarne la più intima
               natura giuridica e, una volta che si sia in ciò riusciti, ricostruire la disciplina ad
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               essa applicabile sulla base del diritto positivo .


               2. La funzione e la natura giuridica dell’account

                  Nel  gergo  comune  con  il  termine  “account”  si  fa  solitamente  riferimento
               all’insieme  dei  contenuti  presenti  all’interno  dei  c.dd.  “profilo”  e  “pagine
                                                                                 17
               personali” presenti negli spazi digitali che la piattaforma di riferimento  mette a
               disposizione dell’utente che intenda utilizzare i servizi dalla medesima forniti,
               nonché i dati necessari per l’accesso ai servizi offerti dalla piattaforma. Un tale
               modo  di  intendere  l’oggetto  del  nostro  studio  è  però  fortemente  atecnico,  in
               quanto, come vedremo da qui a breve, una cosa è l’account stricto sensu inteso ed
               altre cose sono invece il profilo e le pagine personali. Si deve quindi fare chiarezza


                  16  E ciò, si badi bene, non perché, per usare le parole di CINQUE, L’”eredità” digitale alla prova
               delle riforme, in Riv. dir. civ., 2020, 76 ss., «l’uomo fatichi, in generale, a concepire il nuovo e si rifugi
               in note e rassicuranti classificazioni», ma in considerazione del fatto che, a mio avviso, i fenomeni
               che nel presente scritto andremo ad indagare non hanno nulla di così “nuovo” da richiedere per
               loro l’elaborazione di categorie giuridiche ulteriori rispetto a quelle con cui siamo abituati a trattare,
               nonostante, secondo l’A. citata, invece, «l’usuale strumentario giuridico per la “successione” di cui
               parliamo […] non è adeguato, […] perché ci troviamo di fronte a qualcosa di così differente, che le
               categorie della tradizione sono a volte più di intralcio che di aiuto».
                  17  Anche relativamente alla classificazione dei vari tipi di piattaforma si rimanda a QUARTA-
               SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., 115 ss., i quali distinguono tra: a) piattaforme di
               pubblicità, che raccolgono informazioni e dati sugli utenti che utilizzano la piattaforma per poi
               profilarli e, sulla base del loro profilo, proporre beni e servizi specifici (tra queste rientrano sia i
               motori di ricerca, come Google, che i social networks, come Facebook, Instagram, TikTok, ecc.); b)
               piattaforma di servizi, attraverso le quali le imprese che le gestiscono forniscono servizi di varia
               natura, come la visione di video o l’ascolto di musica in streaming (si pensi a YouTube Music, Netflix
               e Spotify) o la conservazione di dati nel c.d. cloud (per esempio Dropbox e Google Drive) o l’invio,
               la ricezione e la conservazione di corrispondenza elettronica (tra i tanti, Virgilio e Hotmail); c)
               piattaforme di e-commerce, che permettono lo scambio di beni fisici attraverso contratti conclusi in
               rete e che possono o fare solo da intermediario tra due persone fisiche/giuridiche diverse dalla
               piattaforma stessa (ad es., eBay), che concluderanno tra loro il contratto di compravendita, oppure,
               oltre a fornire un servizio di intermediazione, concludere esse stesse contratti di compravendita di
               propri  beni  con  l’utente  (ad  es.,  Amazon);  d)  piattaforme  di  sharing  economy,  che  fanno  da
               intermediarie tra privati per permettere loro di condividere propri beni, come l’auto, la stanza degli
               ospiti, i posti auto, attrezzi da lavoro, ecc. (si pensi a Rent to Runway, Uber, Airbnb, BlaBlaCar).

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