Page 21 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Appare, perciò, stimolante sondare quanto della “strategia” sociale e politica
               sottesa a tali iniziative giudiziarie risultino convalidate sul piano normativo dalla
               direttiva  approvata,  peraltro  in  un  settore  tanto  problematico  come  quello
               energetico sul quale sussiste competenza concorrente tra Unione europea e Stati
               membri .
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                  Al livello in cui intendiamo collocare la presente riflessione, l’interrogativo che
               poniamo è se possa quantomeno ritenersi risolto il problema della giustiziabilità
               delle pretese rivolte ad imporre alle imprese di adeguare i processi produttivi in
                                                                                        20
               vista della necessità di mitigare il surriscaldamento globale di origine antropica .
               Del  resto,  che  quella  della  giustiziabilità  costituisca  un  tema  dirimente,  lo
               dimostra  l’esito,  di  poco  anteriore  all’approvazione  della  direttiva,  del  c.d.
               “Giudizio  universale”   deciso  dal  Tribunale  romano  con  una  pronuncia  di
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               rigetto  per  difetto  assoluto  di  giurisdizione  dell’azione  volta  alla  condanna  in
               forma specifica promossa da alcune associazioni ambientaliste contro lo Stato
               italiano .
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               5. Il precedente giurisprudenziale: il c.d. “Giudizio universale”

                  Nel caso appena menzionato, il giudice capitolino è giunto a pronunciare il
               difetto  assoluto  di  giurisdizione  evidenziando,  anzitutto,  che  gli  impegni
               contenuti  nell’Accordo  di  Parigi  avrebbero  un  contenuto  meramente
               programmatico e, pertanto, non sarebbero giuridicamente vincolanti per gli Stati
               firmatari.  Manca,  insomma,  la  norma  giuridica  da  applicare,  requisito  che,
               successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale , integra l’ipotesi del
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                  19   B.  MARCHETTI,  M.  RENNA,  Il  diritto  amministrativo  nel  tempo  post-moderno.  I  processi  di
               giuridificazione: soggetti, tecniche, limiti, in Giur. It., 12, 2017, pp. 2766 e ss.
                  20  Non è, ovviamente, l’unico ma è indubbiamente quello concettualmente più sfidante insieme
               a quello della legittimazione ad agire. In tema, v. C. CUDIA, Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e
               processo  amministrativo,  Santarcangelo  di  Romagna,  2012,  204.  In  argomento  anche  F.  DE
               LEONARDIS, Verso un ampliamento della legittimazione per la tutela delle generazioni future, in F. Astone
               - F. Manganaro - A. Romano Tassone - F. Saitta (a cura di), Cittadinanza e diritti delle generazioni
               future, Soveria Mennelli, 2010, 51; F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in
               Riv. quad. dir. amb., 2010, 13; E. ROMANI, Il principio dello sviluppo sostenibile nella sua dimensione
               processuale: suggestioni per una legittimazione a ricorrere uti civis, in A.a. V.v., Doveri intergenerazionali e
               tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui, cit., p. 204 ss.
                  21  In questa prospettiva, le richieste attoree mutuano la strategia già attuata nel famoso leading
               case “Urgenda” che ha trovato sponda presso il giudice olandese che ha introdotto l’obbligazione
               statale di “fare di più” di quanto non fosse richiesto dalla legislazione vigente basandosi sui dati
               risultanti da un report IPCC risalente al 2007.
                  22  Trib. Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552 prontamente acquisita da Eni s.p.a. tra le decisioni a
               favore della propria impostazione defensionale.
                  23  Il riferimento è a Corte Cost. 18 gennaio 2018, n. 6 in Foro it., 2018, 2, I, 373 e in Giur. Cost.,
               2018, 1, 104 con nota di SIGISMONDI, Questioni di legittimità costituzionale per contrasto con le sentenze

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