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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
rapporti giuridici e che conferisce al suo legittimo possessore il diritto di “chiedere”
(vedremo tra poco perché “chiedere” e non “pretendere”) l’esecuzione della
prestazione dovuta sulla base del rapporto giuridico cui si riferisce .
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In merito agli effetti del possesso di un documento di legittimazione, però, la
dottrina si è interrogata s’essi conferiscano, con riguardo al rapporto giuridico di
riferimento, una mera legittimazione “passiva” o anche la legittimazione “attiva”.
Secondo una tesi , infatti, tutti i documenti di legittimazione svolgerebbero una
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funzione di legittimazione passiva – cioè permetterebbero al debitore che adempie
nei confronti del loro possessore di essere liberato, salvo che si provi la sua mala
fede –, ma non tutti svolgerebbero altresì quella di legittimazione attiva – per cui
non tutti attribuirebbero al loro possessore il diritto di pretendere l’esecuzione della
prestazione senza sottostare ad alcun onere probatorio, come quello di provare di
essere l’effettivo titolare del documento di legittimazione medesimo –.
Altra tesi , a seconda della rilevanza della persona del creditore nel rapporto
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contrattuale sottostante, distingue nell’ambito dei documenti di legittimazione tra
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“contrassegni di legittimazione” e “titoli di legittimazione ”, attribuendo ai primi
funzione legittimante solo dal lato passivo e ai secondi anche dal lato attivo.
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Viste le critiche mosse alla prima delle ricostruzioni sopra menzionate e
nessuna norma ne impedisce il trasferimento».
22 URBANI, sub Art. 2002, in CIAN-TRABUCCHI, Comm. breve Cod. civ., XIV ed., a cura di CIAN,
Milano, 2020, 2151: «Sono documenti di legittimazione quei particolari docum. probatori di certi
rapp. giur. che conferiscono unicamente la legittimazione all’esercizio del dir. nascente dal rapp.
cui si riferiscono, ma non sono destinati alla circolazione»; LENER-STELLA RICHTER JR., sub Art.
2002, cit., 275: «i documenti di legittimazione sono documenti che conferiscono al possessore la
legittimazione all’esercizio del diritto nascente dal rapporto cui si riferiscono, ma che non sono
destinati alla circolazione»; GALLO, sub Art. 2002, in BONILINI-CONFORTINI, Cod. civ. comm., a cura
di BONILINI-CONFORTINI-GRANELLI, con la collaborazione di RIZZI, Artt. 1678-2969, Quarta ed.,
Milano, 2012, 4484: «I documenti di legittimazione non sono destinati alla circolazione, e la loro
unica funzione è quella di consentire l’individuazione dell’avente diritto alla prestazione. In queste
condizioni il debitore che adempia nei confronti di chi appare legittimato in base a circostanze
univoche è liberato, salva la prova della mala fede (art. 1189). I documenti di legittimazione sono
del resto estremamente diffusi, basti pensare ai biglietti per il cinema, il teatro, i biglietti di viaggio,
gli scontrini del guardaroba, i biglietti del parcheggio, le carte di credito, e così via.
Tradizionalmente vengono considerati documenti di legittimazione anche i libretti di risparmio».
23 MESSINEO, Titoli di credito, II, Padova, 1933, 208; ASQUINI, Titoli di credito, Padova, 1966, 50;
LA LUMIA, Appunti sulla natura giuridica dei titoli impropri, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 323 ss.
24 LAURINI, I titoli di credito, 2 ed., Milano, 2009, 66.
a
25 Secondo questa impostazione, sono “contrassegni” i documenti emessi in base a rapporti
contrattuali nei quali la persona del creditore conserva una rilevanza, tanto che sarebbe possibile
identificarlo anche in assenza del documento (ad es., tagliando di posteggio dell’automobile, non
essendo indifferente riconsegnare l’automobile al vero titolare o a colui che comunque si presenti
munito del tagliando), mentre sono “titoli di legittimazione” i documenti relativi alle vere e proprie
contrattazioni di massa, nelle quali a nulla rileva la persona del creditore e la spettanza della
prestazione dipende solo ed esclusivamente dal (possibilmente legittimo) possesso del documento
(ad es., biglietto del cinema).
26 Per tutti si vedano MARTORANO, Titoli di credito, Milano, 1992, 223; PELLIZZI, Principi di diritto
cartolare, Bologna, 1967, 183; VALENTINO, Documenti di legittimazione, titoli impropri e adempimento,
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