Page 8 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               per raggiungere i risultati che il presente scritto si propone.
                  Da  un  punto  di  vista  meramente  definitorio,  quando  parliamo  di  account,
               almeno nell’ambito dell’informatica, dobbiamo intendere soltanto «il complesso
               dei  dati  identificativi  di un  utente,  che  gli  consentono  l’accesso  a  un  servizio
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               telematico » e, più nello specifico, il connubio di nome (c.d. ID o nome utente)
               e parola di accesso ad esso associata (c.d. password) necessario per identificare
               univocamente  l’avente  diritto  alla  fruizione  dei  servizi  (della  società
               dell’informazione o sottostanti ) forniti dalla piattaforma alla quale l’account si
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               riferisce e in virtù del contratto con la stessa stipulato.  È di tutta evidenza, allora,
               che la natura e la funzione dell’account lo rendono parecchio differente dall’idea
               che  comunemente  di  esso  si  ha.  Procediamo,  dunque,  ad  una  rigorosa
               ricostruzione della questione sotto il profilo giuridico.
                  Abbiamo visto che l’account consiste nell’insieme di alcuni elementi, precisamente
               un nome utente ed una password (poco importa che siano essi composti da sole lettere,
               da numeri e lettere o da soli numeri e/o incorporino caratteri c.d. speciali), aventi la
               funzione di consentire a colui che ha stipulato con la piattaforma digitale un contratto
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               per la fruizione di determinati servizi di essere identificato in maniera univoca  nel
               momento in cui richiede di fruire dei servizi medesimi, cosicché il debitore possa
               essere ragionevolmente certo che, nel momento in cui viene richiesto di adempiere la
               sua prestazione, quella richiesta provenga dal creditore e non da un altro soggetto,
               verso il quale non è obbligato a fare alcunché.
                  Date la natura non giuridica e la funzione dell’account, mi pare già d’ora possibile
               effettuare un primo passo fondamentale ai fini della nostra indagine, individuando
               quale sia la natura giuridica di quanto in parola, potendosi a mio avviso sussumere
               l’account stricto sensu inteso tra i documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c.,
               cioè  quei  documenti  che  «servono  solo  a  identificare  l’avente  diritto  alla
               prestazione».  Atteso  che  l’insieme  di  nome  utente  e  password  altro  non  fa  che
               permettere alla specifica piattaforma di accertarsi – seppur con tutti i limiti del caso,
               sui quali si tornerà in seguito – dell’identità del richiedente la prestazione, è mia
               opinione che l’account sia, sotto il profilo strettamente giuridico, un documento di
               legittimazione – per quanto dematerializzato  –, vale a dire un documento non
               destinato  alla  circolazione  –  seppur  nessuna  norma,  a  ben  vedere,  la  vieti
               espressamente   –  avente  finalità  meramente  probatoria  dell’esistenza  di  certi
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                  18   È  questa  la  definizione  riportata  da  Oxford  Languages  e  rinvenibile  tramite  una  ricerca
               effettuata su Google.it.
                  19  Sul tema richiamo la distinzione già riportata supra, alla nota 13.
                  20   Non  affronterò  in  questa  sede,  perché  non  è  di  nostro  interesse,  la  tematica  relativa  ad
               eventuali furti di identità o a tutti i problemi legati al furto, allo smarrimento, alla cessione e alla
               condivisione delle credenziali, ma ritengo d’uopo precisare che tali circostanze rendono quanto
               meno discutibile la possibilità  che la piattaforma sia veramente capace di identificare sempre e
               comunque in maniera infallibile l’avente diritto alla fruizione del servizio dalla stessa prestato.
                  21  Precisazione, questa, che non mancano di fare LENER-STELLA RICHTER JR., sub Art. 2002, in
               AA. VV., Comm. Cod. civ., Delle promesse unilaterali. Dei titoli di credito, a cura di LENER, Artt. 1987-
               2027. Leggi collegate, Milano, 2015, 277: «Sebbene questi documenti non siano destinati a circolare,

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