Page 11 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               ciascun indicatore PAI), quali emissioni, rendimento energetico, acqua e rifiuti,
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               ecc. , e chiedendo al cliente se, in base ai PAI pertinenti, egli desideri escludere
               dai propri investimenti determinate attività economiche (per esempio quelle che
               sono ritenute considerevolmente nocive secondo il quadro della Tassonomia
               dell’UE e/o che sono contrarie alle convinzioni ambientali ed etiche del cliente
               e  sono  correlate  ad  alcuni  tra  i  principali  impatti  negativi  sui  fattori  di
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               sostenibilità) .
                  Qualora i clienti rispondano di avere preferenze di sostenibilità ma non ne
               diano una  specificazione  di tipo qualitativo  e  quantitativo,  si  suggerisce alle
               imprese  di  predisporre  politiche  e  istruzioni  per  il  proprio  personale  sul
               comportamento da assumere, per esempio, considerando uno qualsiasi degli
               aspetti  degli  investimenti  eleggibili,  spiegando  e  informando  il  cliente  delle
               caratteristiche  di  sostenibilità  del  prodotto  o  dei  prodotti  d’investimento
               raccomandati  o  di  quelli  in  cui  l’impresa  investirà  per  conto  del  medesimo,
               documentando nella relazione sull’adeguatezza la scelta di quest’ultimo di non
               specificare ulteriormente le preferenze di sostenibilità .
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                  Per ciò che concerne il momento in cui rilevare le preferenze di sostenibilità
               dell’investitore non si riscontrano indicazioni negli Orientamenti dell’autorità di
               vigilanza.  Sul  punto,  la  Commissione  Europea,  nel  considerando  5  del
               Regolamento  di  modifica  del  2021,  precisa  che,  al  fine  di  evitare  pratiche  di
               vendita impropria o l’errata rappresentazione di strumenti o strategie finanziarie
               come  rispondenti  alle  preferenze  di  sostenibilità  laddove  non  lo  siano,  gli
               intermediari  che  forniscono  consulenza  in  materia  di  investimenti,


               relative  al  principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»,  che  specificano  il  contenuto,  le
               metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti
               negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla
               promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei
               documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (https://eur-lex.europa.eu/legal-
               content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1288). V in part. l’Allegato 1.
                  19  Si potrebbe poi avviare una valutazione per ogni categoria che sia importante/fondamentale
               o meno per il cliente. Tale valutazione qualitativa potrebbe basarsi sugli approcci nell’ambito dei
               quali i prodotti tengono conto dei principali effetti negativi (per esempio strategie di esclusione /
               politiche in materia di controversie / politiche in materia di voto e impegno).
                  20  L’Orientamento 29 delle linee guida contiene una specificazione in merito alla richiesta delle
               preferenze  di  sostenibilità  al  cliente  nella  prestazione  del  servizio  di  gestione  del  portafoglio.
               Quando forniscono consulenza in materia di gestione del portafoglio o in materia di investimenti
               con un approccio di portafoglio, le imprese dovrebbero acquisire informazioni sulle preferenze di
               sostenibilità del cliente con lo stesso livello di granularità stabilito nei precedenti paragrafi 26 e 27.
               Le  imprese  dovrebbero  altresì  domandare  al  cliente  quale  parte/percentuale  (eventuale)  del
               portafoglio egli intenda investire in prodotti che soddisfano le sue preferenze di sostenibilità. Se le
               imprese  operano  con  modelli  di  portafoglio  che  combinano  alcuni  o  tutti  i  criteri  elencati  nel
               precedente  paragrafo  26,  tali  modelli  dovrebbero  consentire  una  valutazione  dettagliata  delle
               preferenze del cliente, senza tradursi in un questionario che induca il cliente a selezionare  una
               determinata combinazione di criteri che non soddisferebbe le sue preferenze di sostenibilità.
                  21   Le  imprese  dovrebbero  assicurare  che  siano  predisposti  meccanismi  analoghi  quando
               forniscono servizi di consulenza automatizzata, dato il limitato intervento umano.

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