Page 46 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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FRANCESCA DEGL’INNOCENTI





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               6, rubricato “Sostegno a livello di gruppo per il dovere di diligenza”) .
                  La previsione ha l’indubbio pregio di colmare le lacune disciplinari presenti
               nei  sistemi  giuridici  dei  paesi  membri  sprovvisti  di  una  puntuale
               regolamentazione della  responsabilità dell’impresa in  posizione di  potere, in
               particolare della capogruppo, per pregiudizi arrecati ai diritti umani o all’interesse
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               ambientale dalle società controllate .
                  Ciò chiarito, la volontà di circoscrivere il novero dei destinatari della direttiva,
               ricomprendendovi solo i grandi operatori economici (“imprese monadi” o gruppi
               societari che siano), non sembra, tuttavia, costituire un concreto impedimento
               all’estensione della sua efficacia anche oltre le soglie previste. Difatti, gli obblighi
               di diligenza non attengono esclusivamente alle attività e alle operazioni proprie
               della società che si ponga al vertice della filiera produttiva o capo-gruppo, ma
               finiscono per ripercuotersi anche sulle condotte delle sue controllate e dei partner
               commerciali della catena di attività. A questi ultimi è richiesto di prestare idonee
               garanzie (in base ad un “sistema a cascata” che coinvolge integralmente la catena)
               circa la conformità del loro operato agli impegni e standard di sostenibilità, sanciti
               dalle imprese dirette destinatarie degli obblighi ex lege nei codici di condotta o
               previsti nei piani di azione correttivi (artt. 9-10-11).
                  Ne discende una portata precettiva riflessa anche rispetto alle imprese di più
               modeste dimensioni che siano controparti contrattuali o controllate dall’impresa
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               “di vertice” .


                  14  In tema di gruppi  societari, fra i  molti contributi, cfr.  TOMBARI,  Diritto  dei gruppi di imprese,
               Milano, Giuffrè, 2010, e MONTALENTI,  Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi,
               in  Riv.  soc.,  2-3,  2007,  317  ss.  Laddove, tuttavia,  l’attività  principale  della  società capogruppo
               consista nella mera detenzione di azioni in filiazioni operative, senza coinvolgimento nell’adozione
               di  decisioni  gestionali,  operative  o  finanziarie,  gli  obblighi  di  due  diligence  dovrebbero essere
               adempiuti da una delle sue filiazioni operative (art. 2, 3 c.).
                  15  Su questo specifico aspetto cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul
               dovere  di  vigilanza dell’impresa  capogruppo.  Considerazioni a  margine  di  un  confronto  fra la  legislazione
               francese e quella italiana, in Riv. it. sc. giur., 2019, 545 ss., la quale richiama l’attenzione sulla necessità
               che  vengano introdotti obblighi  di  natura preventiva  dal  contenuto preciso e  puntuale e  non
               eccessivamente ampi e generici, difficilmente esigibili.  È noto come, a livello interpretativo e nel
               contenzioso internazionale, si sia  tentato di attribuire  comunque una responsabilità civile  delle
               imprese capogruppo,  variamente argomentando da una parental liability  o facendo leva sulla c.d.
               corporate accountability;  si vedano, per esempio, le decisioni della Corte Suprema del Regno Unito
               nel caso Vedanta (10 aprile  2019, UKSC 20)  e Okpabi (2 febbraio 2021,  UKSC 3), e la assai nota
               decisione con la  quale, il  26  maggio 2021  (2021/C/09/571932),  la  Corte d’Appello  dell’Aja  ha
               riconosciuto la  responsabilità diretta della Royal Dutch  Shell  per  le attività inquinanti in  Nigeria
               riconducibili ad una società affiliata.
                  16  La stessa direttiva, al considerando n. 69, ammette che “sebbene non ricadano nell’ambito
               d’applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni
               in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono”. La consapevolezza
               dei costi derivanti dall’implementazione delle misure di diligenza da parte delle PMI chiamate ad
               allinearsi alla richieste delle varie holding - difficilmente sostenibili per operatori con ridotta capacità
               economica e organizzativa e, nella maggior parte dei casi, privi di preesistenti procedure di diligenza
               e del know-how necessario per attuarle - ha indotto il legislatore europeo a prevedere anche misure

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