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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               rapporti giuridici e che conferisce al suo legittimo possessore il diritto di “chiedere”
               (vedremo  tra  poco  perché  “chiedere”  e  non  “pretendere”)  l’esecuzione  della
               prestazione dovuta sulla base del rapporto giuridico cui si riferisce .
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                  In merito agli effetti del possesso di un documento di legittimazione, però, la
               dottrina si è interrogata s’essi conferiscano, con riguardo al rapporto giuridico di
               riferimento, una mera legittimazione “passiva” o anche la legittimazione “attiva”.
                  Secondo una tesi , infatti, tutti i documenti di legittimazione svolgerebbero una
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               funzione di legittimazione passiva – cioè permetterebbero al debitore che adempie
               nei confronti del loro possessore di essere liberato, salvo che si provi la sua mala
               fede –, ma non tutti svolgerebbero altresì quella di legittimazione attiva – per cui
               non tutti attribuirebbero al loro possessore il diritto di pretendere l’esecuzione della
               prestazione senza sottostare ad alcun onere probatorio, come quello di provare di
               essere l’effettivo titolare del documento di legittimazione medesimo –.
                  Altra tesi , a seconda della rilevanza della persona del creditore nel rapporto
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               contrattuale sottostante, distingue nell’ambito dei documenti di legittimazione tra
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               “contrassegni di legittimazione” e “titoli di legittimazione ”, attribuendo ai primi
               funzione legittimante solo dal lato passivo e ai secondi anche dal lato attivo.
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                  Viste  le  critiche  mosse  alla  prima  delle  ricostruzioni  sopra  menzionate   e


               nessuna norma ne impedisce il trasferimento».
                  22  URBANI, sub Art. 2002, in CIAN-TRABUCCHI, Comm. breve Cod. civ., XIV ed., a cura di CIAN,
               Milano, 2020, 2151: «Sono documenti di legittimazione quei particolari docum. probatori di certi
               rapp. giur. che conferiscono unicamente la legittimazione all’esercizio del dir. nascente dal rapp.
               cui si riferiscono, ma non sono destinati alla circolazione»; LENER-STELLA RICHTER JR., sub Art.
               2002, cit., 275: «i documenti di legittimazione sono documenti che conferiscono al possessore la
               legittimazione all’esercizio del diritto nascente dal rapporto cui si riferiscono, ma che non sono
               destinati alla circolazione»; GALLO, sub Art. 2002, in BONILINI-CONFORTINI, Cod. civ. comm., a cura
               di BONILINI-CONFORTINI-GRANELLI, con la collaborazione di RIZZI, Artt. 1678-2969, Quarta ed.,
               Milano, 2012, 4484: «I documenti di legittimazione non sono destinati alla circolazione, e la loro
               unica funzione è quella di consentire l’individuazione dell’avente diritto alla prestazione. In queste
               condizioni il debitore che adempia nei confronti di chi appare legittimato in base a circostanze
               univoche è liberato, salva la prova della mala fede (art. 1189). I documenti di legittimazione sono
               del resto estremamente diffusi, basti pensare ai biglietti per il cinema, il teatro, i biglietti di viaggio,
               gli  scontrini  del  guardaroba,  i  biglietti  del  parcheggio,  le  carte  di  credito,  e  così  via.
               Tradizionalmente vengono considerati documenti di legittimazione anche i libretti di risparmio».
                  23  MESSINEO, Titoli di credito, II, Padova, 1933, 208; ASQUINI, Titoli di credito, Padova, 1966, 50;
               LA LUMIA, Appunti sulla natura giuridica dei titoli impropri, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 323 ss.
                  24  LAURINI, I titoli di credito, 2  ed., Milano, 2009, 66.
                                        a
                  25  Secondo questa impostazione, sono “contrassegni” i documenti emessi in base a rapporti
               contrattuali nei quali la persona del creditore conserva una rilevanza, tanto che sarebbe possibile
               identificarlo anche in assenza del documento (ad es., tagliando di posteggio dell’automobile, non
               essendo indifferente riconsegnare l’automobile al vero titolare o a colui che comunque si presenti
               munito del tagliando), mentre sono “titoli di legittimazione” i documenti relativi alle vere e proprie
               contrattazioni  di  massa,  nelle  quali  a  nulla  rileva  la  persona  del  creditore  e  la  spettanza  della
               prestazione dipende solo ed esclusivamente dal (possibilmente legittimo) possesso del documento
               (ad es., biglietto del cinema).
                  26  Per tutti si vedano MARTORANO, Titoli di credito, Milano, 1992, 223; PELLIZZI, Principi di diritto
               cartolare, Bologna, 1967, 183; VALENTINO, Documenti di legittimazione, titoli impropri e adempimento,

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