Page 6 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





                  A fronte di una tale eterogeneità, è facilmente immaginabile che siano in essere
               numerose disquisizioni su quali siano le norme applicabili in sede di successione
               mortis causa laddove nel patrimonio del de cuius si trovino anche uno o più beni
               digitali. Se, secondo la dottrina , infatti, non vi sarebbero particolari problemi
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               nell’ammettere la piena applicabilità delle normali regole codicistiche in materia
               successoria  rispetto  ai  beni  digitali  dotati  di  un  supporto  fisico  o  sui  quali
               l’ereditando poteva vantare dei diritti reali o di privativa o dotati di un intrinseco
               valore economico, parecchie sono invece le remore ad ammettere l’operare delle
               regole successorie classiche nel caso che vengano in rilievo i rapporti contrattuali
               finalizzati all’ottenimento di servizi (siano essi online o offline), i quali, dopo la
               stipula del contratto, prevedono, per l’erogazione del servizio, la creazione di una
               “identità  digitale”  da  parte  del  fruitore,  che  permetta  al  debitore-erogatore  di
               essere certo che chi richiede la prestazione sia il vero creditore e al creditore di
               legittimarsi ai fini della richiesta del servizio.
                  Per comprendere pienamente quali sono i problemi cui il diritto successorio è
               chiamato a far fronte dinanzi all’apertura della successione di un soggetto ch’era
               titolare  di  beni  digitali  e,  nello  specifico,  di  un  account  lato  sensu  inteso  (tale
               precisazione sarà chiarita nel prosieguo), occorrerà però affrontare alcune questioni
               preliminari  la  cui  soluzione  risulta  indispensabile  per  dare  una  sistemazione
               dogmatica di massima ad alcuni concetti che l’oggetto della presente trattazione
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               porta con sé. Dovremo, quindi, anzitutto comprendere : a) quali siano la funzione
               e la natura giuridica dell’account; b) quale sia la natura del contratto stipulato tra
               l’utente e la piattaforma; c) quali siano la natura e la funzione dei c.dd. profilo e

                  14  PINTO, Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive “digitali”, in Riv. not.,
               2021, 706: «Non desta particolari questioni l’applicazione della disciplina “ordinaria” del diritto
               delle successioni al patrimonio digitale conservato ed incorporato su supporti fisici o materiali,
               nonché, con riferimento al patrimonio digitale online, ai beni sui quali il de cuius aveva diritti di
               privativa  o  di  esclusiva,  anche  con  riferimento  a  quanto  sia  suscettibile  di  assumere  un  valore
               meramente morale, affettivo o familiare, nonché ai beni caratterizzati per un loro intrinseco valore
               economico»; CAMARDI, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., 65; RESTA, La morte digitale, cit.,
               891; DE ROSA, La trasmissibilità mortis causa del “patrimonio digitale”, in Not., 2021, 497 ss.: «Orbene,
               ove sia configurabile un diritto reale del de cuius su tali supporti, essi ed il relativo contenuto si
               trasmetteranno mortis causa, in conformità alle norme generali del diritto successorio. Tali beni,
               infatti,  vengono  ritenuti  l’equivalente  digitale  dei  beni  materiali,  che  per  loro  natura,  sono
               liberamente trasmissibili. […]. Parimenti, ove i beni digitali del patrimonio offline si configurino
               come opere dell’ingegno del defunto (si pensi alla creazione di un sito web originale, di un blog che
               sia fonte di reddito o ai nomi a dominio registrati), si assisterà alla devoluzione  mortis causa del
               diritto allo sfruttamento economico degli stessi, secondo le regole ordinarie».
                  15  Come argutamente osserva DE ROSA, La trasmissibilità mortis causa del “patrimonio digitale”, cit.,
               498:  «volendo  sgombrare  la  scena  da  ogni  possibile  equivoco,  occorre  precisare  che  l’espressione
               “successione mortis causa dell’account” deve essere intesa nel senso di (verificare la) trasmissibilità del
               rapporto contrattuale e dei relativi dati digitali, in caso di morte dell’utente. Orbene, tale interrogativo
               non è di agevole soluzione stante il delicato rapporto tra tutela della privacy e dell’identità digitale del
               de cuius – ovvero, come si è efficacemente detto, “tutela post-mortale dei dati personali” – e successione
               universale». Le questioni che tratteremo nel corpo del presente scritto ci permetteranno senz’altro di
               risolvere i dubbi chiaramente rappresentati dall’A. richiamata.

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