Page 10 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
soprattutto le difficoltà dalla stessa poste in punto di discriminazione tra i
documenti che svolgono una funzione di legittimazione attiva e quelli che non lo
fanno – proponendo i suoi fautori una valutazione caso per caso, di certo non
adeguata a fornire dei punti di riferimento certi all’interprete –, pare più
condivisibile la seconda delle tesi poc’anzi richiamate, che, come detto, in base
alla rilevanza della figura del creditore, distingue tra contrassegni e titoli di
legittimazione. A seconda, quindi, che nel rapporto tra utente e piattaforma
rivesta o meno un qualche rilievo la figura dell’utente-creditore (e, per essere più
precisi, che la debitrice sia in grado di identificare il creditore anche ove costui
non sia in grado di comunicare le credenziali), conseguirà che il nome utente e la
password, oltre a liberare il debitore che in buona fede abbia eseguito la prestazione
in favore di colui che possieda le credenziali, attribuiranno o meno a colui che le
possiede il diritto di pretendere l’esecuzione della prestazione senza che la
piattaforma possa onerarlo di dimostrare altro (ad es., di essere effettivamente la
controparte contrattuale, magari tramite l’inserimento di un OTP [one time
password] inviato di volta in volta ad un certo dispositivo, come un cellulare,
precedentemente indicato dall’utente o l’utilizzo di ulteriori metodi di
riconoscimento, quali l’impronta digitale).
Per giungere ad una soluzione dobbiamo ora focalizzarci sul secondo degli
aspetti cui ho accennato in sede introduttiva, i.e. quale sia la natura da riconoscere
al contratto stipulato tra utente e piattaforma.
3. La natura del rapporto contrattuale tra utente e piattaforma digitale
Nel corso del precedente paragrafo, si è più volte fatto cenno all’esistenza di
un rapporto contrattuale tra l’utente-fruitore e la piattaforma-prestatrice del
servizio, in virtù del quale il primo è titolare di un diritto di credito alla fruizione
del servizio stesso e per una corretta esecuzione del quale la piattaforma richiede
al predetto la creazione di un account. Altra grande questione preliminare per una
più corretta analisi della quaestio iuris oggetto del presente lavoro è quindi quella
inerente alla natura del contratto tra utente e piattaforma digitale, cioè alla
tipologia contrattuale cui lo stesso è riferibile, la cui esatta individuazione
permette, come diretta conseguenza, di rinvenire la disciplina che gli è applicabile
e quali ne sono le caratteristiche più intrinseche.
Non v’è chi non veda come non sia possibile giungere ad una risposta univoca
per tutti i tipi di piattaforme esistenti, atteso che non può ritenersi applicabile la
stessa disciplina al contratto che, dietro il pagamento di un corrispettivo, ammette
l’utente ad ascoltare musica o guardare film in streaming, a quello in virtù del
quale, a titolo più o meno gratuito , l’utente fruisce del servizio di posta
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Napoli, 1989, 28 ss.
27 Sul tema dell’onerosità del servizio offerto dalla piattaforma anche laddove la stessa non
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