Page 100 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ANTONIO VALITUTTI
dichiarazione di fallimento, con grave pregiudizio per altre imprese operanti nel
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mercato nello stesso settore o in settori contigui .
E tuttavia, nei casi – come quello oggetto del presente giudizio – in cui dello
schema dichiarato nullo dalla Banca d’Italia, vengano riprodotte solo le tre
clausole succitate, il menzionato «principio di conservazione» degli atti negoziali,
costituente nell’ordinamento la «regola», impone di considerare nulli i contratti
di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema
illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa – nazionale ed
eurounitaria – antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa
volontà delle parti, nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato –
della parte del contratto colpita da nullità.
9.4. L’esclusione della nullità totale della fideiussione a valle
Va, per contro, esclusa – a giudizio delle Sezioni Unite – la nullità totale del
contratto a valle. Ed invero, stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere
attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza – i contratti a valle
sono integralmente nulli esclusivamente quando la loro stessa conclusione
restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta
integralmente nel contratto a valle. Quest’ultimo è, invece, nullo solo in parte
qua, laddove esso riproduca le clausole dell’intesa a monte dichiarate nulle
dall’organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere – in concreto – una valenza
restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa.
Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione,
restano invece – come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della
Banca d’Italia n. 55 del 2005 – pienamente valide. Le clausole del contratto di
fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell’intesa a monte (nn. 2, 6 e 8)
vengono, invero, a recepire – nel contenuto del negozio – le determinazioni di
un’associazione di imprese, l’ABI, che – in quanto costituiscono elemento di
valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate – possono
contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando – in
tal guisa – il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente
sotto tale profilo, la Banca d’Italia ha osservato che «la restrizione della
concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato
rilevante, atteso l’elevato numero di banche associate all’ABI», e, di conseguenza,
ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell’intesa a monte. Per
converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione – in quanto
finalizzate, attraverso l’obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad
agevolare l’accesso al credito bancario – sono immuni da rilievi di invalidità,
come ha stabilito la Banca d’Italia nel citato provvedimento, nel quale ha
espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell’intesa ABI.
28 Cfr. Cass., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706.
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