Page 8 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
per raggiungere i risultati che il presente scritto si propone.
Da un punto di vista meramente definitorio, quando parliamo di account,
almeno nell’ambito dell’informatica, dobbiamo intendere soltanto «il complesso
dei dati identificativi di un utente, che gli consentono l’accesso a un servizio
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telematico » e, più nello specifico, il connubio di nome (c.d. ID o nome utente)
e parola di accesso ad esso associata (c.d. password) necessario per identificare
univocamente l’avente diritto alla fruizione dei servizi (della società
dell’informazione o sottostanti ) forniti dalla piattaforma alla quale l’account si
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riferisce e in virtù del contratto con la stessa stipulato. È di tutta evidenza, allora,
che la natura e la funzione dell’account lo rendono parecchio differente dall’idea
che comunemente di esso si ha. Procediamo, dunque, ad una rigorosa
ricostruzione della questione sotto il profilo giuridico.
Abbiamo visto che l’account consiste nell’insieme di alcuni elementi, precisamente
un nome utente ed una password (poco importa che siano essi composti da sole lettere,
da numeri e lettere o da soli numeri e/o incorporino caratteri c.d. speciali), aventi la
funzione di consentire a colui che ha stipulato con la piattaforma digitale un contratto
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per la fruizione di determinati servizi di essere identificato in maniera univoca nel
momento in cui richiede di fruire dei servizi medesimi, cosicché il debitore possa
essere ragionevolmente certo che, nel momento in cui viene richiesto di adempiere la
sua prestazione, quella richiesta provenga dal creditore e non da un altro soggetto,
verso il quale non è obbligato a fare alcunché.
Date la natura non giuridica e la funzione dell’account, mi pare già d’ora possibile
effettuare un primo passo fondamentale ai fini della nostra indagine, individuando
quale sia la natura giuridica di quanto in parola, potendosi a mio avviso sussumere
l’account stricto sensu inteso tra i documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c.,
cioè quei documenti che «servono solo a identificare l’avente diritto alla
prestazione». Atteso che l’insieme di nome utente e password altro non fa che
permettere alla specifica piattaforma di accertarsi – seppur con tutti i limiti del caso,
sui quali si tornerà in seguito – dell’identità del richiedente la prestazione, è mia
opinione che l’account sia, sotto il profilo strettamente giuridico, un documento di
legittimazione – per quanto dematerializzato –, vale a dire un documento non
destinato alla circolazione – seppur nessuna norma, a ben vedere, la vieti
espressamente – avente finalità meramente probatoria dell’esistenza di certi
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18 È questa la definizione riportata da Oxford Languages e rinvenibile tramite una ricerca
effettuata su Google.it.
19 Sul tema richiamo la distinzione già riportata supra, alla nota 13.
20 Non affronterò in questa sede, perché non è di nostro interesse, la tematica relativa ad
eventuali furti di identità o a tutti i problemi legati al furto, allo smarrimento, alla cessione e alla
condivisione delle credenziali, ma ritengo d’uopo precisare che tali circostanze rendono quanto
meno discutibile la possibilità che la piattaforma sia veramente capace di identificare sempre e
comunque in maniera infallibile l’avente diritto alla fruizione del servizio dalla stessa prestato.
21 Precisazione, questa, che non mancano di fare LENER-STELLA RICHTER JR., sub Art. 2002, in
AA. VV., Comm. Cod. civ., Delle promesse unilaterali. Dei titoli di credito, a cura di LENER, Artt. 1987-
2027. Leggi collegate, Milano, 2015, 277: «Sebbene questi documenti non siano destinati a circolare,
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