Page 46 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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FRANCESCA DEGL’INNOCENTI
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6, rubricato “Sostegno a livello di gruppo per il dovere di diligenza”) .
La previsione ha l’indubbio pregio di colmare le lacune disciplinari presenti
nei sistemi giuridici dei paesi membri sprovvisti di una puntuale
regolamentazione della responsabilità dell’impresa in posizione di potere, in
particolare della capogruppo, per pregiudizi arrecati ai diritti umani o all’interesse
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ambientale dalle società controllate .
Ciò chiarito, la volontà di circoscrivere il novero dei destinatari della direttiva,
ricomprendendovi solo i grandi operatori economici (“imprese monadi” o gruppi
societari che siano), non sembra, tuttavia, costituire un concreto impedimento
all’estensione della sua efficacia anche oltre le soglie previste. Difatti, gli obblighi
di diligenza non attengono esclusivamente alle attività e alle operazioni proprie
della società che si ponga al vertice della filiera produttiva o capo-gruppo, ma
finiscono per ripercuotersi anche sulle condotte delle sue controllate e dei partner
commerciali della catena di attività. A questi ultimi è richiesto di prestare idonee
garanzie (in base ad un “sistema a cascata” che coinvolge integralmente la catena)
circa la conformità del loro operato agli impegni e standard di sostenibilità, sanciti
dalle imprese dirette destinatarie degli obblighi ex lege nei codici di condotta o
previsti nei piani di azione correttivi (artt. 9-10-11).
Ne discende una portata precettiva riflessa anche rispetto alle imprese di più
modeste dimensioni che siano controparti contrattuali o controllate dall’impresa
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“di vertice” .
14 In tema di gruppi societari, fra i molti contributi, cfr. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese,
Milano, Giuffrè, 2010, e MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi,
in Riv. soc., 2-3, 2007, 317 ss. Laddove, tuttavia, l’attività principale della società capogruppo
consista nella mera detenzione di azioni in filiazioni operative, senza coinvolgimento nell’adozione
di decisioni gestionali, operative o finanziarie, gli obblighi di due diligence dovrebbero essere
adempiuti da una delle sue filiazioni operative (art. 2, 3 c.).
15 Su questo specifico aspetto cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul
dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione
francese e quella italiana, in Riv. it. sc. giur., 2019, 545 ss., la quale richiama l’attenzione sulla necessità
che vengano introdotti obblighi di natura preventiva dal contenuto preciso e puntuale e non
eccessivamente ampi e generici, difficilmente esigibili. È noto come, a livello interpretativo e nel
contenzioso internazionale, si sia tentato di attribuire comunque una responsabilità civile delle
imprese capogruppo, variamente argomentando da una parental liability o facendo leva sulla c.d.
corporate accountability; si vedano, per esempio, le decisioni della Corte Suprema del Regno Unito
nel caso Vedanta (10 aprile 2019, UKSC 20) e Okpabi (2 febbraio 2021, UKSC 3), e la assai nota
decisione con la quale, il 26 maggio 2021 (2021/C/09/571932), la Corte d’Appello dell’Aja ha
riconosciuto la responsabilità diretta della Royal Dutch Shell per le attività inquinanti in Nigeria
riconducibili ad una società affiliata.
16 La stessa direttiva, al considerando n. 69, ammette che “sebbene non ricadano nell’ambito
d’applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni
in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono”. La consapevolezza
dei costi derivanti dall’implementazione delle misure di diligenza da parte delle PMI chiamate ad
allinearsi alla richieste delle varie holding - difficilmente sostenibili per operatori con ridotta capacità
economica e organizzativa e, nella maggior parte dei casi, privi di preesistenti procedure di diligenza
e del know-how necessario per attuarle - ha indotto il legislatore europeo a prevedere anche misure
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