Page 28 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE
consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con
regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
Il terzo comma individua la disciplina applicabile nel caso in cui gli
amministratori uscenti presentino la già menzionata lista.
In particolare, in tale ipotesi:
a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che
ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al
numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei
consiglieri spettanti - secondo quanto precisato alla lettera b) - con le seguenti
modalità: 1. l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni
singolo candidato; 2. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da
ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso; risulteranno eletti i candidati
che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare; 4. in
caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i
medesimi sono elencati nella lista;
b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella
che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo
consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle
altre liste secondo le seguenti modalità:
1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a
due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale
dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio
di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e
comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei
componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione
sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi
candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla già commentata
lettera a);
2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non
superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei
voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di
competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti
dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non
inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai
sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di
voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti
dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;
c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica
ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
Ai sensi del quarto comma, qualora la lista del consiglio di amministrazione
uscente abbia concorso, in conformità al presente art., al riparto degli
amministratori eletti, risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti
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