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FRANCESCA DEGL’INNOCENTI





               società “solo la parte a monte, ma non quella a valle, della loro catena di attività è
               disciplinata” dalla direttiva (considerando n. 26).
                  La  differenza più  evidente fra le  due definizioni  è rappresentata, dunque,
               dall’esclusione dal concetto di chain of activities delle fasi dell’utilizzo del prodotto
               o  della  prestazione  del  servizio,  e,  limitatamente alle  imprese  finanziarie
               regolamentate, il riferimento esclusivo alle attività a monte della catena.
                  Si  tratta di  una  scelta legislativa che senz’altro limita le potenzialità della
               normativa sul piano della prevenzione e della deterrenza, in quanto sottrae alla
               supervisione (e  quindi  alla  responsabilità) dell’impresa  di  “vertice” fasi  che
               possono avere impatti sociali e ambientali estremamente significativi, soprattutto
               laddove l’utilizzatore finale del prodotto o del servizio o il cliente a cui fare credito
               sia un’impresa operante in un settore sensibile. Indubbiamente sussistono limiti
               di  ragionevolezza  nella  definizione  della  misura  di  diligenza  concretamente
               esigibile dalla grande impresa (tenuta ad una “obbligazione di mezzi”, secondo
               la  direttiva), in  ragione  dell’effettiva capacità di identificazione dei potenziali
               rischi e della concreta possibilità di svolgere gli opportuni controlli (mediante
               ispezioni, richieste di report periodici, accessi ai locali, etc.), ma il restringimento
               dell’ambito  operativo  sembra  più  dettato  dall’esigenza  di  raggiungere  un
               compromesso politico fra le parti coinvolte, dopo tutta una serie di complessi
               negoziati intercorsi a livello interistituzionale e di atteggiamenti ostruzionistici di
               alcuni Stati membri, che fino all’ultimo hanno destato preoccupazioni sul buon
               esito dell’iter legislativo .
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                  Una  soluzione  ad  ogni  modo che,  proprio  sotto i  profili  ora  menzionati,
               differisce  da  quella  operata  dall’ordinamento  tedesco  il  quale,  nella  legge
               Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (Act  on  Corporate Due Diligence in  Supply Chain
               dell’11 giugno 2021 e in vigore dal 2023), pone gli obblighi di due diligence a carico
               delle imprese che operano nella catena di approvvigionamento, ricomprendendo
               in tale nozione i processi sviluppati in Germania  o all’estero necessari per la
               realizzazione e distribuzione, fino al cliente finale, di “tutti i servizi e i prodotti
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               dell’impresa”, inclusi quelli a carattere finanziario .

                  17   Già  il  Consiglio europeo,  nel  suo orientamento generale del 30  novembre  2022,  aveva
               proposto  di  sostituire  al  concetto  di  “catena  di  valore”,  contenuto  nella  proposta  della
               Commissione,  quello  più  neutro  di  “catena  di  attività”,  sostanzialmente  al  fine  di
               circoscrivere l’ambito di applicazione alla “catena di approvvigionamento” (art. 3, lett. g), la quale,
               come  chiarito,  comprende  tutta una  serie  di  attività  attinenti al  medesimo ciclo  produttivo  e
               riguardanti la produzione, il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio e lo smaltimento per conto
               dell’impresa, ma con esclusione della fase di utilizzo del prodotto o della prestazione del servizio.
               Come si evince dall’art. 36 (“riesame e relazioni”) e dal considerando n. 98 della direttiva (nella sua
               versione definitiva), la revisione della definizione di “catena di attività” è un’opzione comunque
               espressamente  contemplata  e  andrà  ponderata  in  base  agli  impatti  che  discenderanno
               dall’applicazione della normativa.
                  18  Nella legge tedesca il contenuto degli obblighi di due diligence varia a seconda dell’area e del
               livello cui tali doveri afferiscono: su tale profilo e per un commento all’articolato, cfr. GUERCINI, La
               legge  tedesca sugli obblighi  di due diligence nella supply  chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz –
               LkSG),  in  Riv.  dir.  soc.,  2022,  2,  400  ss.,  e,  nella letteratura tedesca, WIATER,  Unternehmerische

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