Page 7 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
pagine personali dell’utente nonché quale sia la natura dei dati in essi presenti.
Le sopra ricordate questioni dovranno essere affrontate, però, con il modus
operandi di tipo logico-deduttivo risalente alla pandettistica tedesca, diverso,
insomma, da quello di tipo induttivo che, a mio parere, è stato finora spesso
adottato in dottrina e in giurisprudenza, e quindi non guardando al concreto
atteggiarsi della realtà oggetto di analisi per estrapolarne principi e condurre dei
ragionamenti che, spesso, paiono tuttavia finire per trasformarsi in mere
elucubrazioni, bensì osservando la realtà de qua per individuarne la più intima
natura giuridica e, una volta che si sia in ciò riusciti, ricostruire la disciplina ad
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essa applicabile sulla base del diritto positivo .
2. La funzione e la natura giuridica dell’account
Nel gergo comune con il termine “account” si fa solitamente riferimento
all’insieme dei contenuti presenti all’interno dei c.dd. “profilo” e “pagine
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personali” presenti negli spazi digitali che la piattaforma di riferimento mette a
disposizione dell’utente che intenda utilizzare i servizi dalla medesima forniti,
nonché i dati necessari per l’accesso ai servizi offerti dalla piattaforma. Un tale
modo di intendere l’oggetto del nostro studio è però fortemente atecnico, in
quanto, come vedremo da qui a breve, una cosa è l’account stricto sensu inteso ed
altre cose sono invece il profilo e le pagine personali. Si deve quindi fare chiarezza
16 E ciò, si badi bene, non perché, per usare le parole di CINQUE, L’”eredità” digitale alla prova
delle riforme, in Riv. dir. civ., 2020, 76 ss., «l’uomo fatichi, in generale, a concepire il nuovo e si rifugi
in note e rassicuranti classificazioni», ma in considerazione del fatto che, a mio avviso, i fenomeni
che nel presente scritto andremo ad indagare non hanno nulla di così “nuovo” da richiedere per
loro l’elaborazione di categorie giuridiche ulteriori rispetto a quelle con cui siamo abituati a trattare,
nonostante, secondo l’A. citata, invece, «l’usuale strumentario giuridico per la “successione” di cui
parliamo […] non è adeguato, […] perché ci troviamo di fronte a qualcosa di così differente, che le
categorie della tradizione sono a volte più di intralcio che di aiuto».
17 Anche relativamente alla classificazione dei vari tipi di piattaforma si rimanda a QUARTA-
SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., 115 ss., i quali distinguono tra: a) piattaforme di
pubblicità, che raccolgono informazioni e dati sugli utenti che utilizzano la piattaforma per poi
profilarli e, sulla base del loro profilo, proporre beni e servizi specifici (tra queste rientrano sia i
motori di ricerca, come Google, che i social networks, come Facebook, Instagram, TikTok, ecc.); b)
piattaforma di servizi, attraverso le quali le imprese che le gestiscono forniscono servizi di varia
natura, come la visione di video o l’ascolto di musica in streaming (si pensi a YouTube Music, Netflix
e Spotify) o la conservazione di dati nel c.d. cloud (per esempio Dropbox e Google Drive) o l’invio,
la ricezione e la conservazione di corrispondenza elettronica (tra i tanti, Virgilio e Hotmail); c)
piattaforme di e-commerce, che permettono lo scambio di beni fisici attraverso contratti conclusi in
rete e che possono o fare solo da intermediario tra due persone fisiche/giuridiche diverse dalla
piattaforma stessa (ad es., eBay), che concluderanno tra loro il contratto di compravendita, oppure,
oltre a fornire un servizio di intermediazione, concludere esse stesse contratti di compravendita di
propri beni con l’utente (ad es., Amazon); d) piattaforme di sharing economy, che fanno da
intermediarie tra privati per permettere loro di condividere propri beni, come l’auto, la stanza degli
ospiti, i posti auto, attrezzi da lavoro, ecc. (si pensi a Rent to Runway, Uber, Airbnb, BlaBlaCar).
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