Page 100 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ANTONIO VALITUTTI





               dichiarazione di fallimento, con grave pregiudizio per altre imprese operanti nel
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               mercato nello stesso settore o in settori contigui .
                  E tuttavia, nei casi – come quello oggetto del presente giudizio – in cui dello
               schema  dichiarato  nullo  dalla  Banca  d’Italia,  vengano  riprodotte  solo  le  tre
               clausole succitate, il menzionato «principio di conservazione» degli atti negoziali,
               costituente nell’ordinamento la «regola», impone di considerare nulli i contratti
               di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema
               illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa – nazionale ed
               eurounitaria – antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa
               volontà delle parti, nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato –
               della parte del contratto colpita da nullità.

                  9.4. L’esclusione della nullità totale della fideiussione a valle

                  Va, per contro, esclusa – a giudizio delle Sezioni Unite – la nullità totale del
               contratto a valle. Ed invero, stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere
               attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza – i contratti a valle
               sono  integralmente  nulli  esclusivamente  quando  la  loro  stessa  conclusione
               restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta
               integralmente nel contratto a valle. Quest’ultimo è, invece, nullo solo in parte
               qua,  laddove  esso  riproduca  le  clausole  dell’intesa  a  monte  dichiarate  nulle
               dall’organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere – in concreto – una valenza
               restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa.
               Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione,
               restano invece – come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della
               Banca d’Italia n. 55 del 2005 – pienamente valide. Le clausole del contratto di
               fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell’intesa a monte (nn. 2, 6 e 8)
               vengono, invero, a recepire – nel contenuto del negozio – le determinazioni di
               un’associazione  di  imprese,  l’ABI,  che  –  in  quanto  costituiscono  elemento  di
               valutazione  e  di  riferimento  per  le  scelte  delle  singole  associate  –  possono
               contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando – in
               tal guisa – il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente
               sotto  tale  profilo,  la  Banca  d’Italia  ha  osservato  che  «la  restrizione  della
               concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato
               rilevante, atteso l’elevato numero di banche associate all’ABI», e, di conseguenza,
               ha  dichiarato  la  nullità  dei  soli  articoli  nn.  2,  6  e  8  dell’intesa  a  monte.  Per
               converso,  tutte  le  altre  clausole  del  contratto  di  fideiussione  –  in  quanto
               finalizzate,  attraverso  l’obbligazione  di  garanzia  assunta  dal  fideiussore,  ad
               agevolare l’accesso al credito bancario  – sono immuni da rilievi di invalidità,
               come  ha  stabilito  la  Banca  d’Italia  nel  citato  provvedimento,  nel  quale  ha
               espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell’intesa ABI.


                  28  Cfr. Cass., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706.

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