Page 59 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




               status di creditore “diseguale” si giustifichi – e possa allora risultar protetto – se –
               ed in quanto – conseguito al “giusto prezzo” 196 .
                  Si tratta, insomma, di trovare l’axia – ossia, appunto, la misura – entro cui il
               pagamento, anziché quale “mero” costo a carico dei creditori (fatti) “uguali” 197 ,
               operi alla stregua di un  impiego di risorse capace, ferme le ineliminabili alee
               proprie d’ogni “investimento” della specie, di contribuire alla realizzazione della
               funzione  sociale che, per  dirla  assai in  breve, orienta  – in  una  prospettiva di
               mercato 198  – il contemporaneo di diritto della crisi d’impresa alla ricerca soluzioni
               collettivamente efficienti (anziché individualisticamente massimizzanti), a tale
               obiettivo allora funzionalizzando lo stesso soddisfacimento dei creditori 199 , ivi
               compreso, naturalmente, il trattamento da riservare alle riconosciute ipotesi di
               distribuzione asimmetrica 200 .


                  196   Cfr., proprio  con riguardo all’art.  67,  c.  3,  lett. g),  l.  fall.,  GALLETTI,  Non  si vive,  cit.,  30,
               richiamandosi all’“equità”. Nella civilistica,  per  i percorsi  che, dalla “causa in  concreto”, hanno
               condotto alla teorizzazione del “contratto giusto”, cfr., senza alcuna pretesa di completezza, IZZI,
               Nuovi orientamenti,  cit.,  506 s., testo e nt. 52, ove altri riff.; in prospettiva più ampia, cfr., ancora di
               recente,  PERRONE,  Dottrina  del  giusto  prezzo  e  diritto  contemporaneo  dei  contratti.  Alcune  riflessioni
               preliminari, in M. CAMPOBASSO et al. (diretto da), Società, banche e crisi d’impresa, t. 1, Torino, 2014,
               81 ss.; RORDORF, Autonomia  negoziale e “giustizia del contatto”  in tempo di pandemia, in Quest. giust.,  2
               marzo  2022;  ID.,  Interferenze  tra  diritto  della  crisi  e  dell’insolvenza  e  diritto  dei  contratti,  in
               Dirittodellacrisi.it,  28 gennaio 2022.
                  197  Cfr., anche sotto questo profilo, le assai incisive osservazioni di BASSI, Premesse, cit., 726.
                  198  Cfr. il Considerando 16 della dir. 2019/1023.
                  199  Cfr., per l’evidenziazione di questi nessi, diffusamente, FABIANI, Il diritto diseguale, cit., 1492
               ss., che parla  di «transito verso una visione collettiva del risultato di mercato» tra i due poli della
               salvaguardia della continuità aziendale e della tutela del credito.
                  200   Queste considerazioni offrono occasione per un ultimo  rilievo  critico.  Nella  fase attuale,
               infatti, la connotazione “regolatoria” del diritto della crisi, lasciando emergere forme affatto inedite
               della  presenza pubblica  rispetto alle  tradizionali tecniche  di  formazione dell’“accordo”  (e  cfr.,
               emblematicamente, l’attuale art.  92,  c.  3,  c.c.i.i.),  e  proprio  con ciò  invero superando la  secca
               contrapposizione  tra  concezioni  “privatistiche”  e  concezioni  “pubblicistiche”  delle  procedure
               concorsuali, determina soluzioni affatto particolari non solo con riguardo alle regole di distribuzione,
               a monte altresì coinvolgendo, specie quando in ballo sia la continuità aziendale, le stesse regole di
               formazione  del consenso.  Sicché,  in  certa misura  “sfasata” rischia  di  risultare, alla  luce  del nuovo
               sistema,  l’operazione  ermeneutica  compiuta  dalla  Corte  cass.  al  momento  di  identificare  le
               essenziali  “finalità  istituzionali”  del  concordato  preventivo,  cui  il  decreto  d ’ammissione
               permetterebbe di dar sicuro sfogo sul piano procedimentale, attraverso il riferimento ad elementi di
               “organizzazione” e di “decisione/valutazione” di un ceto creditorio il cui trattamento, per la verità,
               risulta, sotto entrambi i profili,  ormai esso stesso funzionalizzato a più “alti” obiettivi regolatori,
               così  come  chiaramente dimostra  l’altrimenti  “sconvolgente”  disciplina  della  c.d.  ristrutturazione
               trasversale,  ove  sembra  mancare  proprio  l’elemento  dell’accettazione da  parte  dei  creditori,  la
               fattispecie fondandosi, piuttosto, sull’individuazione, per parte del legislatore, delle condizioni di
               razionalità economica  minima  sulla  cui  base istituire  la  possibilità  giuridica  di  regolare  la  crisi
               nonostante  il  mancato supporto del “ceto” (id est, della maggioranza), laddove, poi, il profilo della
               “convenienza”, peraltro ridotto a mera  “assenza di pregiudizio” rispetto all’alternativo scenario
               liquidatorio, viene invece relegato sul piano delle tutele oppositive individuali. Cfr., ampiamente,
               D’ATTORRE, Dal principio di maggioranza al principio di minoranza, in Fallimento,  2023, 309; DONATI,
               Il requisito  del “sostegno  minimo”  dei creditori  per l’omologazione  del concordato  in continuità:  una prima

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