Page 59 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 59
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
status di creditore “diseguale” si giustifichi – e possa allora risultar protetto – se –
ed in quanto – conseguito al “giusto prezzo” 196 .
Si tratta, insomma, di trovare l’axia – ossia, appunto, la misura – entro cui il
pagamento, anziché quale “mero” costo a carico dei creditori (fatti) “uguali” 197 ,
operi alla stregua di un impiego di risorse capace, ferme le ineliminabili alee
proprie d’ogni “investimento” della specie, di contribuire alla realizzazione della
funzione sociale che, per dirla assai in breve, orienta – in una prospettiva di
mercato 198 – il contemporaneo di diritto della crisi d’impresa alla ricerca soluzioni
collettivamente efficienti (anziché individualisticamente massimizzanti), a tale
obiettivo allora funzionalizzando lo stesso soddisfacimento dei creditori 199 , ivi
compreso, naturalmente, il trattamento da riservare alle riconosciute ipotesi di
distribuzione asimmetrica 200 .
196 Cfr., proprio con riguardo all’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., GALLETTI, Non si vive, cit., 30,
richiamandosi all’“equità”. Nella civilistica, per i percorsi che, dalla “causa in concreto”, hanno
condotto alla teorizzazione del “contratto giusto”, cfr., senza alcuna pretesa di completezza, IZZI,
Nuovi orientamenti, cit., 506 s., testo e nt. 52, ove altri riff.; in prospettiva più ampia, cfr., ancora di
recente, PERRONE, Dottrina del giusto prezzo e diritto contemporaneo dei contratti. Alcune riflessioni
preliminari, in M. CAMPOBASSO et al. (diretto da), Società, banche e crisi d’impresa, t. 1, Torino, 2014,
81 ss.; RORDORF, Autonomia negoziale e “giustizia del contatto” in tempo di pandemia, in Quest. giust., 2
marzo 2022; ID., Interferenze tra diritto della crisi e dell’insolvenza e diritto dei contratti, in
Dirittodellacrisi.it, 28 gennaio 2022.
197 Cfr., anche sotto questo profilo, le assai incisive osservazioni di BASSI, Premesse, cit., 726.
198 Cfr. il Considerando 16 della dir. 2019/1023.
199 Cfr., per l’evidenziazione di questi nessi, diffusamente, FABIANI, Il diritto diseguale, cit., 1492
ss., che parla di «transito verso una visione collettiva del risultato di mercato» tra i due poli della
salvaguardia della continuità aziendale e della tutela del credito.
200 Queste considerazioni offrono occasione per un ultimo rilievo critico. Nella fase attuale,
infatti, la connotazione “regolatoria” del diritto della crisi, lasciando emergere forme affatto inedite
della presenza pubblica rispetto alle tradizionali tecniche di formazione dell’“accordo” (e cfr.,
emblematicamente, l’attuale art. 92, c. 3, c.c.i.i.), e proprio con ciò invero superando la secca
contrapposizione tra concezioni “privatistiche” e concezioni “pubblicistiche” delle procedure
concorsuali, determina soluzioni affatto particolari non solo con riguardo alle regole di distribuzione,
a monte altresì coinvolgendo, specie quando in ballo sia la continuità aziendale, le stesse regole di
formazione del consenso. Sicché, in certa misura “sfasata” rischia di risultare, alla luce del nuovo
sistema, l’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte cass. al momento di identificare le
essenziali “finalità istituzionali” del concordato preventivo, cui il decreto d ’ammissione
permetterebbe di dar sicuro sfogo sul piano procedimentale, attraverso il riferimento ad elementi di
“organizzazione” e di “decisione/valutazione” di un ceto creditorio il cui trattamento, per la verità,
risulta, sotto entrambi i profili, ormai esso stesso funzionalizzato a più “alti” obiettivi regolatori,
così come chiaramente dimostra l’altrimenti “sconvolgente” disciplina della c.d. ristrutturazione
trasversale, ove sembra mancare proprio l’elemento dell’accettazione da parte dei creditori, la
fattispecie fondandosi, piuttosto, sull’individuazione, per parte del legislatore, delle condizioni di
razionalità economica minima sulla cui base istituire la possibilità giuridica di regolare la crisi
nonostante il mancato supporto del “ceto” (id est, della maggioranza), laddove, poi, il profilo della
“convenienza”, peraltro ridotto a mera “assenza di pregiudizio” rispetto all’alternativo scenario
liquidatorio, viene invece relegato sul piano delle tutele oppositive individuali. Cfr., ampiamente,
D’ATTORRE, Dal principio di maggioranza al principio di minoranza, in Fallimento, 2023, 309; DONATI,
Il requisito del “sostegno minimo” dei creditori per l’omologazione del concordato in continuità: una prima
219