Page 6 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
A fronte di una tale eterogeneità, è facilmente immaginabile che siano in essere
numerose disquisizioni su quali siano le norme applicabili in sede di successione
mortis causa laddove nel patrimonio del de cuius si trovino anche uno o più beni
digitali. Se, secondo la dottrina , infatti, non vi sarebbero particolari problemi
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nell’ammettere la piena applicabilità delle normali regole codicistiche in materia
successoria rispetto ai beni digitali dotati di un supporto fisico o sui quali
l’ereditando poteva vantare dei diritti reali o di privativa o dotati di un intrinseco
valore economico, parecchie sono invece le remore ad ammettere l’operare delle
regole successorie classiche nel caso che vengano in rilievo i rapporti contrattuali
finalizzati all’ottenimento di servizi (siano essi online o offline), i quali, dopo la
stipula del contratto, prevedono, per l’erogazione del servizio, la creazione di una
“identità digitale” da parte del fruitore, che permetta al debitore-erogatore di
essere certo che chi richiede la prestazione sia il vero creditore e al creditore di
legittimarsi ai fini della richiesta del servizio.
Per comprendere pienamente quali sono i problemi cui il diritto successorio è
chiamato a far fronte dinanzi all’apertura della successione di un soggetto ch’era
titolare di beni digitali e, nello specifico, di un account lato sensu inteso (tale
precisazione sarà chiarita nel prosieguo), occorrerà però affrontare alcune questioni
preliminari la cui soluzione risulta indispensabile per dare una sistemazione
dogmatica di massima ad alcuni concetti che l’oggetto della presente trattazione
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porta con sé. Dovremo, quindi, anzitutto comprendere : a) quali siano la funzione
e la natura giuridica dell’account; b) quale sia la natura del contratto stipulato tra
l’utente e la piattaforma; c) quali siano la natura e la funzione dei c.dd. profilo e
14 PINTO, Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive “digitali”, in Riv. not.,
2021, 706: «Non desta particolari questioni l’applicazione della disciplina “ordinaria” del diritto
delle successioni al patrimonio digitale conservato ed incorporato su supporti fisici o materiali,
nonché, con riferimento al patrimonio digitale online, ai beni sui quali il de cuius aveva diritti di
privativa o di esclusiva, anche con riferimento a quanto sia suscettibile di assumere un valore
meramente morale, affettivo o familiare, nonché ai beni caratterizzati per un loro intrinseco valore
economico»; CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 65; RESTA, La morte digitale, cit.,
891; DE ROSA, La trasmissibilità mortis causa del “patrimonio digitale”, in Not., 2021, 497 ss.: «Orbene,
ove sia configurabile un diritto reale del de cuius su tali supporti, essi ed il relativo contenuto si
trasmetteranno mortis causa, in conformità alle norme generali del diritto successorio. Tali beni,
infatti, vengono ritenuti l’equivalente digitale dei beni materiali, che per loro natura, sono
liberamente trasmissibili. […]. Parimenti, ove i beni digitali del patrimonio offline si configurino
come opere dell’ingegno del defunto (si pensi alla creazione di un sito web originale, di un blog che
sia fonte di reddito o ai nomi a dominio registrati), si assisterà alla devoluzione mortis causa del
diritto allo sfruttamento economico degli stessi, secondo le regole ordinarie».
15 Come argutamente osserva DE ROSA, La trasmissibilità mortis causa del “patrimonio digitale”, cit.,
498: «volendo sgombrare la scena da ogni possibile equivoco, occorre precisare che l’espressione
“successione mortis causa dell’account” deve essere intesa nel senso di (verificare la) trasmissibilità del
rapporto contrattuale e dei relativi dati digitali, in caso di morte dell’utente. Orbene, tale interrogativo
non è di agevole soluzione stante il delicato rapporto tra tutela della privacy e dell’identità digitale del
de cuius – ovvero, come si è efficacemente detto, “tutela post-mortale dei dati personali” – e successione
universale». Le questioni che tratteremo nel corpo del presente scritto ci permetteranno senz’altro di
risolvere i dubbi chiaramente rappresentati dall’A. richiamata.
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