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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
Più precisamente, il concetto impiegato nella direttiva per identificare le
attività cui si indirizzano le misure di diligenza intraprese dalle società è quello di
chain of activities, che viene a sostituire la nozione di value chain che figurava nella
proposta originaria della Commissione europea, la quale, tuttavia, non viene del
tutto pretermessa, come dimostra la pluralità di richiami alle “catene di valore”
che permane nei considerando della direttiva.
Confrontando le due nozioni sul piano definitorio, sembrerebbe che la
differenza non sia meramente terminologica, bensì anche semantica.
Infatti, in base all’originario art. 3, par. 1, lett. g) della proposta di direttiva la
value chain comprendeva “le attività connesse alla produzione di beni o alla
prestazione di servizi da parte di una società, compreso lo sviluppo del prodotto
o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, nonché le attività connesse ai
rapporti commerciali stabiliti a monte e a valle della società”, dalla fase
dell’acquisizione delle materie fino alla distribuzione al cliente finale,
consumatore o imprenditore. Più controversa sin da subito è risultata l’estensione
delle regole di condotta alle imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lett.
a), punto iv), per le quali, in un primo momento, la “catena del valore” connessa
alla fornitura di tali servizi specifici includeva “solo le attività dei clienti che
ricevono tali prestiti, crediti e altri servizi finanziari e di altre società appartenenti
allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione”;
rimanevano, invece, escluse dalla catena del valore “le PMI che ricevono prestiti,
crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di tali entità”.
Rispetto alle definizioni ora illustrate, l’attuale art. 3 della direttiva
2024/1760/UE offre una definizione di chain of activites solo parzialmente
coincidente, chiarendo alla lettera g) che per "catena di attività" si intende:
“(i) attività dei partner commerciali a monte di una società relative alla
produzione di beni o alla fornitura di servizi da parte della società, compresa la
progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, lo
stoccaggio e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e sviluppo
del prodotto o del servizio, e
(ii) attività dei partner commerciali a valle di un'azienda relative alla distribuzione,
al trasporto e allo stoccaggio del prodotto, laddove i partner commerciali svolgano
tali attività per l'azienda o per conto della società, escludendo la distribuzione, il
trasporto e lo stoccaggio del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni ai sensi
del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio o al
controllo delle esportazioni relativo ad armi, munizioni o materiale bellico, dopo che
l'esportazione del prodotto è stata autorizzata”. Sono, altresì, escluse esplicitamente
“le attività dei partner commerciali a valle di una società relative ai servizi della
società” e, per le imprese finanziarie regolamentate, “i partner commerciali a valle
che ricevono i loro servizi e prodotti”, con la conseguenza che per questa tipologia di
di sostegno mirate e proporzionate, variamente declinabili, che le imprese di grandi dimensioni
devono garantire nell’ambito della catena di valore (v. considerando n. 46 e n. 54).
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