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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                  Più  precisamente, il  concetto impiegato  nella  direttiva per  identificare le
               attività cui si indirizzano le misure di diligenza intraprese dalle società è quello di
               chain of activities, che viene a sostituire la nozione di value chain che figurava nella
               proposta originaria della Commissione europea, la quale, tuttavia, non viene del
               tutto pretermessa, come dimostra la pluralità di richiami alle “catene di valore”
               che permane nei considerando della direttiva.
                  Confrontando  le  due  nozioni  sul  piano  definitorio,  sembrerebbe che  la
               differenza non sia meramente terminologica, bensì anche semantica.
                  Infatti, in base all’originario art. 3, par. 1, lett. g) della proposta di direttiva la
               value chain comprendeva “le attività connesse alla  produzione di  beni  o  alla
               prestazione di servizi da parte di una società, compreso lo sviluppo del prodotto
               o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, nonché le attività connesse ai
               rapporti  commerciali  stabiliti  a  monte  e  a  valle  della  società”,  dalla  fase
               dell’acquisizione  delle  materie  fino  alla  distribuzione  al  cliente  finale,
               consumatore o imprenditore. Più controversa sin da subito è risultata l’estensione
               delle regole di condotta alle imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lett.
               a), punto iv), per le quali, in un primo momento, la “catena del valore” connessa
               alla  fornitura di tali servizi specifici includeva “solo le attività dei clienti che
               ricevono tali prestiti, crediti e altri servizi finanziari e di altre società appartenenti
               allo  stesso gruppo  le  cui  attività sono  collegate  al  contratto in  questione”;
               rimanevano, invece, escluse dalla catena del valore “le PMI che ricevono prestiti,
               crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di tali entità”.
                  Rispetto  alle  definizioni  ora  illustrate,  l’attuale  art.  3  della  direttiva
               2024/1760/UE offre  una  definizione  di  chain  of  activites  solo  parzialmente
               coincidente, chiarendo alla lettera g) che per "catena di attività" si intende:
                  “(i) attività dei  partner  commerciali a  monte di  una  società relative alla
               produzione di beni o alla fornitura di servizi da parte della società, compresa la
               progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, lo
               stoccaggio e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e sviluppo
               del prodotto o del servizio, e
                  (ii) attività dei partner commerciali a valle di un'azienda relative alla distribuzione,
               al trasporto e allo stoccaggio del prodotto, laddove i partner commerciali svolgano
               tali attività per l'azienda o per conto della società, escludendo la distribuzione, il
               trasporto e lo stoccaggio del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni ai sensi
               del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio o al
               controllo delle esportazioni relativo ad armi, munizioni o materiale bellico, dopo che
               l'esportazione del prodotto è stata autorizzata”. Sono, altresì, escluse esplicitamente
               “le attività dei partner commerciali a valle di una società relative ai servizi della
               società” e, per le imprese finanziarie regolamentate, “i partner commerciali a valle
               che ricevono i loro servizi e prodotti”, con la conseguenza che per questa tipologia di


               di sostegno mirate e proporzionate, variamente declinabili, che le  imprese di grandi dimensioni
               devono garantire nell’ambito della catena di valore (v. considerando n. 46 e n. 54).

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