Page 10 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               soprattutto  le  difficoltà  dalla  stessa  poste  in  punto  di  discriminazione  tra  i
               documenti che svolgono una funzione di legittimazione attiva e quelli che non lo
               fanno – proponendo i suoi fautori una valutazione caso per caso, di certo non
               adeguata  a  fornire  dei  punti  di  riferimento  certi  all’interprete  –,  pare  più
               condivisibile la seconda delle tesi poc’anzi richiamate, che, come detto, in base
               alla  rilevanza  della  figura  del  creditore,  distingue  tra  contrassegni  e  titoli  di
               legittimazione.  A  seconda,  quindi,  che  nel  rapporto  tra  utente  e  piattaforma
               rivesta o meno un qualche rilievo la figura dell’utente-creditore (e, per essere più
               precisi, che la debitrice sia in grado di identificare il creditore anche ove costui
               non sia in grado di comunicare le credenziali), conseguirà che il nome utente e la
               password, oltre a liberare il debitore che in buona fede abbia eseguito la prestazione
               in favore di colui che possieda le credenziali, attribuiranno o meno a colui che le
               possiede  il  diritto  di  pretendere  l’esecuzione  della  prestazione  senza  che  la
               piattaforma possa onerarlo di dimostrare altro (ad es., di essere effettivamente la
               controparte  contrattuale,  magari  tramite  l’inserimento  di  un  OTP  [one  time
               password]  inviato  di  volta  in  volta  ad  un  certo  dispositivo,  come  un  cellulare,
               precedentemente  indicato  dall’utente  o  l’utilizzo  di  ulteriori  metodi  di
               riconoscimento, quali l’impronta digitale).
                  Per giungere ad una soluzione dobbiamo ora focalizzarci sul secondo degli
               aspetti cui ho accennato in sede introduttiva, i.e. quale sia la natura da riconoscere
               al contratto stipulato tra utente e piattaforma.


               3. La natura del rapporto contrattuale tra utente e piattaforma digitale

                  Nel corso del precedente paragrafo, si è più volte fatto cenno all’esistenza di
               un  rapporto  contrattuale  tra  l’utente-fruitore  e  la  piattaforma-prestatrice  del
               servizio, in virtù del quale il primo è titolare di un diritto di credito alla fruizione
               del servizio stesso e per una corretta esecuzione del quale la piattaforma richiede
               al predetto la creazione di un account. Altra grande questione preliminare per una
               più corretta analisi della quaestio iuris oggetto del presente lavoro è quindi quella
               inerente  alla  natura  del  contratto  tra  utente  e  piattaforma  digitale,  cioè  alla
               tipologia  contrattuale  cui  lo  stesso  è  riferibile,  la  cui  esatta  individuazione
               permette, come diretta conseguenza, di rinvenire la disciplina che gli è applicabile
               e quali ne sono le caratteristiche più intrinseche.
                  Non v’è chi non veda come non sia possibile giungere ad una risposta univoca
               per tutti i tipi di piattaforme esistenti, atteso che non può ritenersi applicabile la
               stessa disciplina al contratto che, dietro il pagamento di un corrispettivo, ammette
               l’utente ad ascoltare musica o guardare film in streaming, a quello in virtù del
               quale,  a  titolo  più  o  meno  gratuito ,  l’utente  fruisce  del  servizio  di  posta
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               Napoli, 1989, 28 ss.
                  27  Sul tema dell’onerosità del servizio offerto dalla piattaforma anche laddove la stessa non

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